Incarto n.
15.2010.18

Lugano

23 febbraio 2010

FP /cj/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney Colombo

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio, e meglio contro il verbale di pignoramento del 10 dicembre 2009/28 gennaio 2010 nell’ambito delle esecuzioni promosse da

 

                                   1.   PI 1

                                         rappresentato dal suo __________                           esecuzione n. __________

 

                                   2.   PI 2,                                                                         esecuzione n. __________

 

                                   3.   PI 3, __________

                                         (patrocinato dall’avv. __________, __________)

                                         esecuzione n. __________

 

 

 

 

 

esaminati atti e documenti,

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                         che nell’ambito di varie esecuzioni promosse dal PI 1 (PI 1PI 2 e PI 3 nei confronti di RI 1, l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio ha proceduto il 10 dicembre 2009 al pignoramento dell’importo di fr. 507'358.-, come  “provento eccedente da realizzazione forzata della particella __________ RFD __________ e depositato presso lo scrivente Ufficio”;

 

                                         che il relativo verbale di pignoramento è stato intimato all’escussa il 28 gennaio 2010 per posta A;

 

                                         che in data 17 febbraio 2010 all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio è pervenuto per posta semplice l’invio da parte di RI 1 di una fotocopia del citato verbale di pignoramento, con l’annotazione “opposizione” e con la menzione “Questi signori pretendono di continuare a requisire illegalmente gli affitti della casa di __________ e oltre a ciò di estorcere altro denaro!. Lesione di diritti soggettivi art. 35 Costituzione federale”;

 

                                         che unitamente alla copia del citato verbale RI 1 ha prodotto un foglio, in cui ha indicato una serie di fatti da lei considerati eticamente inaccettabili e le diverse azioni risarcitorie conseguenti a presunti torti subiti di cui si sarebbe fatta promotrice;

 

                                         che il 18 febbraio 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio, richiamati gli art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LPR, ha trasmesso tali atti a questa Camera per la decisione di sua competenza, sottolineando che l’escussa non aveva interposto alcuna opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare dai creditori nei suoi confronti e che, del resto, il gravame sarebbe carente di qualsiasi motivazione a supporto della contestazione, ciò che dovrebbe spingere l’autorità ricorsuale a valutare l’opportunità di dichiarare il rimedio irricevibile ex art. 9 cpv. 2 LPR;

 

                                         che per l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso dev’essere presentato in forma scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento impugnato, in tante copie quanto sono le parti interessati più due (per l’organo e per l’autorità di vigilanza);

                                         che l’atto deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria (art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);

 

                                         che il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze legali, entro il termine di ricorso, che è di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato, ridotto a cinque giorni nelle esecuzioni cambiarie (art. 17 cpv. 2 e 20 LEF, 8 cpv. 1 LPR);

 

                                         che ci si può chiedere anzitutto se l’opposizione (ricorso) giunta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio il 17 febbraio 2010 sia tempestiva, tenuto conto del fatto che il verbale di pignoramento è stato intimato per posta A all’interessata il 28 gennaio 2009, la quale, verosimilmente, ne ha preso conoscenza nel giorno successivo, rispettivamente nei giorni successivi, ove si consideri che essa non pretende il contrario, ossia che il verbale le sia stato consegnato ben più avanti,

 

                                         che la questione (peraltro di difficile soluzione, dato che per stessa ammissione dell’UEF il verbale di pignoramento è stato inviato all’escussa per posta A e che il presunto ricorso è stato inviato dall’opponente per posta semplice, per cui non è stata trattenuta la busta ; v. fax inviato dall’UEF di Mendrisio a questa Camera il 19 febbraio 2010), può essere lasciata indecisa, il gravame - se così può essere definito l’atto inviato dall’escussa all’UEF con i commenti ivi riportati – dovendo essere dichiarato d’acchito irricevibile, in quanto non sorretto da una motivazione che può essere esatta nell’ambito di un ricorso all’autorità di vigilanza ex art. 17 LEF;

 

                                         che, infatti, l’insorgente non solleva alcuna censura di natura esecutiva, ossia non pretende che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Mendrisio non disponesse di un valido titolo per ordinare la prosecuzione delle varie esecuzioni nei suoi confronti, né tanto meno eccepisce irregolarità dal profilo LEF nell’operazione di pignoramento del fondo, ma reitera - come aveva peraltro già fatto nella procedura ricorsuale sfociata nella sentenza 15 settembre 2009 di questa Camera (inc. n. 14.2009.98) – nel professarsi creditrice nei confronti dello S__________ e di terzi per pretesi torti e danni subiti nel corso dell’iter che ha comportato il blocco del suo fondo;

 

                                         che con ogni evidenza una iniziativa del genere, specie in assenza di una decisione giudiziaria a supporto delle rispettive asserzioni (v. distinta annessa all’opposizione al verbale di pignoramento), è del tutto inadatta a invalidare l’impugnato provvedimento, ossia il pignoramento in rassegna, come tale rimasto peraltro nuovamente incontestato,

 

                                         che vista la natura delle doglianze, anche in questo caso non ha senso impartire all’insorgente un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso con una motivazione conforme alle esigenze prescritte dalla procedura (art. 7 cpv. 5 con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR; cfr. CEF, sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98);

 

                                         che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza ulteriore atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai creditori per la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, ai quali non è nemmeno necessario intimare la presenta sentenza (CEF, sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98);

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

per questi motivi,

richiamati agli art. 17, 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a RI 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria