Incarto n.
15.2010.121

Lugano

25 gennaio 2011

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sull’istanza 22 ottobre 2010 dell’amministratore speciale

 

 

IS 1

 

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

 

 

PI 1

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

 

                                         che la procedura fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;

 

                                         che in occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la maggioranza ha designato __________ quale amministratore speciale e una delegazione dei creditori composta dei delegati __________, __________ e __________;

 

                                         che in seguito alle dimissioni del precedente amministratore alla nuova assemblea del 30 settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore speciale;

 

                                         che con l’istanza in esame, l’amministratore speciale chiede la proroga del termine per chiudere il fallimento, esponendo che i primi mesi della sua attività sono stati interamente dedicati alla conclusione di un contratto di affitto degli impianti della fallita, te­sa a garantire almeno la loro regolare manutenzione;

 

                                         che l’istante è inoltre stato confrontato con un ricorso al Tri­bu­nale federale amministrativo riguardante lo smantellamento di uno scilift, con una delicata questione relativa alla rivendicazione di una riserva di proprietà su un seggiovia e con una contesta­zione dell’inventario, sicché non è riuscito a realizzare gli impi­anti prima dell’attuale stagione invernale;

 

                                         che nel frattempo è stato trovato un nuovo accordo di affitto degli impianti per la stagione 2010/2011;

 

                                         che l’istante intende poi convocare la seconda assemblea dei creditori nel corso del mese di maggio 2011;

 

                                         che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;

 

                                         che nel caso concreto, dopo la sua nomina, l’amministratore speciale ha in particolare dato seguito alla decisione della prima assemblea dei creditori volta ad affittare gli impianti della fallita durante la stagione 2009/2010, operazione che l’ha parecchio impegnato (negoziazioni con la società affittuaria __________ e con G__________ SA, la quale rivendica una riserva di proprietà sulla seggiovia __________; organizzazione dei lavori di manutenzione; richiesta delle necessarie concessioni ed autorizzazioni federali; gestione di un ricorso contro la decisione di concessione della stazione sciistica in affitto, ecc.);

 

                                         che il 27/28 luglio 2010 sono stati depositati la graduatoria e l’inventario (__________; FUSC __________) – a questo proposito va osservato, a futura memoria, come il termine di deposito dovrebbe essere fissato alcuni giorni dopo la data di pubblicazione dell’avviso di deposito nei Fogli ufficiali e come il termine di ricorso contro l’inventario sia di 10 e non di 20 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF);

 

                                         che l’amministratore si è quindi dimostrato diligente, tenuto conto della complessità della procedura fallimentare in esame;

                                         che occorre però ricordare che la seconda assemblea dei creditori deve di regola essere convocata immediatamente dopo il deposito della graduatoria, in considerazione della massima di celerità che informa il diritto fallimentare (Gilliéron, Com­men­taire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 12 ad art. 252);

 

                                         che tale esigenza trae origine dal fatto che l’assemblea dei creditori è l’organo supremo a cui spettano, fatti salvi i casi d’urgenza, tutte le decisioni relative alla gestione del fallimento, come pure la conferma o la sostituzione dell’amministrazione del fallimento e dei membri della delegazione dei creditori (art. 253 cpv. 2 LEF), decisioni che ovviamente non possono essere rinviate alla fine della liquidazione;

 

                                         che nel caso concreto prima di poter convocare la seconda assemblea dei creditori è ancora necessario risolvere alcune questioni, che lo dovranno imperativamente essere a breve termine senza aspettare la fine della stagione invernale;

 

                                         che s’invita pertanto l’istante a determinare quanto prima la propria posizione sulle rivendicazioni formulate da terzi, e in particolare su quella di G__________ SA, tenendo conto del fatto che in ultima analisi spetta ai creditori statuire sulle rivendicazioni di beni della massa – e non all’amministrazione del fallimento, che in tale ambito può solo formulare proposte (cfr. art. 47 cpv. 1 RUF);

 

                                         che se ammette la validità della riserva di proprietà sulla seggiovia e la sussistenza di un credito di G__________ SA nei confronti della fallita, l’ammini­stra­tore speciale proporrà ai creditori di rinunciare a contestare la rivendicazione, invitandoli inoltre a pronunciarsi sulla soluzione che riterrà più adeguata tra, da una parte, l’acqui­sto della proprietà della seggiovia, dietro pagamento del saldo del prezzo convenuto, così che possa essere realizzata a favore della massa (dopo l’integrale pagamento dei crediti ipotecari qualora l’impianto sia da considerare un accessorio dei diritti di pegno), e dall’altra la retrocessione all’alie­nan­te, se del caso dopo aver ottenuto da quest’ultima la restituzione degli acconti pagati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un’indennità per il deprezzamento giusta l’art. 716 CC (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. II, n. n. 2051a);

 

                                         che in entrambe le ipotesi, qualora la massa rinunci a contestare la rivendicazione, ai creditori dovrà essere data la facoltà di chiedere l’autorizzazione di contestare la rivendicazione ai sensi dell’art. 260 LEF;

                                         che se per contro l’istante dovesse ritenere la riserva di proprietà infondata, egli dovrà comunque verificare se la massa ha i mezzi finanziari per assumere i costi di un’eventuale causa giudiziaria: in caso di risposta affermativa, impartirà immediatamente alla rivendicante il termine di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere azione di rivendicazione contro la massa, mentre nel caso contrario proporrà all’assemblea dei creditori di rinunciare a contestare la rivendicazione, sotto riserva del loro diritto individuale di subentrare nelle pretese della massa giusta l’art. 260 LEF, e, nel caso in cui tale diritto venga esercitato, impartirà alla rivendicante il termine di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF per promuovere azione di rivendicazione contro i cessionari (art. 52 RUF);

 

                                         che in tutti i casi è solo dopo l’eventuale reiezione definitiva della rivendicazione di G__________ SA che l’amministratore speciale statuirà sul diritto di pegno vantato dalla banca, mediante deposito di una graduatoria complementare (art. 53 cpv. 3 RUF), mentre se la rivendicazione verrà ammessa o non sarà contestata, la controversia tra i creditori ipotecari e __________ SA dovrà essere liquidata all’infuori del fallimento (art. 198 LEF a contrario e 53 RUF);

 

                                         che invero l’amministrazione speciale ha apparentemente già statuito sulla rivendicazione della banca tendente all’e­stensione del proprio pegno sulla seggiovia quale accessorio del diritto di superficie a sé stante e permanente gravante il fondo part. n. __________ RF di __________, dal momento che ha indicato nell’e­lenco oneri relativo al diritto di superficie la seguente menzione: “accessori: macchinario, CHF 3'968'000”;

 

                                         che però l’istante valuterà se tale decisione possa essere ritenuta sufficientemente chiara o se sarà necessario sostituirla con una decisione menzionante esplicitamente la seggiovia, con consecutivo nuovo deposito dell’elenco oneri, ricordato come l’estensione dei pegni gravanti il diritto di superficie ad accessori del fondo vada appunto stabilita nella procedura di collocazione (art. 60 cpv. 3 RUF e DTF 106 III 26-27, cons. 2);

 

                                         che per quanto concerne l’“opposizione” 4 agosto 2010 della banca __________, quest’ultima ha confermato il 16 dicembre 2010 di non considerare l’allegato quale ricorso (ai sensi dell’art. 17 LEF) contro l’inventario;

 

                                         che la questione può quindi essere ritenuta priva di oggetto, siccome il ricorso è l’unico rimedio giuridico previsto contro l’inven­tario fallimentare;

                                         che la causa pendente davanti al Tri­bu­nale federale ammini­strativo cositituisce un ulteriore motivo per accelerare la con­vocazione della seconda assemblea dei creditori e la realizza­zione degli impianti, perché pare difficile che l’ammi­nistrazione speciale possa nuovamente ottenere l’autorizzazione federale di aprire gli impianti durante la stagione invernale 2011-2012;

 

                                         che dal punto di vista formale sarebbe opportuna l’indicazione nel protocollo della tariffa oraria applicata, con una ripartizione delle prestazioni effettuate secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza cantonale (prestazioni di direzione, mansioni contabili e lavori di segretariato, cfr. CEF 3 marzo 2010, inc. 15.09.102);

 

                                         che in queste condizioni, occorre concedere una proroga del termine per ultimare la liquidazione fino al 31 dicembre 2011, con l’invito a fissare a breve termine la seconda assemblea dei creditori;

 

 

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

 

 

decreta:                       

                                   1.   L’istanza è accolta.

 

                               1.1.   Il termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2011, con l’invito all’amministrazione speciale a fissare a breve termine la seconda assemblea dei creditori.

 

                                   2.   Intimazione all’amministratrice speciale del fallimento, IS 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario