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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2009 di
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RI 1 |
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contro |
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l’operato dell’CO 1 , e meglio contro la decisione 17 dicembre 2009 di riconsiderazione del pignoramento di reddito eseguito nei confronti del ricorrente a favore di
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1. PI 1 (es. n. __________ e __________) 2. PI 2 (es. n. __________) 3. PI 3 (es. __________) 4. PI 4 (es. n. __________)
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viste le osservazioni preliminari formulate il 29 dicembre 2009 dall’CO 1;
ritenuto
in fatto:
A. Il 26 novembre 2009, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno: debitore fr. 2'521.-- 68%
coniuge fr. 1'175.-- 32%
fr. 3'696.--
Minimo di esistenza:
Importo di base fr. 1'700.--
Affitto fr. 1'175.--
Riscaldamento fr. 150.--
Cassa malati fr. 85.--
Trasferte fr. 100.--
Cure mediche speciali fr. 200.--
Totale fr. 3'410.-- fr. 2'318.80 68%
Trattenuta fr. 203.--
B. Con scritto 15 dicembre 2009, RI 1 si è aggravato contro tale calcolo, sostenendo che l’importo di fr. 200.-- per “cure mediche speciali” non corrispondeva ai fatti accertati dai documenti prodotti, da cui si evinceva che le partecipazioni da lui corrisposte ammontano in media almeno a fr. 78,65/mese e le spese di dieta alimentare a fr. 200.--/mese. Le spese per l’energia elettrica, pari in media a fr. 214,50/mese non sarebbero inoltre coperte con l’importo di fr. 150.-- computato dall’Ufficio. Infine, il pignoramento della sua rendita LPP sarebbe illecito, dal momento che secondo un contratto matrimoniale del 1993 la metà spetterebbe alla moglie.
C. Con provvedimento del 17 dicembre 2009, spedito all’escusso lo stesso giorno, l’Ufficio ha parzialmente accolto il ricorso e, in riconsiderazione del provvedimento del 26 novembre, ha aumentato la posta relativa al riscaldamento da fr. 150.-- a fr. 200.--.
D. Il 28 dicembre 2009, RI 1 ha riproposto le medesime censure già presentate con il ricorso del 15 dicembre.
Considerando
in diritto:
1. Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza. Il nuovo provvedimento, sostitutivo del precedente, cresce in giudicato formale nella procedura in corso qualora accolga integralmente le richieste del ricorrente e non venga impugnato; in tal caso, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli. Per contro, in caso di riconsiderazione parziale, l’autorità di vigilanza deve considerare il ricorso privo di oggetto per le censure accolte dall'Ufficio nella decisione di riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione impugnata) e pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, cons. 3).
1.1. Nel caso concreto, l’Ufficio, con la riconsiderazione, non ha dato integralmente ragione al ricorrente nemmeno per quanto riguarda la posta relativa alle spese di riscaldamento, siccome l’ha aumentata fino a fr. 200.-- mentre egli pretendeva che venissero computate per fr. 214,50. Il ricorso del 15 dicembre 2009 non è pertanto diventato privo di oggetto, nemmeno in parte.
1.2. Il ricorso del 28 dicembre 2009 è irricevibile, da una parte perché non è motivato (art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) e dall’altra perché il ricorrente non fa valere censure diverse da quelle già espresse nel ricorso 15 dicembre, che l’autorità di vigilanza è comunque tenuta ad esaminare a prescindere da ogni ulteriore contestazione da parte del ricorrente (cfr. cons. 1).
2. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21), fermo restando l’obbligo delle parti di collaborare alla procedura probatoria (art. 20a cpv. 2 n. 2 LEF; 19 cpv. 2 e 4 LPR; DTF 123 III 328).
2.1. Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.), l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a).
a) Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente pagato le fatture relative alle partecipazioni allegate al ricorso, che non possono pertanto essere incluse nel suo minimo di esistenza. Tanto più che risulta dal verbale delle operazioni di pignoramento che i premi della sua cassa malati sono pagati dal Cantone a titolo di prestazioni complementari all’AVS. Orbene, l’art. 14 cpv. 1 lett. g LPC (legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS, RS 831.30) dispone che i Cantoni devono anche rimborsare le spese di partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal fino a fr. 25'000.--/anno (art. 14 cpv. 3 LPC e art. 5 della legge ticinese d’applicazione, RL 6.5.4.3). Rimane comunque salva la facoltà per lui di produrre all’Ufficio un’attestazione della Cassa cantonale di compensazione che accerti di non prendere a suo carico le partecipazioni ai costi della cassa malati e la conferma da parte della sua cassa malati che dette partecipazioni sono state pagate.
b) L’importo mensile di fr. 200.-- di cui il ricorrente chiede il computo nel proprio minimo di esistenza è stato ammesso dall’Ufficio nella decisione impugnata alla voce “cure mediche speciali”.
2.2. In riconsiderazione del provvedimento impugnato, l’Ufficio ha aumentato la posta relativa al riscaldamento da fr. 150.-- a fr. 200.--. Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 214,50. Sennonché, il punto I della Tabella dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità per la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base di fr. 1700.--. L’importo di fr. 200.-- riconosciuto per la parte delle spese di elettricità riferita al riscaldamento appare quindi congrua.
3. Il ricorrente rimprovera infine all’Ufficio di non aver tenuto conto del contratto di separazione di beni concluso nel 1993 (che non figura agli atti), secondo cui la metà dell’utile della LPP spetterebbe a sua moglie. In una precedente decisione che riguarda un’altra esecuzione (CEF 19 settembre 2007, inc. 15.07.69, cons. 4), la Camera ha già avuto modo di precisare che, giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle prestazioni di previdenza professionale non può essere ceduto prima dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo riputate nulle (cpv. 3) e che RI 1 figurava comunque sia come assicurato che come beneficiario dell’assicurazione in questione. Il ricorrente non prende minimamente posizione su tali argomenti né dimostra di essere titolare solo della metà della rendita, ad esempio con la produzione di un’attestazione confermativa dell’istituto di previdenza. È comunque sempre possibile per la moglie del ricorrente rivendicare la propria (asserita) pretesa in conformità dell’art. 106 LEF.
4. Il ricorso va pertanto respinto. La richiesta di concessione dell’effetto sospensiva diventa priva di oggetto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
5. In virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, né il ricorso né la sentenza vengono notificati alle controparti, ritenuto che, nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito.
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.