Incarto n.
15.2009.87

Lugano

29 settembre 2009

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 20 luglio 2009 di

 

 

  RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del pignoramento nell’esecuzione n. 1298021 promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

PI 1   

patrocinata dal Dr.  PA 1  

 

procedura che concerne anche gli interessati

 

 

PI 2, __________

rappr. da RA 1, __________

 

__________, __________

 

__________, __________

patrocinata dall’avv. __________, __________

 

viste le osservazioni 8 settembre 2009 di PI 3, __________, e 11 agosto 2009 dell’CO 1, così come le sue risposte 1° settembre alle domande 31 agosto 2009 di questa Camera;

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto

 

in fatto:

 

                                  A.   Il 5 giugno 2008 il Pretore __________, nella causa opponente l’avv. RI 1 alla società PI 1, __________ (in seguito: PI 1) ha decretato il sequestro di tutti gli averi della debitrice presso C__________, “in particolare il conto no 7__________, quindi il conto e l’avere già sequestrato con decreto 10 luglio 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5”. L’CO 1 ha eseguito il decreto il giorno successivo. La banca, nel prendere atto del sequestro, ha dichiarato che ne avrebbe comunicato l’esito dopo che il decreto sarebbe diventato definitivo.

 

                                  B.   Il 2 luglio 2009, in adempimento della domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ a convalida del sequestro presentata il 28 gennaio 2009 dall’avv. RI 1 e della successiva domanda di proseguimento formulata il 2 febbraio 2009 dal procedente PI 2 (__________), l’Ufficio ha provato a pignorare gli attivi sequestrati presso C__________. Sennonché il pignoramento si è rivelato infruttuoso, siccome si è constatata l’assenza di “beni di alcun genere intestati direttamente alla debitrice”. Nel verbale si precisa inoltre che “il conto no. 7__________ intestato alla debitrice è stato estinto in data 19.01.2005 e gli averi sequestrati sono stati versati sul conto no. 0__________ denominato ‘rubrica esecuzione’ intestato a PI 3. Tale conto presenta in data odierna un saldo di Fr. 44'734,86”.

 

                                  C.   L’avv. RI 1 si aggrava contro tale decisione, sostenendo che gli averi depositati sul (nuovo) conto intestato alla società PI 1 di __________ (in seguito: PI 3) sono detenuti da quest’ultima a mero titolo fiduciario per conto della società omonima di __________, che ne sarebbe rimasta la proprietaria.

 

                                  D.   Nelle sue osservazioni, PI 3 ammette che i soldi bloccati sulla rubrica “esecuzioni” del conto intestato a suo nome siano tuttora della PI 1 in attesa dell’esito della causa promossa dalla B__________ nell’ambito della procedura di sequestro del 2000. Il trasferimento è stato dovuto al fatto che PI 1 sarebbe stata cancellata dal registro di commercio. Quest’ultima non ha presentato osservazioni.

 

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   Il sequestro del 5 giugno 2008 verte sugli averi di PI 1 presso C__________, e in particolare sul conto n. 7__________. Siccome quest’ultimo è stato estinto prima del (secondo) sequestro, la decisione dell’Ufficio andrebbe confermata, tanto più che PI 1 non sembra più esistere e quindi non potrebbe più essere titolare di diritti patrimoniali. Sennonché, qualora si dovesse accertare l’identità tra il conto indicato nel decreto di sequestro e il conto n. 0__________ denominato “rubrica esecuzione” ed intestato a PI 3, si dovrebbe ordinare il sequestro di quest’ultimo, giacché non spetta all’Ufficio statuire sul presupposto dell’appartenenza dei beni sequestrati bensì allo stesso giudice del sequestro, eventualmente adito con un’oppo­sizione ai sensi dell’art. 278 LEF (cfr. ad es. CEF 12 settembre 2008, inc. 15.2008.51, cons. 4, con rif.).

 

 

                                   2.   Dagli accertamenti effettuati da questa Camera si evince che è tuttora in essere il sequestro n. __________ del conto n. 7__________ aperto da PI 1 presso C__________, che la Pretura __________, ha decretato il 10 luglio 2000 a favore di B__________, __________, siccome le cause (ordinaria e sommaria) tendenti al rigetto dell’opposizione interposta all’esecuzione n. __________ promossa a convalida del sequestro sono ancora pendenti (risposta 1° settembre 2009 dell’CO 1). In queste condizioni, né CO 1 né la banca erano autorizzate a trasferire il saldo del conto n. 7__________ su un altro conto senza l’autorizzazione dell’CO 1 (art. 96 cpv. 1, risp. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275). L’Ufficio deve quindi ignorare il trasferimento intervenuto nel 2005 e pignorare il conto n. 0__________ come se l’avere fosse tuttora depositato sul conto n. 7__________. Tale provvedimento gioverà anche all’altro partecipante al gruppo, ossia PI 2 (DTF 114 III 101, cons. 2; Tschumy, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 21 ad art. 110). Inoltre, al gruppo parteciperà anche B__________ a titolo provvisorio (art. 281 cpv. 1 LEF).

 

 

                                   3.   Il ricorso va pertanto accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 96, 99, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

 

                               1.1.   Di conseguenza, il verbale di pignoramento 2 luglio 2009 è annullato.

 

                               1.2.   È ordinato all’CO 1 di procedere al pignoramento del conto n. 0__________ denominato “rubrica esecuzione” aperto presso C__________ a nome di PI 3, __________, e ciò a favore del gruppo composto delle esecuzioni n. __________ (PI 2), n. __________ (avv. RI 1) e, a titolo provvisorio (art. 218 LEF), n. __________ (B__________).

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Intimazione a:  – avv. RI 1, __________;

                                                                   – PI 3, __________;

                                                                   – Dr. PA 1, __________;

                                                                   – RA 1, __________;

                                                                   – avv. __________, __________.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.