Incarto n.
15.2009.141

Lugano

18 dicembre 2009

FP/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 14 dicembre 2009 di

 

 

RI 1

 

 

 

 

contro l’operato dell’ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ nell’ambito dell’ esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

 

 

                                         che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla PI 1 per un credito di fr. 5'619.20, il 26 novembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha emanato nei confronti dell’avv. RI 1 l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il giorno 2 dicembre 2009;

 

                                         che contro tale atto insorge l’avv. RI 1 con ricorso del 14 dicembre 2009, asserendo che il relativo avviso gli è stato inviato per posta B e ricevuto da lui soltanto in data 3 dicembre 2009, ossia il giorno seguente al previsto pignoramento;

 

                                         che ciò ha potuto accadere, secondo il ricorrente, siccome l’avviso di pignoramento è stato inviato dall’ufficio troppo tardi, perché potesse arrivare in tempo, ma non solo in tempo per il 2 dicembre 2009, bensì almeno circa una settimana prima del citato pignoramento, affinché egli avesse la possibilità di eventualmente saldare il presunto debito;

 

                                         che in seguito, assevera il ricorrente, l’ufficio è pure riuscito, senza nemmeno rendersi conto del suo errore, a convocarlo presso i suoi uffici per il 10 dicembre 2009, convocazione alla quale egli non ha però potuto dare seguito per ragioni di salute, atteso comunque che la citazione era inopportuna per i motivi esposti in precedenza;

 

                                         che nel frattempo egli non ha avuto il tempo di scrivere all’UEF per questa convocazione, atteso che ha anche altre cose da fare;

 

                                         che secondo il ricorrente, l’Ufficio non ha “clamorosamente applicato il diritto in materia corretta”, ciò che gli ha cagionato un danno, al punto da giustificare il riconoscimento a suo favore di una indennità per ripetibili di fr. 150.-;

 

                                         che in definitiva, conclude il ricorrente, l’impugnato avviso di pignoramento va annullato, con necessità di rifarne uno nuovo;

 

                                         che in data 16 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha provveduto ad annullare l’avviso di pignoramento previsto per il 2 dicembre, rifissandolo con lettera raccomandata per il 13 gennaio 2010;

 

                                         che in questo modo il ricorso diventa privo di oggetto nella misura in cui il ricorrente pretende di ricevere un nuovo avviso di pignoramento (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

                                         che per quanto riguarda la richiesta del ricorrente volta alla rifusione a suo favore di una indennità di fr. 150.- per non avere l’UEF applicato correttamente il diritto materiale, vale la pena di ricordare che in virtù dell’art. 62 cpv. 2 OTLEF nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF non si assegnano indennità;

 

                                         che già per questa ragione il ricorso va perciò su questo punto disatteso, ritenuto del resto che eventuali pretese risarcitorie nei confronti __________ ex art. 5 cpv. 1 LEF per presunte inadempienze dell’ufficio di esecuzione vanno, se del caso, fatte valere in altra sede;

 

                                         che, in ogni modo, contrariamente a quanto frettolosamente preteso nel ricorso, l’ufficio non ha violato alcuna norma – peraltro nemmeno specificata nel ricorso - inviando all’escusso il 26 novembre 2009, ancorché per posta semplice, l’avviso di pignoramento per il 2 dicembre 2009, ritenuto che se lo stesso avviso è stato effettivamente recapito soltanto il 3 dicembre 2002, come preteso nel gravame, ciò non è certo imputabile all’Ufficio, cui sarebbe finanche bastato avvisare l’interessato del pignoramento il giorno prima (art. 90 LEF);

 

                                         che, stando al ricorso, l’insorgente è comunque stato poi convocato presso gli uffici dell’UEF di __________ per il 10 dicembre 2009;

 

                                         che l’asserzione del ricorrente di non avere potuto recarvisi per ragioni di salute non solo non risulta comprovata (ad esempio da un certificato medico), ma nemmeno è stata resa verosimile;

 

                                         che in definitiva, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso deve essere disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire temerario;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF) e, come visto, non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

per questi motivi,

 

richiamata la OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________;

                                         - __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.