Incarto n.
15.2009.18

Lugano

1° aprile 2009

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 16 febbraio 2009 di

 

 

 IS 1

 

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

 

                                   1.   Il fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.

 

 

                                   2.   L’11 agosto 2008, la Camera ha prorogato il termine per ultimare la procedura fallimentare fino al 31 gennaio 2009 (inc. 15.08.47).

 

                                   3.   Con istanza 16 febbraio 2009, IS 1 chiede un’ulteriore proroga, allegando un rapporto intermedio, da cui risulta che dall’ultima decisione egli:

                                         – ha aggiornato l’inventario (allegato 1);

                                         – il 1° settembre 2008 ha depositato una seconda volta la graduatoria (allegato 2), che ora è definitiva;

                                         – il 3 novembre 2008 ha tenuto la seconda assemblea dei creditori (allegato 3);

                                         – il 15 dicembre 2008 ha formalizzato, giusta l’art. 260 LEF, le cessioni delle pretese della fallita a cui ha rinunciato la massa (distinta di cui all’allegato 4);

                                         – il 9 dicembre 2008 ha realizzato ai pubblici incanti la part. mapp. n. __________ RFD di __________ per fr. 455'000.-- (allegato 5);

                                         – il 4 febbraio 2009 ha emesso una circolare in merito alla posizione dell’amministrazione speciale sulla rivendicazione di __________ relativa ai crediti della fallita incassati durante la moratoria concordataria e durante la procedura fallimentare (allegato 6);

                                         – il 12 febbraio 2009 ha assegnato alla banca un termine di 20 giorni per promuovere azione contro la massa in restituzione di quanto il commissario ha incassato durante la moratoria e non ha riversato all’amministrazione speciale (allegato 7).

 

 

                                   4.   Dopo la presentazione dell’istanza, l’amministratore speciale, in accordo con la delegazione dei creditori, ha annullato il termine che aveva impartito a __________ per promuovere azione di rivendicazione contro la massa per le fatture incassate durante la moratoria concordataria, ritenendo che l’art. 242 LEF fosse inapplicabile nella fattispecie.

 

 

                                   5.   In virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’auto­rità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

 

                               5.1.   In concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che l’amministrazione speciale ha svolto un’importante attività dall’ultima proroga, che le avrebbe ora permesso di depositare lo stato di ripartizione finale e di chiudere il fallimento, se non fosse stato necessario aspettare l’esito delle cessioni delle pretese della massa giusta l’art. 260 LEF – ritenuto che il termine impartito ai cessionari per esercitare i diritti ceduti scade il 31 maggio 2009 (cfr. art. 83 cpv. 1 RUF).

 

                               5.2.   Si dà inoltre atto all’istante di aver dato seguito alle indicazioni contenute nella decisione di proroga dell’11 agosto 2008. Ci si limita in questa sede a rilevare che manca tuttora la firma degli organi della fallita sull’inventario e sulla graduatoria o sull’annes­so documento riferito alla motivazione delle decisioni di rigetto (cfr. CEF 11 agosto 2008, inc. 15.08.47, consid. 4.2).

 

                               5.3.   A scanso di equivoci, va precisato che l’annullamento del termine impartito a __________ con scritto 12 febbraio 2009 non ha quale conseguenza che l’istante debba rimandare il deposito dello stato di riparto, giacché egli ha comunicato alla banca di tuttora continuare a ritenere che la pretesa da essa vantata non è da considerare un debito di massa (cfr. DTF 125 III 294, cons. 2; Jeandin/Casonato, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gi­nevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 261): Lo stato di riparto dovrà quindi essere depositato appena noto l’esito delle cessioni delle pretese della massa. A questo proposito, si ricorda sin d’ora che tale deposito e la chiusura del fallimento possono avvenire senza aspettare il risultato delle procedure iniziate dai cessionari, qualora da esse non vi sia comunque alcuna eccedenza da aspettarsi a favore della massa (art. 83 cpv. 2 e 95 RUF).

 

                               5.4.   Ciò posto, l’istanza va accolta.

 

 

 

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

 

 

decreta:                       

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2010.

 

 

                                   2.   Intimazione a IS 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario