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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 2 settembre 2010 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
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PI 1
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nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di
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1. PI 3 2. PI 4 3. PI 5
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nell’esecuzione n. __________ promossa contro l’escusso da
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PI 3, __________ patrocinato __________. PA 1, __________ |
ritenuto
in fatto:
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di PI 1 da PI 3 l’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di __________ ha pignorato il 6 maggio 2009 l’interessenza spettante all’escusso nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 4, PI 3 e PI 5. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare i fondi n. __________in territorio del Comune di __________ e la quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza pignorata.
B. Il 30 settembre 2009 PI 3 ha presentato la domanda di vendita.
C. Il 1°ottobre 2009 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione della domanda di realizzazione.
D. Il 17 dicembre 2009 l’Ufficio ha convocato il debitore, PI 3, PI 5 e PI 4 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 27 gennaio 2010 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di PI 1. Il 1° febbraio 2010, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito una sola proposta è pervenuta all’Ufficio.
E. Il 10 marzo 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il valore della quota pignorata in fr. 1.- e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
F. Con sentenza 16 marzo 2010 (inc. n. 15.2010.33) questa Camera ha retrocesso l’incarto all’Ufficio affinché stabilisse di nuovo la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo valore.
G. Il 14 aprile 2010 l’Ufficio, dandone comunicazione alle parti, ha determinato in fr. 4'765.75 il valore della partecipazione di di RI 1 nella comunione.
H. Il 6 maggio 2010 l’Ufficio ha nuovamente convocato gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 26 maggio 2010 alle ore 10.00. Anche a tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta: ciò a causa dell’assenza di PI 3.
I. Durante l’udienza il patrocinatore di PI 2 ha precisato che dopo la morte di __________ __________ dapprima esisteva una comunione ereditaria composta di __________ __________ e dai quattro figli RI 1, PI 1, PI 2 e PI 3. In tale comunione ereditaria a __________ __________ spettava una quota di un mezzo mentre ai quattro figli spettava una quota di un ottavo ciascuno. Successivamente è deceduto pure __________ __________, che ha disposto mediante testamento che al figlio RI 1 spettasse unicamente la propria quota legittima. Tale testamento è stato contestato senza successo da RI 1 dinnanzi alla Pretura di __________. Per questo motivo la parte dell’escusso nella comunione ereditaria fu __________ __________ è leggermente inferiore a ¼.
L. Il 27 maggio 2010, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito, con scritto 9 giugno 2010, PI 1 ha chiesto di non vendere la quota pignorata ai pubblici incanti ma di ordinare lo scioglimento della comunione perché nella successione vi sarebbe una disponibilità di denaro contante di circa fr. 80'000.--. Delle prese di posizione 1° giugno 2010 di PI 3 e 7 giugno 2010 di PI 3 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
M. Il 2 settembre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il valore della quota pignorata in fr. 4'765.75 e preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti
Considerato
in diritto:
1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5.
2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria assomma a 4'765.75 (cfr. considerando G). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dalle particelle n. __________ e n. __________ di __________ e dalla quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ di __________ (cfr. verbale di pignoramento e comunicazione 14 aprile 2010). L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 4'765.75. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali sono stati trasmessi il verbali di pignoramento e lo scritto 14 aprile 2010. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare e considerato che l’affermazione di PI 5, secondo cui nella successione vi sarebbe una disponibilità di denaro contante di circa fr. 80'000.--, non è stata in alcun modo documentata.
5. L’istanza è quindi accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di complessivi 7/32 spettante PI 1 nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4 e PI 5.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria