Incarto n.
15.2009.121

Lugano

23 novembre 2009

FP/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

 

statuendo sul ricorso 30 ottobre 2009 di

 

                                         RI 1, __________

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________ nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente contro

 

                                         PI 1, __________        (presso __________)

 

in tema di opposizione al precetto esecutivo;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto

 

In fatto:

 

                                  A.   Con domanda di esecuzione del 5 ottobre 2009 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di __________ di procedere in via esecutiva nei confronti della ditta PI 1, Via __________, c/o __________, __________, per l’incasso di fr. 29'937.70 oltre accessori. Il 6 ottobre 2009 l’Ufficio ha emanato il precetto esecutivo n. __________ sulla base dei dati forniti dal creditore. L’atto veniva notificato __________ in via __________ a __________ il 12 ottobre successivo e per essa a __________ R__________, impiegata,  la quale ha sollevato opposizione al medesimo.

 

                                  B.   Con scritto del 23 ottobre 2009 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di esecuzione di __________ di avere ricevuto l’opposizione sollevata da __________ R__________ al precetto esecutivo in rassegna, ritenendola tuttavia nulla, al punto da chiedere allo stesso Ufficio di accertare la facoltà di __________ R__________ a interporre opposizione al medesimo precetto per conto delle debitrice (DTF 97 III 113), non figurando tale persona a Registro di commercio fra le persone con potere di rappresentanza della PI 1 e non essendo del resto neppure impiegata di quest’ultima. RI 1 ha altresì chiesto all’ufficio di confermare che l’escussa non ha neppure fatto opposizione in forma scritta entro 10 giorni dalla notifica del precetto, ai sensi dell’art. 74 LEF.

 

                                  C.   Il 28 ottobre 2009 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha comunicato a RI 1 che il precetto esecutivo in questione è stato inviato per notifica alla __________ di __________, recapito che figura anche sull’iscrizione del Registro di commercio. __________ R__________, ha puntualizzato l’Ufficio, figura del resto quale membro della __________, con firma individuale, ritenuto che per interporre opposizione basta apporre una firma in calce al precetto esecutivo. Per l’Ufficio la notifica del precetto esecutivo è perciò avvenuta correttamente.

 

                                  D.   Contro tale comunicazione insorge RI 1 con ricorso 30 ottobre 2009, asserendo che il fatto che la PI 1 abbia recapito presso gli uffici della __________ – e del resto null’altro emerge dal Registro di commercio - non permette ancora di concludere che quest’ultima sia stata autorizzata dall’escussa a sollevare opposizione ai sensi dell’art. 74 LEF. L’Ufficio, sempre secondo il ricorrente, non ha in buona sostanza svolto la verifica richiesta e non può concludere, da una semplice consultazione del Registro di commercio, che __________ sia autorizzata dalla debitrice a sollevare opposizione.

 

                                  E.   Il 5 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto alla PI 1 di comunicare se l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna da parte di __________ R__________ è stata formalmente approvata dalla direzione della società. Tale richiesta è rimasta senza risposta.

 

                                  F.   Con osservazioni del 28 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione  di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo che la notifica del precetto esecutivo è stata eseguita conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF presso il recapito della società escussa, cosi risulta dal Registro di commercio e come indicato dal creditore nella domanda di esecuzione.

 

considerando

 

 

In diritto:

 

 

                                   1.   Se l’esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

 

                                   2.   Gli atti esecutivi devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa. Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio, la notifica può essere effettuata al domicilio del rappresentante della società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1 LEF; DTF 72 III 71 ss.; angst, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 9 ad art. 65; gillièron, Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, n. 45 s. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF, quando avviene alla sede della società escussa in assenza del socio gerente. Certo, quali possibili consegnatari questa norma menziona soli i funzionari e gli impiegati della persona giuridica escussa. Tale elencazione non risulta però esaustiva, dal momento che il Tribunale federale ha per esempio ammesso la validità della notificazione sostitutiva a un impiegato di un’altra società che esercita al propria attività negli stessi locali dell’escussa (cfr. DTF 96 III 4 ss., consid. 1, 96 III 62ss consid. 2), il criterio determinante essendo quello secondo cui il consegnatario sia in grado di trasmettere l’atto senza ritardo al rappresentante dell’escussa. Da questo profilo, la notificazione sostitutiva di un atto esecutivo a persona o dipendente della persona fisica o giuridica presso la quale la società escussa ha il proprio recapito appare a maggior ragione giustificata, irrilevante essendo che questa persona non abbia il diritto di firma, perché tale circostanza è inerente alla nozione di notifica sostituiva (nel caso contrario la notificazione avviene infatti in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LEF).

 

                                   3.   Nel caso di specie, il precetto esecutivo è stato notificato al recapito dell’escussa indicato – oltre che nella domanda di esecuzione – nel registro di commercio, ossia presso la __________, Via __________ __________, e più precisamente alla sua impiegata __________ R__________. La quale risulta iscritta nello stesso registro di commercio come membro del Consiglio di amministrazione, con firma individuale, della stessa società (__________), sede della precettata. Come giustamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________, tale notifica è senz’altro corretta, in quanto eseguita conformemente all’art. 65 cpv. 2 LEF presso il recapito della società escussa. Del resto nemmeno il ricorrente lo contesta.

 

                                   4.   Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio di esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è necessario motivare l’opposizione.

 

                                   5.   La legittimazione ad interporre opposizione giusta l’art. 74 LEF è di regola riconosciuta solo al destinatario del precetto esecutivo (escusso o coescusso), ai suoi rappresentanti legali o convenzionali, nonché al gestore d’affari senza mandato, alla condizione che il debitore poi ratifichi l’opposizione (cfr. bessenich, Basler Kommentar zum SchKG, vol I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 5 s. ad art. 74, con rif.). In altri termini, non solo il destinatario (persona fisica) o il rappresen- tante del destinatario ai sensi dell’art. 65 LEF, cui il precetto esecutivo è stato notificato, può dichiarare di fare opposizione, ma anche, secondo dottrina e giurisprudenza, ogni persona abilitata a ricevere il precetto esecutivo stesso in virtù dell’art. 64 cpv. 1 LEF (persona adulta della famiglia o impiegato), rispettivamente dell’art. 65 cpv. 2 LEF (altro funzionario o impiegato), sotto riserva di ratifica nel caso in cui il soggetto che ha sollevato opposizione non aveva o non aveva da solo il potere di rappresentare il destinatario del precetto esecutivo (gilliéron, op. cit. n. 22 ad art. 74, con riferimento a DTF 97 III 114-116). In particolare, il rappresentante ai sensi dell’art. 65 LEF, di una collettività pubblica, di una persona giuridica o di una società può dichiarare validamente l’opposizione, anche nel caso in cui può avvalersi solo di firma collettiva a due (gilliéron, 23 ad art. 74). In caso di notifica sostitutiva a un ausiliario del destinatario ai sensi degli art. 64 cpv. 1 seconda frase e 65 cpv. 2 LEF, la legittimazione dell’ausiliario a fare opposizione può fondarsi sia sulla gestione di affari (art. 419 segg. CO), sia sull’istituto della procura tacita o del mandato implicito, riconosciuti non solo nel campo delle obbligazioni (DTF 118 III 12-13), ma anche nel diritto postale e nel diritto procedurale. L’opposizione sollevata dall’ausiliario è valida se, in caso di contestazione, il destinatario la ratifica o l’approva (gillièron, n. 24 ad art. 74;  DTF 97 III 115-116, 99 III 64, 107 III 50). L’opposizione interposta da un ausiliario e ratificata, anche solo implicitamente, dal destinatario, non può essere ritirata dall’ausiliario se non con il consenso o la ratifica dello stesso destinatario (gillièron, op. cit. loc. cit.).

 

                                         In DTF 97 III 113 segg. il Tribunale federale, pur rilevando che la facoltà dell’impiegato di sollevare opposizione è ammessa dalla dottrina ex art. 65 cpv. 2 LEF, ha nondimeno precisato che tale principio non vale indistintamente. Ancorché in casi del genere si può presumere che l’impiegato abbia agito “mit Wissen und Willlen” del destinatario/rappresentato e che perciò egli era autorizzato a sollevare opposizione, il Tribunale federale ha rilevato che se il creditore fa valere che ciò non è il caso, ossia che l’opponente ha agito senza autorizzazione, l’ufficio o l’autorità di vigilanza devono operare accertamenti sui poteri di rappresentanza dell’impiegato, rispettivamente sulla successiva ratifica del suo operato da parte degli organi della società.

 

                                   6.   Come visto, a sollevare opposizione al precetto esecutivo è stata __________ R__________, attiva (come impiegata) presso la società __________, via __________, Lugano, sede/recapito  dell’escussa (cfr. Registro di commercio). Non solo. __________ R__________ figura a registro di commercio come membro con diritto di firma individuale della società abilitata a ricevere gli atti esecutivi destinati alla escussa. In quanto organo (membro) di quest’ultima, __________ R__________ era perciò legittimata a sollevare opposizione al precetto esecutivo in rassegna, per lo meno come ausiliaria nel quadro dell’art. 65 cpv. 2 LEF. Ci si può perfino chiedere se, in quanto per l’appunto organo (membro) della società indicata a registro di commercio come recapito/sede dell’escussa, __________ R__________ fosse più di una semplice ausiliaria. La questione non ha ragione da essere vagliata. Giacché nelle descritte circostanze è senz’altro presumibile che __________ R__________ abbia sollevato opposizione con l’implicito consenso degli organi dell’escussa, della quale essa era tenuta comunque a tutelare, vista la sua posizione, gli interessi, ancorché non fosse – almeno così sembra - una sua impiegata e tanto meno un membro del suo consiglio di amministrazione (lo era invece della __________). Certo, in casi del genere l’ufficio di esecuzione, rispettivamente l’autorità di vigilanza potrebbero anche essere chiamati e tenuti ad accertare i poteri di rappre-sentanza della persona che ha sollevato opposizione, rispetti-vamente l’avvenuta ratifica da parte del destinatario del precetto esecutivo dell’operato di costei. Nella fattispecie, tuttavia, come verificatosi del resto nel caso che ha portato alla DTF 97 III 113 segg., il ricorrente non pretende che l’escussa non abbia condiviso l’operato di __________ R__________, segnatamente che essa non ritenga valida l’opposizione al precetto esecutivo sollevata dal soggetto. Egli si limita a richiamare la giurisprudenza DTF 97 III 113. segg., facendo carico all’ufficio di non avere appurato se l’escussa avesse effettivamente autorizzato, preventivamente e in forma scritta, la stessa __________ R__________ e per essa la __________, a sollevare opposizione a nome e per conto della PI 1, come pure di non avere nemmeno verificato come quest’ultima non sia nemmeno un’impiegata della debitrice. Non asserisce tuttavia che __________ R__________ abbia indebitamente sollevato opposizione al precetto esecutivo, ossia che abbia abusato della sua posizione, e nemmeno indica un solo motivo che potrebbe supportare uno scenario del genere, ovvero di un suo agire a insaputa della direzione dell’escussa. Certo, allo scritto 5 novembre dell’Ufficio di esecuzione di __________, volto a chiarire i poteri di rappre-sentanza di __________ R__________, la A__________ __________ non ha risposto. Tale circostanza non è tuttavia decisiva. Per tacere del fatto che l’ufficio avrebbe dovuto assegnare un congruo termine e indicare le eventuali conseguenze in caso di mancata risposta, come pure del fatto che, in ogni modo, la A__________ __________ non ha ufficialmente smentito __________ R__________, per i motivi esposti nei considerandi che precedono non vi è motivo per riaprire il caso, ossia per riassegnare un termine perentorio all’escussa per rispondere al quesito postogli con lo scritto 5 novembre 2009.

 

                                   7.   Il ricorso deve perciò essere disatteso.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 65 e 74 LEF e la OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:      -   RI 1

                                                                      -   __________

                                                                      -   __________

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria