Incarto n.
15.2008.74

Lugano

3 dicembre 2008

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 15 ottobre 2008 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione del pignoramento in data 25 settembre 2008 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

 

PI 1

(patr. dall’__________ __________, __________)

 

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 27 ottobre 2008 di non concessione dell’effetto sospensivo,

 

 

viste le osservazioni 24 ottobre e 21 novembre 2008 CO 1;

 

 

 

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

 

                                              che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 contro PI 1 il 21 febbraio 2008, l’__________ ha emesso a favore della creditrice un attestato di carenza di beni per fr. 73'330.80;

 

 

che il 27 febbraio 2008 RI 1 ha contestato l’emissione dell’attestato di carenza di beni;

 

 

                                             che con sentenza 28 luglio 2008 questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso rilevando che la figlia dell’escusso __________, che sta assolvendo una formazione di tipo universitario, è maggiorenne e che pertanto  quanto versatole da PI 1 a titolo di alimenti non può essere riconosciuto nella determinazione del minimo vitale dell’escusso;

 

 

                                               che con la sentenza l’incarto è stato rinviato all’organo di esecuzione per esperire ulteriori accertamenti in altro ambito;

 

 

                                               che contro la sentenza 28 luglio 2008 RI 1 non ha interposto ricorso al Tribunale federale;

 

 

                                               che pertanto la stessa è regolarmente cresciuta in giudicato;

 

 

                                               che il 25 settembre 2008, dopo aver esperito gli accertamenti ordinatigli, l’Ufficio ha allestito un nuovo verbale di pignoramento contro RI 1, determinando il suo minimo vitale in fr. 2'575.-- mensili;

 

 

                                               che con il ricorso in esame, RI 1 chiede che l’ufficio consideri nel suo minimo vitale l’importo di fr. 800.-- che egli versa alla figlia __________;

 

                                               che ciò facendo il ricorrente tenta in modo inammissibile di rimettere in discussione una decisione definitivamente cresciuta in giudicato in assenza di impugnativa presso il Tribunale federale;

 

 

                                               che il ricorso risulta pertanto inammissibile;

 

 

                                               che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                     1.      Il ricorso è inammissibile.

 

                                     2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                     3.      Intimazione:

                                              - RI 1, ____________________;

                                              - __________ RA 1, __________;

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                      Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.