Incarto n.
15.2009.27

Lugano

23 marzo 2009

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 11 marzo 2009 di

 

 

IS 1 

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

 

                                         che la procedura fallimentare è aperta dal 9 ottobre 2007;

 

                                         che in occasione della prima assemblea dei creditori, la maggioranza ha designato l’avv. __________ quale amministratrice speciale e una delegazione dei creditori composta degli avv. __________, __________ e __________;

 

                                         che tali risoluzioni sono state impugnate da alcuni creditori con un ricorso che è poi stato respinto dalla scrivente Camera il 18 febbraio 2008 (inc. ______), la cui sentenza è stata confermata dal Tribunale federale il 3 novembre 2008 (inc. _______);

                                         che l’11 marzo 2009, l’amministratrice speciale ha chiesto una proroga del termine per ultimare la liquidazione fino al 30 aprile 2010, spiegando che la procedura di allestimento della graduatoria stia prendendo più tempo del previsto, in quanto si è reso necessario verificare con i creditori e con il commissario tutta una serie di crediti che, essendo sorti durante la moratoria concordataria, sono da considerare quali debiti di massa;

 

                                         che l’istante confida di poter depositare la graduatoria nel mese di aprile;

 

                                         che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

 

                                         che in concreto, pur avendo comprensione per la particolare problematica cui è confrontata l’istante, occorre ricordare che la legge fissa in 60 giorni il termine per allestire la graduatoria (art. 247 cpv. 1 LEF), termine che l’autorità di vigilanza può sì prorogare ma nei limiti del principio di celerità che caratterizza il diritto fallimentare;

 

                                         che per precisa volontà del legislatore, la graduatoria deve infatti essere depositata il più rapidamente possibile, onde consentire la tenuta della seconda assemblea dei creditori (art. 252 LEF), essendo tale organo, salvo eccezioni, l’unico competente per decidere quanto richiede la gestione del fallimento (art. 253 cpv. 2 LEF), in particolare per quanto attiene alla realizzazione degli attivi fallimentari (art. 242, 243 cpv. 3 e 256 segg. LEF; Merckt, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 8 ad art. 253);

 

                                         che in proposito è bene ricordare che la procedura di verifica delle insinuazioni ha carattere sommario e che l’amministrazione del fallimento deve quindi statuire secondo il criterio della verosimiglianza, sulla base dei giustificativi che incombe ai creditori di produrre (art. 59 RUF) e della documentazione contabile del fallito, senza perdersi in indagini lunghe e costose (Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 18 ad art. 244; Jaques, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 segg. ad art. 244), così da garantire il rispetto dei principi di celerità (art. 247 e 270 LEF) e di economicità (cfr. infra ad 3.6) posti dal legislatore (con il rilievo che gli onorari esposti dall’amministrazione del fallimento in virtù dell’art. 47 OTLEF devono rimanere in un ragionevole rapporto con la tassa che stabilisce l’art. 46 cpv. 1 lett. a OTLEF);

 

                                         che visto quanto precede, occorre concedere la proroga richiesta fino al 31 dicembre 2009, invitando però sin d’ora l’istante a chiedere la proroga di cui all’art. 247 cpv. 4 LEF qualora non riuscisse a depositare la graduatoria entro il 30 aprile 2009;

 

 

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

 

 

decreta:                    1.   L’istanza è accolta nel senso dei considerando.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2009.

 

                               1.2.   L’amministratrice speciale presenterà alla Camera un’istanza motivata di proroga ai sensi dell’art. 247 cpv. 4 LEF qualora non avrà depositato la graduatoria entro il 30 aprile 2009.

 

 

                                   2.   Intimazione all’avv. IS 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario