Incarto n.
15.2009.142

Lugano

18 dicembre 2009

FP/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

statuendo sul ricorso 11 dicembre 2009 di

 

                                         RI 1, __________

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________, segnatamente contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa da

 

                                         PI 1, __________

                                         (rappresentata da RA 1, __________)

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Con sentenza del 2 novembre 2009 il Giudice di pace del circolo di Balerna, in accoglimento dell’istanza 7 luglio 2009 di PI 1, ha condannato la RI 1 al pagamento di fr. 1'568.80 più interessi e spese e ha di conseguenza rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ limitatamente a tale importo in capitale oltre interessi al 5% da 24 novembre 2008 e fr. 70.- di spese esecutive. Egli ha altresì condannato la stessa convenuta al pagamento della tassa di giustizia di fr. 235.- e delle spese postali in fr. 40.- e a rifondere alla parte istante fr. 100.- per ripetibili.

 

                                  B.   Il 30 novembre  2009 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando – oltre il precetto esecutivo – la sentenza 2 novembre 2009 del Giudice di pace del circolo di Balerna e la dichiarazione 25 novembre 2009 dello stesso giudice di pace attestante il passaggio in giudicato  della stessa sentenza. Il 2 dicembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha quindi emanato la comminatoria di fallimento, che è stata notificata alla debitrice in data 11 dicembre 2009.

 

                                  C.   Con scritto dell’11 dicembre 2009 RI 1. ha comunicato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello di opporsi alla comminatoria di fallimento relativa all’esecuzione n. __________ promossa da PI 1, per fr. 1'568.-, dichiarando di rimanere a completa disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/kull/kottmann, Bundesgsetz betreffend Schuldbetreibung un Konkurs, vol II, Zurigo 1997/99, n. 3. ad art. 160; ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2002, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:

 

                                         -  l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

                                         -  l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

                                         -  è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto dell’opposizione;

 

                                         -  la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva;

 

                                         -  l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 II 6, 96 III 33 consid. 2).

 

                                   2.   Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.

 

                                   3.   Nel caso concreto la ricorrente non solo non allega nessuno dei citati motivi, ma nemmeno ne invoca altri. Si limita ad asserire di rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento o delucidazione. In questo modo essa contravviene però al precetto, secondo cui l’atto di ricorso deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria, a sostegno dell’impugnativa (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR). Carente di qualsiasi motivazione, il gravame sfugge perciò a un esame di merito, e vada perciò dichiarato irricevibile. Certo, ci si potrebbe chiedere se alla ricorrente andava impartito un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso con una motivazione conforme alle esigenze prescritte dalla procedura (art. 7 cpv. 5 LPR con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR); il quesito va risolto negativamente, poiché v’e da presumere che anche  in caso di presentazione di un nuovo allegato ricorsuale, l’escussa non apporterà elementi che consentono di invalidare la comminatoria di fallimento, dovendosi porre in preventivo che essa persisterà nell’opporsi alla procedura esecutiva per questione di merito, ossia eccependo di non avere commissionato alcun lavoro allo studio di architettura PI 1 (v. scritto 23 giugno 2009 all’Ufficio di esecuzione fallimenti del Distretto di __________ e la sentenza del giudice di pace). Orbene, già si è visto che per questioni di merito la via del ricorso all’autorità di vigilanza è esclusa.

 

                                   4.   Ne discende che il ricorso va dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso alla procedente per la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, alla quale non è nemmeno necessario intimare la presente sentenza (CEF, sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98). Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a __________.

 

                                         Comunicazione all’ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.