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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2010 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica dell’avviso di pignoramento emesso il 20 gennaio 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da:
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PI 1 ()
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viste le osservazioni 15 febbraio 2010 di PI 1 e 22 febbraio 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Il 9 aprile 2009, l’CO 1, a richiesta di PI 1, ha notificato il precetto esecutivo n. 1__________ a convalida del sequestro n. __________ a RI 1, nelle mani del suo rappresentante in Svizzera, avv. RA 1, il quale ha interposto opposizione senza sollevare obiezione di sorte in merito alla regolarità della notifica (cfr. doc. 6 allegato alle osservazioni al ricorso). Il 28 aprile 2009, l’avv. RA 1 ha poi chiesto il rinvio dell’udienza di discussione dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione nel frattempo presentata dalla procedente (doc. 8). Anche all’udienza di discussione del 3 settembre 2009, i colleghi di studio dell’avv. RA 1, avv. __________ e __________, non hanno eccepito alcunché in merito alla notifica del precetto esecutivo (doc. 9).
2. L’escussa ha però impugnato la notifica dell’avviso di pignoramento, effettuata il 20 gennaio 2010 all’avv. RA 1, nonché il successivo pignoramento provvisorio, eseguito il 27 gennaio 2010, sostenendone la nullità, in quanto l’avviso di pignoramento non sarebbe stato notificato in via rogatoriale alla sua sede, come invece prescrive l’art. 66 cpv. 3 LEF. A sua detta, la notifica all’avv. RA 1 sarebbe nulla, perché l’escussa non lo avrebbe mai designato quale suo rappresentante né il suo studio quale luogo di notifica.
3. Giusta l’art. 66 cpv. 1 LEF, quando il debitore non dimori nel luogo dell’esecuzione, gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in quel luogo stesso. L’escusso può così designare un rappresentante che si trova al foro dell’esecuzione e che è esplicitamente abilitato a ricevere gli atti esecutivi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 16-17 ad art. 66; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 7 ad art. 66; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art. 66). A questo riguardo, l’avvocato incaricato della conduzione di un processo non è presunto essere autorizzato a ricevere atti esecutivi connessi al processo, salvo che il mandato preveda esplicitamente tale facoltà (DTF 25 I 121; 69 III 82; STF 8 febbraio 2007, inc. 7B.86/2006, cons. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 64 LP).
3.1. L’estensione della procura conferita all’avvocato dipende dal contenuto del mandato (art. 33 cpv. 2 CO). La procura non deve necessariamente essere scritta e può quindi anche essere conferita in modo tacito (Watter/Schneller, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 4. ed. Basilea/Ginevra/Monaco 2007, n. 14-15 ad art. 33). Nei confronti dei terzi, la sua estensione è giudicata secondo i termini della sua comunicazione (art. 33 cpv. 3 CO) conformemente al principio dell’affidamento (Watter/Schneller, op. cit., n. 17 ad art. 33). In particolare, il rappresentato (mandante) deve lasciarsi opporre il comportamento del rappresentante, seppure non sia conforme agli accordi interni, qualora non vi si sia opposto (accettazione tacita); ciò vale anche se il rappresentato non aveva conoscenza del comportamento del rappresentato, purché abbia potuto saperne e impedirlo usando della dovuta diligenza (DTF 120 II 200-201, cons. 2b/bb; Watter/ Schneller, op. cit., n. 31 ad art. 33). Questi principi sono applicabili anche alla notifica di atti esecutivi al rappresentante dell’escusso (cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 790).
3.2. Nel caso concreto, risulta dall’incarto dell’CO 1 che l’avv. RA 1, il 6 aprile 2009, ha comunicato a quest’ultimo la “procura della RI 1 nella pratica che la oppone alla PI 1”, datata 16 marzo 2009. Di conseguenza, l’Ufficio, con scritto 7 aprile 2009, ha comunicato al Tribunale d’appello di voler annullare la richiesta rogatoriale 31 marzo 2009 di notifica del decreto e verbale di sequestro n. __________ nonché del precetto esecutivo n. __________ alla sede della ricorrente nelle Isole Vergini Britanniche. L’avv. RA 1 ha poi accettato senza riserve la notifica nelle sue mani dei menzionati verbale di sequestro e precetto esecutivo. In forza del principio della buona fede nei rapporti tra organi dello Stato e cittadini (art. 5 cpv. 3 Cost.) e delle regole sulla rappresentanza ricordate nel precedente considerando, ben poteva quindi l’Ufficio ritenersi autorizzato a notificare al patrocinatore della ricorrente anche l’avviso di pignoramento (cfr. sentenza CEF dell’11 marzo 1997 in re Scappino, pubblicata in Rep. 1979, p. 175-6; Angst, op. cit., n. 6 ad art. 64; Donzallaz, op. cit., n. 790 ad nota 1594), ricordato che gli obblighi procedurali connessi ad una procura portata a conoscenza dell’autorità perdurano fino alla comunicazione della cessazione del rapporto di rappresentanza (Donzallaz, op. cit., n. 777). A questo riguardo, è irrilevante il fatto – peraltro nemmeno allegato dalla ricorrente – che la procura 16 marzo 2009 non si estenda esplicitamente alla ricezione di atti esecutivi. Non v’è infatti dubbio che la ricorrente ha avuto conoscenza delle notifiche del decreto di sequestro e del precetto esecutivo – tant’è che ha incaricato lo studio legale dell’avv. RA 1 di rappresentarla nelle procedure di opposizione al sequestro (inc. CEF n. 14.09.76), di ricorso contro la sua esecuzione (inc. CEF n. 15.09.112) e di rigetto dell’opposizione interposta dallo stesso avv. RA 1 (inc. CEF 14.10.3) – e non le ha contestate, nemmeno con il ricorso in esame, peraltro nuovamente affidato allo studio legale RA 1. Si può quindi in ogni caso considerare che la ricorrente, per quanto concerne la procedura esecutiva in esame, abbia ratificato l’interpretazione che l’avv. RA 1 ha dato della procura conferitagli. Fino ad un’eventuale comunicazione ufficiale della revoca di detta procura – anche limitata al potere di ricevere atti esecutivi – l’Ufficio potrà continuare a notificare gli atti relativi all’esecuzione n. __________ agli avvocati dello studio legale RA 1.
4. A scanso di equivoci, va precisato che il riferimento alla sentenza 22 luglio 2005 di questa Camera (inc. 15.05.81, cons. 1.2) è irrilevante, giacché si riferisce alla questione del foro esecutivo eletto di un escusso domiciliato all’estero ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF – nel caso in esame invece, il foro esecutivo luganese è dato dall’art. 52 LEF, che autorizza la promozione dell’esecuzione al luogo di situazione dei beni sequestrati – e non alla questione della notificazione degli atti esecutivi, disciplinata agli art. 64 e segg. LEF.
5. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 50, 52, 66 cpv. 1 LEF; 5 Cost., 33 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – avv. __________, Studio legale RA 1, __________;
– avv. __________, Studio legale RA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.