Incarto n.
15.2009.49

Lugano

12 giugno 2009

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 6 maggio 2009 di

 

 

Stato del Canton Ticino,

rappr. dal RI 1, 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’attestato di carenza di beni emesso il 29 aprile 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1  

 

ritenuto

 

 

in fatto:                      

                                  A.   Lo Stato del Canton Ticino procede per l’incasso di tasse di un giudizio del Tribunale penale cantonale del 1987, pari a fr. 3'118,10, sulla base di un attestato di carenza di beni rilasciato il 26 settembre 2008.

 

                                  B.   Il 13 marzo 2009, l’CO 1 ha emesso un ulteriore attestato di carenza di beni per fr. 3'479,60, dopo aver accertato l’impignorabilità del reddito dell’escussa, che convive con due figlie maggiorenni (la maggiore, N__________, è parrucchiera in proprio e la minore, S__________, del 1990, è studente presso la Scuola __________) in un duplex di 3½ locali, in base al seguente calcolo:

 

                                         Entrate escussa                               fr.  5'049.--

 

                                         Minimo base                                     fr.  1'250.--

                                         Figli minorenni                                  fr.     500.--

                                         Affitto                                                 fr.  1'460.--

                                         Cassa malati                                    fr.     668.--

                                         Pasti fuori domicilio                          fr.     500.--

                                         Trasferte                                           fr.     300.--

                                         Vestiario                                            fr.     100.--

                                         Spese mediche ZH                           fr.     300.--

                                         Totale                                                fr.  5'078.--

 

                                  C.   Con ricorso 6 maggio 2009, l’escutente si aggrava contro tale calcolo, sostenendo che la posta di fr. 1'460.-- relativa all’affitto è troppo elevata, poiché spetterebbe alla figlia maggiore pagarne la metà, e che la posta di fr. 300.-- per spese mediche è a carico della cassa malati e comunque è priva di giustificativo.

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2009, l’escussa rileva che sua figlia maggiore non è in grado di pagare la metà dell’affitto, giacché il suo reddito mensile è di circa fr. 400.--, e che come madre non può non offrirle l’alloggio né obbligarla a ricorrere all’assistenza pubblica. D’altronde, ribadisce che le spese per la prevista operazione presso la clinica Schulthess di Zurigo non sono assunte dalla cassa malati (salvo una partecipazione per le degenza ospedaliera) ed evidenzia di essersi impegnata a rimborsare l’anticipo di fr. 7'000.-- versato dal suo datore di lavoro alla clinica con rate mensili di fr. 300.--.

 

                                  E.   L’CO 1 si determina nel senso della reiezione del ricorso.

 

 

Considerando

 

in diritto:                        

                                   1.   Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

                                   2.   Secondo il punto 5.2 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, del 1° gennaio 2001 (Foglio ufficiale cantonale n° 2001/2, p. 74 segg.), dev’essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un reddito (cfr. STF 23 ottobre 2003 inc. 7B.225/2003, cons. 3.2; CEF 12 maggio 2004, inc. 15.03. 168; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 35 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, pag. 71, n. 229/230).

 

                               2.1.   Nel caso concreto, l’CO 1 ha tenuto conto di una partecipazione della figlia N__________ alle spese di alloggio, in proporzione del suo reddito (fr. 462.--) rapportato a quello della madre (fr. 5'049.--), e ha così computato nel minimo di esistenza dell’escussa fr. 1'460.-- anziché fr. 1'590.--, con una decurtazione pertanto di fr. 130.--.

 

                               2.2.   La ripartizione proporzionale operata dall’CO 1 s’ispira ai principi applicabili al calcolo del minimo di esistenza di coniugi, che si fondano sull’obbligo mutuo di mantenimento della famiglia stabilito all’art. 163 CC. Questa norma non è però applicabile alla relazione tra madre e figlia maggiorenne. In una tale situazione, il Tribunale federale ha invece stabilito che nel minimo di esistenza va computato solo la metà del canone di locazione, qualora l’escusso e il terzo, che non formano una comunione domestica duratura (la fattispecie si riferiva proprio alla convivenza tra una madre e una figlia maggiorenne che esercitava un attività lucrativa), utilizzino l’alloggio nella stessa misura (DTF 132 III 486 cons. 5). Nel caso in esame, appare però equo limitare la partecipazione della figlia N__________ a un terzo del canone, siccome condivide l’appartamento non solo con la madre ma anche con la sorella. Contrariamente a quanto pare sostenere l’escussa, non si può d’altronde prescindere da tale partecipazione per l’insufficienza dei redditi di sua figlia maggiore. L’escussa non è infatti tenuta a mantenerla, né ai sensi dell’art. 277 CC (cfr. CEF 9 giugno 2005, inc. 15.05.20, cons. 5) né ai sensi dell'art. 328 cpv. 1 CC – che sottopone il diritto all'assistenza tra i parenti al fatto che la persona obbligata viva "in condizioni agiate" –, dal momento che i suoi redditi non eccedono notevolmente il suo minimo d'esistenza "accresciuto" (cfr. CEF 9 giugno 2005, inc. 15.05.20, cons. 4.2). Semmai, N__________ deve far capo all’assi­stenza sociale per garantire il proprio mantenimento.

 

                               2.3.   Va ancora determinato se la figlia maggiore è in grado di pagare la parte del canone di locazione che le spetta (ossia fr. 1'590.-- : 3 = fr. 530.--). L’CO 1 ha stabilito il suo reddito mensile in fr. 462.--, fondandosi sul conto economico 2007 allestito dalla stessa il 17 novembre 2008. In realtà, l’utile d’esercizio indicato in fr. 5'542,23 avrebbe dovuto essere aumentato con l’importo di fr. 3'935,07 esposto quale “prelievo personale”; inoltre, gli importi di fr. 2'400.-- e fr. 471,45 esposti con la dicitura “prestito Maria”, rispettivamente “imposte”, non potrebbero essere computati nel suo minimo di esistenza (cfr. DTF 102 III 17; Tabella citata al cons. 2, ad III). Ma anche facendo astrazione di tali importi, il reddito mensile netto della figlia N__________ (fr. 1'029.-- ) risultereb­be insufficiente a consentirle il pagamento della sua quota del canone, giacché il proprio minimo vitale di base è di fr. 1'100.-- (cfr. DTF 132 III 486 cons. 4). Ne discende pertanto che l’CO 1 non aveva motivo per defalcare dal minimo di esistenza dell’escussa la somma di fr. 130.-- quale partecipazione della figlia Natasha al canone di locazione. In questa condizione il minimo di esistenza della ricorrente ammonterebbe pertanto a fr. 5'208.—(fr. 5'078.-- + fr. 130.--).

 

                               2.4.   Ciò posto, e richiamata l’assenza di obbligo di mantenimento dell’escussa nei confronti della figlia N__________, non si può computare nel minimo di esistenza più del canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si può pretendere che l’escussa e la figlia minore si accontentino in circostanze analoghe a quelle del caso in esame, ovvero, per un appartamento di 2½ locali a __________ o nelle vicinanze, un importo mensile di fr. 1'300.--. In ossequio dei vigenti principi giurisprudenziali, la decurtazione (pari a fr. 290.--, ossia fr. 1’590.-- ./. fr. 1'300.--) potrà però essere concretamente attuata solo nel rispetto del termine contrattuale di 3 mesi e della scadenza convenuta (cfr. per analogia CEF 9 agosto 2007, inc. 15.07.54, cons. 1.1 e 2.4, in: RtiD I-2008 1083 seg. n. 63c [massima]), ossia non prima del 1° ottobre 2009.

 

 

                                   3.   Le spese indispensabili legate alla salute che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento devono essere incluse nel minimo vitale se esse non sono prese a carico dall’assicurazione malattia obbligatoria (DTF 129 III 242; Ochsner, op. cit., n. 144 ad art. 93).

                               3.1.   Nel caso concreto, l’CO 1 ha preso in considerazione nel minimo di esistenza dell’escussa l’importo mensile di fr. 300.-- che essa si è impegnata a versare al suo datore di lavoro F__________ quale rimborso dell’anticipo di fr. 7'000.-- pagato alla clinica Schulthess di Zurigo in vista di un’operazione ai piedi a cui l’escussa ha deciso di sottoporsi.

 

                               3.2.   Dal messaggio email 5 maggio 2009 prodotto dall’escussa si evince che la sua cassa malati (Gruppo Mutuel) ha garantito alla Clinica Schulthess l’importo giornaliero di fr. 488.-- (corrispondente alla tariffa giornaliera riconosciuta nel Canton Ticino per interventi coperti dalla cassa malati obbligatoria), che risulta inferiore al costo forfetario giornaliero di tale clinica, pari a fr. 624.--. Non viene invece menzionata nessuna partecipazione al costo forfetario dell’intervento (fr. 7'137.--). Parrebbe invero sorprendente che la cassa malati rimborsi parte delle spese di degenza e non quelle propriamente mediche. Non è però necessario ordinare ulteriori accertamenti su questo punto. In effetti, giusta l’art. 93 LEF solo le spese assolutamente indispensabili al sostentamento dell’escusso fanno parte del suo minimo d’esistenza. Ciò significa anche che egli non può pretendere di essere curato in un istituto di sua scelta – in particolare fuori cantone – i cui costi non sono (o non interamente) coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria se potrebbe ricevere un trattamento analogo in un altro istituto per lui meno costoso in quanto a carico (parzialmente o totalmente) della cassa malati. Tale limitazione, indiretta, della scelta dell’istituto di cura è conforme a quanto prescritto all’art. 41 LAMal. Nel caso di specie, l’escussa non pretende che il trattamento a cui si vuole sottoporre non possa essere prodigato in Ticino, anzi ammette di aver già subito un intervento in un ospedale ticinese, che però avrebbe dato esiti negativi, acuendo i suoi dolori (scritto 5 maggio 2009 all’CO 1). Ora, essa non ha dimostrato che un’ulteriore intervento non possa essere eseguito con successo (se del caso in un altro istituto) in Ticino. Del resto, se dovessero sussistere motivi di ordine medico che impongano che l’operazione abbia luogo presso la clinica Schulthess, l’e­scussa potrebbe esigere la protezione tariffale integrale giusta gli art. 41 e 44 LAMal, dal momento che essa è inserita nella lista cantonale degli istituti ospedalieri autorizzati ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. art. 1.2 e n. 19 del Decreto legislativo del 29 novembre 2005, pubblicato nella Raccolta delle leggi cantonale, sub n. 6.4.6.1.2).

 

                               3.3.   La posta di fr. 300.-- riconosciuta dall’CO 1 per spese mediche va quindi depennata e il minimo di esistenza ridotto nella stessa misura. Il pignoramento dell’eccedenza inizierà dal momento in cui l’CO 1 lo eseguirà, per la durata di 12 mesi (art. 93 cpv. 2 LEF e CEF 10 febbraio 2009, inc. 15.09.8, cons. 1).

 

 

                                   4.   Ne consegue l’ammissione parziale del gravame.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, l’attestato di carenza di beni emesso il 29 aprile 2009 nell’esecuzione n. __________ è annullato.

 

                               1.2.   È fatto ordine all’CO 1 di pignorare la parte del salario di PI 1 che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 4'908.-- fino al 30 settembre 2009 e in fr. 4'618.-- dal 1° ottobre 2009.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         – RI 1, __________;

                                         – PI 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                              Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.