Incarto n.
15.2009.96

Lugano

29 settembre 2009

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 3 settembre 2009 di

 

 

RI 1 

rappr. dall’  RA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di sequestro n. 1365305-02 eseguito il 13 agosto 2009 nella procedura esecutiva promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1  (I)

rappr. dall’avv. __________, __________

 

viste le osservazioni 21 settembre 2009 di PI 1 e 22 settembre 2009 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il ricorrente chiede alla Camera di dichiarare nullo il verbale di sequestro del 13 agosto 2009, in quanto sarebbe “del tutto impreciso o comunque non chiaro”;

 

                                         che, per quanto qui d’interesse, in realtà il verbale indica chiaramente alla posizione 1 (recte 1.1) un conto della debitrice PI 1 presso la PI 2 (in seguito PI 2) con un saldo di fr. 109,82 e alla posizione 1.2 altri conti presso la medesima banca, già pignorati in precedenza a favore di altri creditori, ammontanti complessivamente a fr. 2'660'336,26, sui quali PI 2 vanta a suo favore un diritto di pegno;

 

                                         che d’altronde PI 2 non ha contestato il verbale di sequestro (allestito dopo il suo scritto 17 luglio 2009);

 

                                         che comunque non risulta né dai documenti prodotti dal ricorrente né dall’incarto che la banca abbia formalmente sollevato l’ec­cezione di compensazione, sicché non vi sono motivi per ritenere che i crediti pignorati si siano nel frattempo estinti;

 

                                         che non si può ragionevolmente congelare la procedura esecutiva per il timore che PI 2 possa in futuro opporre la compensazione – ciò che sarebbe autorizzata a fare persino dopo l’aggiu­dicazione dei crediti in questione (DTF 95 II 235 segg.);

 

                                         che del resto il ricorrente non allega che si possa, allo stadio attuale della procedura, obbligare la banca a scegliere tra l’ecce­zione di compensazione e la rivendicazione di un diritto di pegno manuale;

 

                                         che in queste condizioni non vi sono validi motivi per pronunciare la nullità del verbale di sequestro impugnato e nemmeno per annullarlo, ritenuto comunque che eventuali accertamenti complementari da parte dell’Ufficio andavano chiesti entro il termine di ricorso di 10 giorni dalla ricezione del verbale di sequestro (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero nel caso concreto entro il 27 agosto, mentre il ricorso è stato inoltrato solo il 3 settembre 2009;

 

                                         che parimenti l’assegnazione del termine dell’art. 108 LEF contenuta nel verbale contestato va confermata;

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 108, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:  – avv. RA 1, __________;

                                                                   – avv. __________, __________.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.