Incarto n.
15.2009.62

Lugano

7 luglio 2009

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 8/10 giugno 2009 di

 

 

 RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 22 aprile 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e __________ promosse contro

 

 

 PI 1 __________

 

 

da

 

 

RI 1, __________

es. n. __________

__________, __________

(rappresentato dall’__________, __________)

es. n. __________

__________, __________

es. n. __________

__________, __________

(rappresentata da __________, __________)

es. n. __________

 

 

procedure esecutive interessanti pure:

 

                                         __________, __________

                                         (patrocinata dall’__________, __________)

 

viste le osservazioni:

- 25 giugno 2009 di PI 1, __________;

- 25 giugno 2009 di __________, __________;

- 1° luglio 2009 dell’CO 1, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                              che nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro PI 1, il 22 aprile 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito e degli altri beni di pertinenza dell’escusso;

 

                                              che l’Ufficio, ritenendo che i beni pignorati non sono sufficienti a coprire i crediti in esecuzione, ha indicato che il verbale di pignoramento vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF;

 

                                              che, come emerge dalla dichiarazione di RI 1 apposta sulla copia della prima pagina del verbale di pignoramento, questo atto è stato consegnato personalmente al ricorrente il 25 maggio 2009;

 

                                              che con ricorso datato 8 giugno 2009 ma consegnato alla posta solo il 10 giugno successivo, RI 1 si è aggravato, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito, contro il risultato del pignoramento;

 

                                               che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;

 

                                               che nella concreta fattispecie il ricorrente ha avuto conoscenza del verbale di pignoramento il 25 maggio 2009;

 

                                               che pertanto il termine per presentare il ricorso è giunto a scadenza giovedì 4 giugno 2009;

 

                                               che l’impugnativa 8/10 giugno 2009 è quindi irricevibile in quanto tardiva;

 

                                               che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 115 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                      1.      Il ricorso è irricevibile.

 

                                      2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                     3.      Intimazione a:

                                              - RI 1                                                                         - PI 1, __________;

                                              - __________, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.