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Incarto n. |
Lugano EC |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 9 luglio 2009 di
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RI 1, __________
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il rifiuto di dar seguito alla domanda di esecuzione del 15 giugno 2009 presentata dalla ricorrente nei confronti di
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PI 1 __________
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viste le osservazioni 17 luglio 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con domanda d’esecuzione del 15 giugno 2009 RI 1 chiede all’CO 1 l’emissione di un precetto esecutivo contro PI 1 per l’incasso di un credito di fr. 1'696.10. Nella domanda di esecuzione la creditrice ha indicato sub “Pagamento”: “__________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________ __________”.
B. Il 3 luglio 2009 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 di non poter dar seguito alla domanda di esecuzione in quanto nella stessa non è indicato il numero di conto corrente postale della __________ __________. Nel provvedimento l’Ufficio ha indicato che fatturerà separatamente fr. 9.-- per le proprie spese.
C. Con ricorso 9 luglio 2009 RI 1 chiede di ordinare all’CO 1 di procedere alla notifica del precetto esecutivo a PI 1 opponendosi altresì al pagamento dell’importo di fr. 9.--. A mente della ricorrente la mancanza del numero del conto corrente non costituirebbe valido motivo per rifiutare l’emissione del precetto esecutivo. Ad ogni buon conto la creditrice ha allegato al ricorso una polizza di versamento.
D. Con osservazioni 17 luglio 2009 l’CO 1 chiede, con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito, la reiezione del ricorso. L’Ufficio rileva di aver nel frattempo ha emesso il precetto esecutivo, avendo la creditrice allegato una polizza di versamento al ricorso e che pertanto l’oggetto del contendere è limitato alla richiesta formulata alla ricorrente di versare fr. 9.-- a copertura delle spese.
Considerando
in diritto:
1. Come comunicato dall’CO 1 nelle proprie osservazioni l’oggetto del contendere è limitato alla richiesta di versamento di fr. 9.-- all’indirizzo della creditrice, avendo nel frattempo l’Ufficio emesso il precetto esecutivo contro PI 1.
2. Le tasse e le indennità riscosse dagli uffici di esecuzione e fallimenti sono disciplinate dall’Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della Legge sulla esecuzione e sul fallimento (“OTLEF”, RS 281.35). In linea di massima, le spese (gli esborsi) devono essere totalmente rimborsate (art. 13 cpv. 1 OTLEF). Giusta l’art. 9 cpv. 1 OTLEF la tassa per la stesura di atti è di fr. 8.-- per pagina. Nel caso di specie per lo scritto del 3 luglio 2009 l’Ufficio ha fatturato unicamente fr. 9.--, comprensivi delle spese postali per l’invio per posta semplice alla creditrice. Ne consegue che l’organo di esecuzione ha operato conformemente a quanto stabilito dalla OTLEF.
3. Da quanto precede discende che il ricorso è respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 13 cpv. 1, 9, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.