Incarto n.
15.2009.93

Lugano

20 novembre 2009

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 27 agosto 2009 di

 

 

 RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 10 giugno 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa da

 

 

PI 2, __________, e PI 3, __________ __________ __________

(rappresentati da: __________ )

 

 

contro

 

 

 PI 1 

 

 

viste le osservazioni:

- 11 ottobre 2009 di PI 1, __________;

- 22 ottobre 2009 dell’CO 1, __________;

 

 

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

      che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 2  e da PI 3 contro PI 1, il 10 giugno 2009 l’CO 1 ha pignorato la quota di comproprietà A di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di spettanza dell’escusso;

 

                                               che contro tale provvedimento si è aggravata il 27 agosto 2009 RI 1, moglie dell’escusso e proprietaria dell’altra metà della part. n. __________ RFD di ____________________, chiedendo che in luogo di questa quota di comproprietà venga pignorato il reddito dell’escusso;

 

                                              che per la ricorrente l’escusso disporrebbe di un’eccedenza mensile pignorabile di fr. 446.80 e che inoltre dal mese di luglio 2009 disporrebbe di ulteriori fr. 820.-- mensili, avendo il figlio __________ terminato l’apprendistato;

 

                                              che con osservazioni 22 ottobre 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso sollevando dei dubbi sulla legittimazione processuale della ricorrente;

 

                                              che nel merito l’Ufficio ha argomentato che a fronte di un reddito di fr. 6069.20 mensili (mese di maggio 2009), PI 1 ha un fabbisogno vitale di fr.  5'987.--, motivo per il quale si è proceduto al pignoramento della quota di comproprietà di un mezzo della part. __________ RFD di __________;

 

                                              che con osservazioni 11 ottobre 2009 PI 1 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;

 

                                              che secondo un principio generale del diritto, una delle condizioni di ricevibilità di un mezzo d'impugnazione è l'esistenza di un interesse degno di protezione al ricorso (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 58 ad cap. 13; Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna 2001, n. 2993);

 

                                              che per il principio dell'economia processuale, il giudice deve di regola esaminare d'ufficio l'ossequio delle condizioni di ricevibilità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi Friborgo 1997, n. 2975);

 

                                              che la legittimazione per ricorrere, che costituisce un presupposto processuale, va infatti distinta dalla legittimazione attiva ("Sachlegitimation" oppure "Legitimation in der Sache"), la quale è questione di merito: l’assenza d’interesse a ricorrere determina l’irricevibilità del ricorso mentre l’accertamento dell’inesistenza del diritto vantato ha quale conseguenza la sua reiezione;

 

                                              che anche in ambito di ricorso LEF, la questione dell’esistenza di gravame va esaminata d'ufficio (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ad art. 17);

 

                                              che i criteri validi per la ricevibilità del ricorso dell’art. 17 LEF sono quelli della procedura amministrativa federale, ossia l'esistenza di un interesse degno di protezione (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36 e 38 ad art. 17);

 

                                              che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons. 1b ) come pure quando non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons. 4; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);

 

                                              che nel caso di specie oggetto del pignoramento risulta essere la quota di comproprietà A di un mezzo di PI 1 della particella n. __________ RFD di __________;

 

                                              che la ricorrente, comproprietaria dell’altra quota di un mezzo della particella pignorata, non è creditrice nella procedura esecutiva che ha portato al pignoramento e nemmeno può vantare alcun diritto autonomo sul bene pignorato;

 

                                              che non essendo parte nell'esecuzione contro PI 1 RI 1, anche se comproprietaria, non ha alcun interesse specifico per impugnare il verbale di pignoramento;

 

                                              che pertanto difettando la legittimazione al ricorso lo stesso si appalesa inammissibile;

 

                                              che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale;

 

 

Per questi motivi;

Richiamati gli art. 17 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                     1.      Il ricorso è inammissibile.

 

                                     2.      Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

3.             Intimazione a:

-RI 1, __________;

                                              -__________, __________;

                                              -PI 1, __________.

 

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente:                                                                               Il segretario

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria