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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 8/10 giugno 2009 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 22 aprile 2009 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e __________ promosse contro
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PI 1 __________
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da
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RI 1, __________ es. n. __________ __________, __________ (rappresentato dall’__________, __________) es. n. __________ __________, __________ es. n. __________ __________, __________ (rappresentata da __________, __________) es. n. __________
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procedure esecutive interessanti pure:
__________, __________
(patrocinata dall’__________, __________)
viste le osservazioni:
- 25 giugno 2009 di PI 1, __________;
- 25 giugno 2009 di __________, __________;
- 1° luglio 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro PI 1, il 22 aprile 2009 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito e degli altri beni di pertinenza dell’escusso;
che l’Ufficio, ritenendo che i beni pignorati non sono sufficienti a coprire i crediti in esecuzione, ha indicato che il verbale di pignoramento vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115 LEF;
che, come emerge dalla dichiarazione di RI 1 apposta sulla copia della prima pagina del verbale di pignoramento, questo atto è stato consegnato personalmente al ricorrente il 25 maggio 2009;
che con ricorso datato 8 giugno 2009 ma consegnato alla posta solo il 10 giugno successivo, RI 1 si è aggravato, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito, contro il risultato del pignoramento;
che per l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nella concreta fattispecie il ricorrente ha avuto conoscenza del verbale di pignoramento il 25 maggio 2009;
che pertanto il termine per presentare il ricorso è giunto a scadenza giovedì 4 giugno 2009;
che l’impugnativa 8/10 giugno 2009 è quindi irricevibile in quanto tardiva;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 115 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1 - PI 1, __________;
- __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.