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Incarto n. |
Lugano 27 aprile 2009 CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 21 marzo 2009 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di riparto depositato l’11 marzo 2009 nella procedure di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da:
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PI 2 __________ rappr. da __________
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procedure che concernono anche:
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1. PI 1, __________ 2. PI 3, __________
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viste le osservazioni 14 aprile 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2. Nella fattispecie, i ricorsi presentati da RI 1 e RI 2 in un unico atto sono diretti contro lo stesso provvedimento. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
2. Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento, altrimenti esso passa in giudicato e, riservati i casi di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF, non può più essere contestato, nemmeno in via pregiudiziale nell’ambito di un ricorso diretto contro un successivo provvedimento. In particolare, i crediti accertati nell’elenco oneri diventato definitivo non possono più essere contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 del Regolamento concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]; CEF 4 aprile 2006, inc. 15.05.149, cons. 2). Nel caso concreto, poiché i ricorrenti hanno ammesso di aver avuto conoscenza dell’elenco oneri già il 16 dicembre 2008 (ricorso, a p. 14), sono manifestamente tardive tutte le censure dirette contro i crediti registrativi, segnatamente quelle contrassegnate con le lettere b, c e d del punto 4 delle conclusioni (a p. 18), sia in merito al loro importo – in particolare per quanto riguarda i crediti del PI 1 – che al loro rango – per quanto riguarda il credito della PI 3, il suo rango è del resto evidentemente posteriore a quello delle cartelle ipotecarie di PI 2 dal 1° al 4° rango, siccome esse sono state iscritte nel registro fondiario tra il 1989 e il 1992, ovvero prima che lo fosse la restrizione del diritto di alienazione a favore della Cassa.
3. La questione dell’imponibilità del provento della realizzazione del pegno quale utile immobiliare è già stata risolta con la decisione 17 febbraio 2009 dell’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna (doc. D allegato al ricorso), con cui è stato stabilito – in modo vincolante (così come accertato d’ufficio da questa Camera presso l’autorità fiscale competente) – che la realizzazione non è imponibile (ciò dopo che la creditrice ipotecaria gli aveva fornito la documentazione relativa ai costi di costruzione, di cui non si era tenuto nella precedente decisione del 6 febbraio). L’invio ai ricorrenti, il 14 aprile 2009, della dichiarazione fiscale relativa al trapasso di proprietà è quindi una formalità amministrativa in vista dell’emanazione della tassazione definitiva, che comunque non si scarterà di quella provvisoria del 17 febbraio 2009.
4. I ricorrenti chiedono inoltre che “ad esclusiva competenza della camera giudicante” sia “eventualmente disposto l’accertamento di eventuali violazioni procedurali ad opera dell’UEF”. Questa conclusione è inammissibile, siccome non rispetta l’art. 7 cpv. 3 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), secondo cui l’atto ricorsuale deve indicare le domande, la motivazione, anche sommaria e i mezzi di prova. Nel loro lungo esposto dei fatti della procedura esecutiva (perlopiù irrilevanti in questa sede), i ricorrenti non hanno d’altronde indicato irregolarità che possano configurare manifesti motivi di nullità, che la Camera dovrebbe constatare d’ufficio giusta l’art. 22 LEF. In particolare, l’asserita mancata consegna del verbale d’incanto, seppure fosse stato accertato che l’Ufficio ne avesse rifiutato la consultazione ai ricorrenti malgrado un’esplicita richiesta in tal senso, non determinerebbe in sé la nullità dell’asta, ma tutt’al più potrebbe riportare l’inizio della decorrenza del termine d’impugnazione dell’incanto al momento in cui il verbale sarebbe effettivamente stato consegnato loro. Orbene, i ricorrenti non allegano – e ancora meno dimostrano – di aver richiesto detto verbale e i loro sospetti sul regolare svolgimento dell’asta sono rimasti a livello di puro parlato. Sia come sia, il diritto di consultazione degli atti dell’Ufficio previsto all’art. 8a (e non 18) LEF presuppone una richiesta motivata, visto che la legge non prevede la comunicazione d’ufficio dei verbali d’asta.
5. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità perché così prescrive la legge (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF). Visto l’esito del ricorso, la richiesta di ripetibili formulata dai ricorrenti sarebbe comunque da respingere.
Richiamati gli art. 8a, 17, 20a, 157 LEF; 112 RFF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dal ricorso di RI 1 e RI 2 sono congiunte.
2. Il ricorso di RI 1 è respinto.
3. Il ricorso di RI 2 è respinto.
4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
5. Intimazione a:
– RI 1, __________;
– RI 2, __________;
– PI 2, __________;
– RA 1, __________;
– PI 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.