Incarto n.
15.2009.28

Lugano

23 marzo 2009

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2009 di

 

 

  RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la comunicazione della domanda di vendita 7/14 gennaio 2009 nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1  

(patrocinata dall’  PA 1 )

 

 

viste le osservazioni:

- 12 marzo 2009 di PI 1, __________;

- 16 marzo 2009 dell’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                      A.      Con precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 9 maggio 2006, PI 3 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 840'950.-- oltre accessori. Oggetto del diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso.

 

                                     B.      Con sentenza 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo.

 

                                     C.      Con decreto 16 luglio 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione di disconoscimento di debito presentata dall’escusso il 6 dicembre 2006, avendo quest’ultimo omesso di versare l’anticipo richiesto per le tasse e le spese di giustizia.

 

                                     D.      Con sentenza 25 agosto 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto il ricorso di RI 1 contro il citato decreto di stralcio (inc. n. __________). Con sentenze di stessa data essa ha dipoi respinto altri tre ricorsi del ricorrente diretti contro altrettante decisioni di natura procedurale presi dallo stesso Pretore nell’ambito del medesimo contenzioso (inc. n. __________ e n. __________). Statuendo il 13 novembre 2008 la prima camera civile del Tribunale federale non è entrata nel merito dei ricorsi presentati da RI 1 contro le citate sentenze, avendo esso dichiarato inammissibili i rispettivi gravami (__________).

 

                                     E.      Il 17 dicembre 2008 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita e il 7/14 gennaio 2009 l’Ufficio ha trasmesso all’escusso la comunicazione della domanda di realizzazione.

 

                                     F.      Con ricorso 7 febbraio 2009 RI 1 ha in sostanza chiesto, per quanto emerge dalle argomentazioni (invero non chiarissime) dell’atto ricorsuale, che la comunicazione della domanda di realizzazione venga annullata e che venga sospesa la realizzazione a pubblico incanto della PPP n. __________ di __________.

                                               A sostegno della propria richiesta egli ha argomentato in sintesi che PI 1 non avrebbe adempiuto gli obblighi contrattuali nei suoi confronti e che la stessa non avrebbe il diritto di detenere le cartelle ipotecarie poste a fondamento dell’esecuzione perché si sarebbe illecitamente impadronita delle stesse.

 

                                     G.      Delle osservazioni 12 marzo 2009 di PI 1 e 16 marzo 2009 dell’CO 1, entrambe postulanti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:                    1.      Se il creditore ha domandato la realizzazione, l’ufficio avvisa entro tre giorni il debitore (art. 155 LEF) e vi procede poi conformemente all’art. 156 LEF.

 

                                     2.      L’Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l’ammontare del credito posto in esecuzione. Il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.).

 

                                               L'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154).

 

                                     3.      La contestazione sollevata dal ricorrente, secondo cui PI 1 non avrebbe adempiuto gli obblighi contrattuali nei suoi confronti e non avrebbe il diritto di detenere le cartelle ipotecarie poste a fondamento dell’esecuzione perché si sarebbe illecitamente impadronita delle stesse, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. Tale eccezione avrebbe dovuto essere fatta valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della procedura di disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali, anche ora, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti.

 

                                     4.      Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 85a, 155, 156 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:                

                                     1.       Il ricorso è respinto.

 

                                     2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                     3.      Intimazione:

                                              - __________ RI 1, __________;

                                              - __________ PA 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.