Incarto n.
15.2009.108

Lugano

4 novembre 2009

FP/ec/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Epiney-Colombo e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2009 di

 

 

RI 1 

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione  n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

1.  PI 1   

2.  PI 2   

3.  PI 3   

4.  PI 4   

tutti rappresentati da RA 1 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 9 ottobre 2009, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto e in fatto e considerato in diritto:

 

                                          che con precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 procedono contro RI 1 per l’incasso di un proprio credito di fr. 11'240.- oltre accessori;

 

                                         che il precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio il 3 agosto 2009 ed è stato notificato l’11 agosto 2009 presso il recapito della società escussa in Via __________;

 

                                         che al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione;

 

                                         che con scritto 4 settembre 2009 l’escussa ha chiesto all’CO 1 di annullare il precetto esecutivo in rassegna perché esso sarebbe stato notificato a una persona non autorizzata a riceverlo e a interporre opposizione;

 

                                         che in via subordinata la precettata ha chiesto di considerare lo stesso scritto quale valida opposizione al precetto esecutivo, atteso che l’atto esecutivo sarebbe giunto a sua conoscenza soltanto il 27 agosto 2009;

 

                                         che in riposta a tali richieste, il 7 settembre 2009 l’Ufficio ha comunicato alla precettata che l’opposizione è tardiva in quanto il precetto esecutivo è stato notificato tramite invio postale all’indirizzo della società iscritto nel registro di commercio l’11 maggio 2009, per cui il termine utile per interporre opposizione scadeva il 21 agosto successivo;

 

                                         che con ricorso del 18 settembre 2009 RI 1 ha chiesto di annullare la decisione 7 settembre 2009 dell’CO 1 e di ordinare allo stesso Ufficio di annullare il precetto esecutivo e di notificarne uno nuovo al legale della debitrice, subordinatamente di considerare tempestiva l’opposizione contenuta nella lettera del 4 settembre 2009, perché essa avrebbe ricevuto il precetto esecutivo solo il 27 agosto 2009;

 

                                         che la ricorrente ha in sostanza argomentato che in data 14 luglio 2009 avrebbe indicato ai procedenti di inviare ogni corrispondenza al proprio legale e che malgrado ciò gli stessi procedenti avrebbero presentato la domanda di esecuzione senza indicare che l’escussa era rappresentata da un legale, così che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegata di una fiduciaria di __________, che non era autorizzata né a ricevere il precetto né ad interporre opposizione;

 

                                         che con osservazioni del 1° ottobre 2009 i procedenti hanno chiesto la reiezione del citato ricorso;

                                     

                                   che dando seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione proposta dai creditori in data 16 settembre 2009,  il 18 settembre 2009 l’CO 1 ha emanato nei confronti della precettata la comminatoria di fallimento, che è stata notificata alla stessa escussa il 29 settembre successivo;

 

                                         che contro l’emanazione della comminatoria di fallimento insorge di nuovo RI 1 con ricorso 8 ottobre 2009, asserendo di avere già presentato ricorso contro la decisione 7 settembre 2009 dell’CO 1 e di avere con separata istanza 8 ottobre 2009 chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso presentato il 18 settembre 2009, per concludere che in caso di concessione dell’effetto sospensivo richiesto, rispettivamente di accoglimento del ricorso 18 settembre 2009 la comminatoria di fallimento sarebbe nulla;

 

                                         che, in ogni modo, secondo la ricorrente, si impone di accordare effetto sospensivo al ricorso 8 ottobre 2009, così da attendere l’esito delle procedure ricorsuali, con conseguente reintimazione  del precetto esecutivo in rassegna, subordinatamente con conseguente riconoscimento della tempestività dell’opposizione inoltrata il 4 settembre 2009 e, in ogni modo, con conseguente annullamento delle comminatoria di fallimento;

 

                                         che questo ricorso non è stato notificato ai precettanti per osservazioni;

 

                                         che il 9 ottobre 2009 il presidente di questa Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso proposto l’8 ottobre 2009;

 

                                         che con sentenza del 14 ottobre 2009, questa Camera ha dichiarato irricevibile per tardività – ritenendolo comunque infondato anche nel merito - il ricorso presentato il 18 settembre 2009 dalla precettata contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano in relazione alla notifica del precetto esecutivo n. __________ presso il recapito della società debitrice a __________ (inc. 15.2009.103, consid. 1 e 2);

 

                                         che in pari tempo questa Camera ha respinto l’istanza di restituzione del termine per interporre opposizione allo stesso precetto esecutivo presentata dalla precettata unitamente al ricorso 18 settembre 2009 (inc. 15.2009.103, consid. 4-6);

                                        

                                     che emanando la sentenza citata, questa Camera ha infine considerato priva di oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso 18 settembre 2009 (inc.15.2009.103, consid. 7);

 

                                         che contro tale sentenza RI 1 non ha tuttavia presentato ricorso al Tribunale federale entro il termine utile, per cui il ricorso da essa inoltrato l’8 ottobre 2009 riproponendo mutatis mutandis gli stessi motivi addotti nel precedente gravame con lo scopo di fare annullare la comminatoria di fallimento deve essere disatteso, dato che – come visto – è invece risultato che la stessa comminatoria di fallimento è stata preceduta dalla valida notifica alla ricorrente del relativo precetto esecutivo, al quale non è stata interposta tempestiva opposizione;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

per questi motivi,

 

richiamata la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________. PA 1, __________;

                                         - RA 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.