Incarto n.
15.2009.29

Lugano

27 aprile 2009

EC/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 6 marzo 2009 di

 

 

 RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’esecuzione del pignoramento in data 23 gennaio 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

 PI 1  

(patrocinato dall’   PA 1 )

 

 

viste le osservazioni 16 marzo 2009 dell’CO 1, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nell’ambito dell’esecuzione n. __________promossa da PI 1 contro RI 1 il 23 gennaio 2009 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura marca __________, stimandola in fr. 28'000.--. __________              Il pignoramento è stato effettuato d’ufficio, in quanto l’escusso si sarebbe sottratto alla redazione del verbale.

 

 

 

                                     B.      Contro tale provvedimento insorge con ricorso 6 marzo 2009 RI 1. Per quanto di rilevanza nella fattispecie esecutiva che ci occupa, il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione fino a quando il Ministero Pubblico non avrà concluso le indagini relative a delle denuncie pendenti. Se il pignoramento non potesse essere sospeso, il ricorrente postula che venga pignorata la sua quota parte nell’eredità indivisa fu __________ e fu __________, in quanto il credito in esecuzione riguarda una questione riferita a quelle problematiche successorie.

                                              Per l’escusso si sarebbe pignorato, in sua assenza, l’autoveicolo appartenente a lui e alla moglie. Avendo l’Ufficio attribuito un valore di stima di fr. 28'000.-- al veicolo, in concreto avrebbe pignorato più di quanto è necessario a soddisfare il creditore, atteso il credito in esecuzione è di soli fr. 3'350.-- spese comprese. Il ricorrente ha pure chiesto di essere sentito personalmente.

 

 

 

                                      C.      Con osservazioni 16 marzo 2009 l’CO 1 ha rilevato che il pignoramento è stato effettuato sulla base dei dati in suo possesso perché l’escusso si sarebbe rifiutato di fornire indicazioni circa i propri redditi, di permettere l’accesso al funzionario recatosi al suo domicilio per effettuare il pignoramento e di presenziare alla stesura del verbale. L’Ufficio osserva di non opporsi al pignoramento di altri beni mobili, immobili o redditi dell’escusso ma di opporsi al pignoramento della quota ereditaria, atteso che esso non si può in principio scostare dall’ordine di pignoramento sancito dalla LEF. Nelle sue osservazioni l’Ufficio evidenzia ancora che il ricorrente “dispone di altri beni e redditi da pignorare, tra cui quattro immobili nel Comune di __________”.

 

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

 

                                     1.      Per l’art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento dell’ufficio d’esecuzione o di fallimento. Con provvedimento impugnabile va inteso un determinato comportamento di un organo di esecuzione e fallimento in applicazione della LEF e del diritto esecutivo federale in genere. Il ricorso all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l’accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un’esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 [di seguito: BAKO], n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998 [di seguito: Commentario], n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.).

 

 

 

                                     2.      Legittimata a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta, Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17). In particolare, il ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Cometta, Commentario, p. 15 ad d; Gilliéron, op. cit., n. 65 ad art. 17, con rif.).

 

 

 

                                      3.      Nel caso in esame con l’atto ricorsuale RI 1 si addentra in elucubrazioni riferite a presunte violazioni delle proprie incombenze da parte di autorità politiche, giudiziarie e amministrative sia mediante preteso agire abusivo che mediante l’omissione dell’espletamento di atti dovuti. Il ricorrente si lamenta pure perché l’Ufficiale dell’CO 1 non avrebbe proceduto, conformemente a quanto stabilito all’art. 181 CPP, segnalando al Ministero pubblico i fatti di rilevanza penale di cui avrebbe avuto conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni. Non perseguendo RI 1 con queste doglianze un fine procedurale concreto, pratico ed attuale nell’ambito dell’esecuzione forzata in corso, il ricorso a tal riguardo risulta irricevibile.

 

 

 

                                      4.      Pure la domanda di sospensione dell’esecuzione fino a quando il Ministero Pubblico non avrà concluso le indagini relative a denuncie pendenti è irricevibile. Questo perché il rimedio del ricorso non permette all’Autorità di vigilanza di procedere nel senso richiesto dall’istante, ma unicamente di concedere l’effetto sospensivo allo stesso ricorso e di accogliere la domanda riformando o annullando in tutto o in parte il provvedimento impugnato. A prescindere da tale fatto, la richiesta sospensione dell’esecuzione non ha nemmeno alcun senso, trattandosi di due procedure diverse, l’una attinente alla procedura esecutiva che ha diritto ad una vita propria ed è connotata da requisiti prevalentemente formali, e l’altra attinente a questioni di diritto penale.

 

 

 

                                     5.1.   L'Autorità di vigilanza può ordinare un ulteriore scambio di allegati scritti o citare le parti a un'udienza (art. 12 LPR) quando ciò sia necessario a parere dell'Autorità stessa o quando una parte lo richieda, indicandone i motivi.

 

 

                                     5.2.   Il ricorrente si è limitato a formulare in termini apodittici domanda di citazione all'udienza, omettendo di specificarne i motivi.

 

 

                                     5.3.   L'istituto del ricorso è caratterizzato dall'imperativo di celerità.

 

 

                                     5.4.   Il ricorrente, per poter ottenere la fissazione di un’udienza deve pertanto indicare espressamente e con chiarezza tutti i motivi rilevanti entranti in linea di conto e tali da legittimare l'udienza.

 

 

                                     5.5.   Nel caso di specie il reclamante ha omesso l'indicazione dei motivi rilevanti per la fissazione di un'udienza: ne consegue la reiezione della richiesta.

 

 

 

                                      6.1.   L’art. 95 cpv. 1 LEF stabilisce che si devono pignorare in primo luogo i beni mobili, compresi i crediti e le pretese limitatamente pignorabili conformemente all’art. 93 LEF. Sono pignorati anzitutto gli oggetti di commercio quotidiano, ma i meno necessari prima degli indispensabili (art. 95 cpv. 1 LEF). I beni immobili possono essere pignorati soltanto in quanto quelli mobili non bastino a coprire il credito (art. 95 cpv. 2 LEF). Da ultimo sono pignorati gli oggetti colpiti da sequestro, quelli indicati dal debitore come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (art. 95 cpv. 3 LEF). La parte spettante al debitore in comunione sarà pignorata prima dei beni che sono pretesi da terzi, ma solo in mancanza di altri beni sufficienti e se il pignoramento dei redditi non basta per coprire il credito che forma oggetto dell’esecuzione (art. 3 RDC). Tale ordine di pignoramento è stabilito anche nell’interesse del creditore affinché i beni di agevole realizzo vengano pignorati prima degli altri (DTF 117 III 63). L’ufficiale può scostarsi da quest’ordine qualora le circostanze lo giustifichino o se il creditore o il debitore di comune accordo lo richiedono (art. 95 cpv. 4bis LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 41, p. 157; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 62 ad art. 95 LEF). L’Ufficio può inoltre derogare a tale regola nel caso in cui la richiesta di una parte appaia giustificata (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 23 ad art. 95 LEF; Foëx, op. cit. n.60 ad art. 95 LEF). La soluzione prospettata dall’ufficio di esecuzione deve permettere di tutelare sufficientemente gli interessi dei creditori (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). Infatti nel caso in cui gli interessi del debitore e del creditore collidano, prevalgono questi ultimi (cfr. Foëx, op. cit. n. 68 ad art. 95 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 24 ad art. 95 LEF).

 

 

                                     6.2.   Così come risulta chiaramente dalla sistematica della legge, la norma dell’art. 277 LEF, che consente al debitore sequestrato di riottenere la disposizione dei beni sequestrati dietro la prestazione di una garanzia, disciplina unicamente la procedura di sequestro e non trova applicazione in materia di esecuzione ordinaria o in realizzazione di pegno.

 

 

                                     6.3.   È invece ammissibile modificare un pignoramento esistente, sostituendo il diritto patrimoniale pignorato con un altro diritto, alla condizione che il valore di stima dell’oggetto di sostituzione sia sufficiente a coprire interamente tutti i crediti del gruppo considerato e che il nuovo pignoramento rispetti l’ordine stabilito all’art. 95 LEF, salvo circostanze particolari o accordo diverso tra l’escusso e tutti i creditori del gruppo (cfr. art. 95 cpv. 4bis LEF).

 

 

                                      6.4.   Nel caso di specie il ricorrente chiede che in luogo dell’autovettura __________ vengano pignorati i diritti a lui spettanti nell’eredità indivisa composta oltre che dall’escusso di __________, PI 1 e __________.

 

                                               La comunione ereditaria risulta essere proprietaria della quota di comproprietà A di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ e delle particelle n. __________ e n. __________ sempre di __________, non gravate da oneri ipotecari e aventi un valore di stima ufficiale di complessivi fr. 38'126.--. La quota di partecipazione di RI 1 alla comunione ereditaria composta di quattro fratelli dovrà, se del caso, essere appurata dall’Ufficio: ad un esame prima facie ed in assenza di indizi di segno contrario, la stessa dovrebbe comunque assommare al 25%, cosicché il suo valore dovrebbe corrispondere a fr. 9'531.50, importo sufficiente a coprire il credito per il quale vi è stato il pignoramento di fr. 3’135.-- oltre accessori.

 

                                               Dallo scritto 18 febbraio 2009 trasmesso dal patrocinatore del creditore all’Ufficio emerge incontrovertibilmente che PI 1 non solo ha dato il proprio accordo ma ha richiesto esplicitamente il pignoramento della quota di partecipazione dell’escusso alla comunione ereditaria. Ne consegue che la richiesta di pignoramento dei diritti spettanti all’escusso nell’eredità indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escusso, di __________, PI 1 e __________ può essere accolta e l’autovettura __________ di conseguenza svincolata dal pignoramento.

 

 

 

                                      7.      Visto l’esito del ricorso può rimanere irrisolta la questione a sapere se il pignoramento (in assenza dell’escusso) dell’autovettura, asseritamente di proprietà anche della moglie dello stesso, e del valore di stima abbondantemente superiore al credito in esecuzione, sia avvenuto correttamente.

 

 

 

                                     8.      Da quanto precede discende che nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 1, 93, 95, 277 LEF; 3 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

                                     1.      Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è parzialmente accolto.

 

                                     1.1.   Di conseguenza è svincolata dal pignoramento l’autovettura marca __________ ed è pignorata l’interessenza spettante a RI 1 nella divisione della comunione indivisa composta di RI 1.

 

                                     2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

3.             Intimazione:

- RI 1, __________.

                                              - __________ PA 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.