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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 25 agosto 2010 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
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PI 3, __________
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e meglio contro l’emissione di dichiarazioni d’insufficienza di pegno a favore di
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1. PI 1 2. PI 2 |
viste le osservazioni 31 agosto 2010 dell’CO 1;
preso atto dello scritto 1° settembre 2010 del ricorrente, che riguarda però un’altra procedura di quella in esame (e meglio quella sfocciata nella sentenza 17 agosto 2010 del Bezirksgericht Bülach);
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 3 procede contro RI 1 con esecuzione in via di realizzazione del pegno per l’incasso di fr. 840'950.-- oltre accessori;
che oggetto del diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________, già di proprietà dell’escusso;
che il 30 ottobre 2009, conformemente alle prescrizioni dell’art. 140 LEF (per il rinvio dell’art. 156 LEF), l’Ufficio ha depositato l’elenco oneri, in cui al Comune __________ è stata riconosciuta un’ipoteca legale per fr. 2'792,35, ad PI 3 due cartelle ipotecarie in 3° rango per fr. 539'478,80 e fr. 235'475.--, nonché due cartelle ipotecarie in 4° rango per fr. 120'000.--, all’avv. PI 1 una cartella ipotecaria in 3° rango per fr. 24'499,45 e alla PI 2 due ipoteche legali in 1° e 2° grado nonché cinque ipoteche legali, di cui una in 5° grado, una in 6° grado e tre provvisorie, tutte iscritte per fr. 0.-- (in base alla comunicazione del rappresentante della creditrice secondo cui i crediti garantiti erano stati interamente pagati), così come 3 ipoteche legali provvisorie a garanzia dei contributi relativi agli anni dal 1996 al 2009 per complessivi fr. 253'966,95;
che il __________ il fondo è stato aggiudicato per l’importo di fr. 800'000.--;
che il 12 maggio 2010 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto, da cui risulta che il ricavato netto dopo il prelevamento delle tasse e spese, ovvero fr. 785'938,20, ha permesso di pagare interamente i crediti del Comune __________ e parzialmente (al 98%) quelli garantiti da ipoteca legale in 3° grado (PI 3: fr. 759'146,15; avv. PI 1: fr. 23'999,70);
che il ricorso interposto da RI 1 contro tale stato di riparto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 7 giugno 2010 (CEF 15.10.70), diventata definitiva dopo che il Tribunale federale, con sentenza del 12 luglio 2010 (STF 5A_450/ 2010), aveva dichiarato inammissibile un ennesimo ricorso di RI 1;
che con sentenza 7 giugno 2010 questa Camera ha altresì respinto il ricorso di Gustav E. Speck contro il rideposito dello stato di riparto del 28 maggio 2010, resosi necessario perché l’Ufficio di esecuzione di Lugano aveva omesso, per svista, di indicare nello stato di riparto del 12 maggio 2010 quanto dovuto allo Stato del Canton Ticino per la tassa sull’utile immobiliare (inc. 15.2010.71);
che adito su ricoro di Gustav E. Speck, con sentenza del 12 luglio 2010 il Tribunale federale ha di nuovo dichiarato il rimedio inammissibile (STF 5A_451/2010);
che il 29 luglio 2010, l’Ufficio ha emesso a favore di PI 3 un attestato d’insufficienza di pegno per fr. 172'791.-- e a favore dell’avv. PI 1 e della PI 2 una “dichiarazione d’insufficienza del pegno per crediti non scaduti” per fr. 499,75, rispettivamente fr. 253'966,95;
che sullo stesso foglio che accompagna tali atti, RI 1 ha scritto di voler interporre un’opposizione (“Einsprache”), sostenendo che l’esecuzione sarebbe relativa solo alle cartelle ipotecarie di PI 3, sicché le pretese degli altri creditori non sarebbero legalmente valide e non potrebbero quindi essere ammesse in graduatoria senza avviare procedimenti separati;
che nella misura in cui il ricorso verte sulle “dichiarazioni d’insufficienza del pegno per crediti non scaduti” si rivela inammissibile (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) perché il ricorrente non motiva minimamente la sua censura;
che in ogni caso tali dichiarazioni corrispondono a quanto prescrive l’art. 120, 2° periodo RFF;
che nella misura invece in cui la contestazione verte sulla partecipazione degli altri creditori alla procedura, e quindi sul versamento del dividendo corrisposto all’avv. PI 1 e al Comune di __________, il ricorso si appalesa ampiamente tardivo, siccome RI 1 avrebbe dovuto far valere tale censura al più tardi dieci giorni (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) dopo che aveva avuto conoscenza dell’elenco oneri;
che a titolo aggiuntivo va del resto rilevato come gli oneri gravanti il fondo iscritti a registro fondiario (come quello dell’avv. PI 1) o insinuati dai creditori in virtù dell’art. 138 cpv. 3 n. 3 LEF (come quelli del Comune) debbano per legge essere iscritti nell’elenco oneri (art. 36 e 102 RFF), e, se non sono stati contestati o se la contestazione è stata respinta in via giudiziale, essi, in sede di riparto, non possono più venire contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 RFF; cfr. pure art. 43 cpv. 1 RFF);
che il ricorso va pertanto integralmente respinto;
che visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare alle parti interessate il ricorso e la presente sentenza;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 112, 120 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria