Incarto n.
15.2008.84

Lugano

10 febbraio 2009

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 3 novembre 2008 di

 

 

RI 1

(patr. dall’ RA 1)

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’allestimento dell’inventario nella liquidazione dell’

 

 

PI 1

 

 

concernente anche quali parti interessate

 

 

__________

 

viste le osservazioni:

- 12 novembre 2008 del __________;

- 17 novembre 2008 di __________, __________;

- 25 novembre 2008 dell’CO 1, __________;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Con decreto __________ marzo 200__________ la Pretura del Distretto di __________ ha ordinato la liquidazione tramite l’CO 1 della successione relitta dal defunto __________.

 

 

 

                                      B.      Il __________ ottobre 200__________ l’Ufficio ha allestito l’inventario ex art. 221 LEF e lo ha depositato, unitamente alla graduatoria, a decorrere dal __________ ottobre 200__________.

 

 

                                     C.      Con ricorso 3 novembre 2008 RI 1, creditore iscritto al n. 133 della graduatoria fallimentare, ha chiesto di retrocedere gli atti all’Ufficio affinché questi proceda a ulteriori accertamenti in relazione ad una cessione di crediti da __________ a __________ datata 19 febbraio 2005 e alla consegna di fr. 370'000.-- di spettanza di __________ da parte della __________ a __________.

 

                                              In via subordinata il ricorrente ha postulato di inserire nell’inventario sia il diritto di chiedere la revoca della citata cessione sia il credito di fr. 370'000.-- del defunto contro __________ r.

 

                                              A sostegno delle proprie richieste il ricorrente ha argomentato che:

                                              -    con atto di cessione, apparentemente del 19 febbraio 2005, __________ ha trasferito ogni suo credito a __________ senza ricevere alcuna controprestazione;

 

                                              -    questa cessione sarebbe revocabile perché stipulata quando __________ era già ampiamente indebitato;

 

                                               -    la ditta __________ avrebbe pagato, sulla base di un contratto di locazione del 27 novembre 2002, anticipatamente il canone di fr. 500'000.-- per la locazione dei mappali n. __________ dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017;

 

                                               -    con l’autorizzazione di __________, tale importo venne consegnato a contanti a __________ in due rate: una di fr. 130'000.-- alla sottoscrizione del contratto e una di fr. 370'000.-- il 6 settembre 2004;

 

                                              -    __________ non avrebbe visto nulla in quanto __________ non gli avrebbe consegnato quanto incassato;

 

                                              -    l’acconto di fr. 130'000.-- venne lasciato da __________ a __________ a parziale compensazione di un credito vantato da quest’ultimo nei di lui confronti;

 

                                              -    per quanto riguarda la rimanenza di fr. 370'000.--, che egli avrebbe dovuto consegnare a __________, benché abbia firmato una ricevuta di ricezione, __________ afferma di non averli mai incassati.

 

 

                                     D.      Con osservazioni 17 novembre 2008 __________ ha chiesto la reiezione del ricorso argomentando che alla firma del contratto di locazione inerente i mappali di __________ la __________ si è presentata con soli fr. 130'000.--, chiedendo una proroga di alcune settimane per versare la rimanenza di fr. 370'000.--. L’osservante, con l’accordo di __________, avrebbe concesso la proroga. Malgrado ciò il legale della __________, __________ __________, chiese che i contratti già preparati venissero firmati, ciò che puntualmente avvenne. L’osservante evidenzia di non essersi accorto che questi contratti non erano datati. In un accordo separato è però confermata la circostanza che furono pagati soli fr. 130'000.--. La differenza di fr. 370'000.-- sarebbe tutt’ora nelle mani della __________.

 

 

 

                                     E.      Con osservazioni 25 novembre 2008 l’CO 1 ritiene aver rettamente effettuato le verifiche d’uso per la compilazione dell’inventario. Esso non si oppone tuttavia all’accoglimento della richiesta formulata in via subordinata dal ricorrente.

 

 

 

                                     F.      Con osservazioni 12 novembre 2008 il __________ ha chiesto, con motivazioni che, per quanto necessario, saranno riprese in seguito, l’accoglimento del ricorso.

 

Considerato

 

in diritto:

 

 

                                      1.      Per l'art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. Giusta l’art. 221 cpv. 1 LEF appena l’ufficio dei fallimenti abbia ricevuto comunicazione della dichiarazione di fallimento, procede alla formazione dell’inventario dei beni appartenenti alla massa e prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione.

 

 

 

                                      2.      Nell’ambito dell’allestimento dell’inventario vanno inventariati tutti i diritti patrimoniali in possesso del fallito, o che egli rivendica oppure che i creditori o le circostanze indicano come appartenenti al fallito al momento dell’apertura del fallimento, in altre parole tutti i beni che non appartengono in modo univoco e liquido a terzi (cfr. Lustenberger, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 7 ss. ad art. 221; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 35 ad art. 221). Anche i diritti patrimoniali la cui appartenenza alla massa attiva è contestata devono essere inventariati (cfr. DTF 114 III 22; 104 III 24, cons. 2).

 

 

 

                                      3.      Contro il rifiuto d’inventariare un bene o un diritto che si presume appartenga alla massa ogni creditore ha diritto d’interporre ricorso (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2003, § 44 n. 14, p. 350; Lustenberger, op. cit., n. 33 ad art. 221; DTF 114 III 22, 64 III 35).

 

 

 

                                      4.      Nel caso di specie con atto denominato “Zession - Abtretungserklärung” datato 19 febbraio 2005 __________ ha ceduto ogni suo credito a __________, senza ricevere, almeno apparentemente, alcuna controprestazione.

 

                                               Con contratto del 27 novembre 2002 egli ha concesso in affitto alla __________ le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________ per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 31 dicembre 2017. Nel contratto di affitto le parti hanno indicato che il fitto di fr. 500'000.-- per la durata determinata del contratto è già stato pagato. Con lo scritto denominato “accordo” di stessa data locatore e locataria hanno precisato che “contrariamente a quanto pattuito nel contratto di affitto, il fitto finora pagato dalla società __________ è di fr. 130'000.-- “ e che “la rimanenza di fr. 370'000.-- sarà da pagarsi secondo accordi separati tra le parti”. In una successiva ricevuta del 6 settembre 2004 poi __________ ha dichiarato di ricevere “seduta stante” dalla conduttrice fr. 500'000.-- per il pagamento del canone d’affitto relativo alla locazione delle particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________.

                                               Questi tre documenti sono tutti stati sottoscritti da __________ in rappresentanza di __________.

                                     5.      In considerazione della richiesta formulata dal ricorrente (v. le motivazioni addotte sub c) e della circostanza che l’inesistenza dei diritti che RI 1 ritiene appartenere alla massa fallimentare è tutt’altro che certa, sulla scorta di quanto espresso sub 1 e 2, così come postulato in via subordinata con il ricorso, l’organo di esecuzione deve inserire tra i beni della massa, inventariandoli:

                                              -    il diritto della massa di chiedere la revoca della cessione datata 19 febbraio 2005 e di conseguenza il diritto di richiedere a __________ il versamento di quanto sino ad ora incassato a dipendenza di questa cessione;

                                              -    un credito di fr. 370'000.-- del defunto contro __________ a dipendenza dell’incasso da parte di quest’ultimo di fr. 370'000.-- pagati dalla __________ a __________.

 

                                              Siccome agli atti già vi sono gli elementi necessari per poter accogliere la richiesta formulata in via subordinata dal ricorrente, non vi è motivo di retrocedere l’incarto all’Ufficio affinché proceda agli ulteriori accertamenti richiesti con il petitum A 2. del ricorso.

 

 

 

                                     6.      Il ricorso è quindi accolto.

                                               Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 197 cpv. 1 e 221 cpv. 1 LEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                      1.      Il ricorso è accolto.

 

                                      2.      E' fatto ordine all'CO 1 di determinarsi come al considerando 5 di questa sentenza.

 

                                     3.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

4.             Intimazione a:

                                  __________.

 

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.