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Incarto n. |
Lugano CJ/fc/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sui ricorsi 10 marzo, rispettivamente 18 marzo 2010 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento emesso il 5 marzo 2010 nella procedura di fallimento aperta nei confronti di
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PI 1
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con cui è stata revocata la cessione di alcuni crediti della fallita ed indetta la loro vendita ad incanto pubblico per il 23 marzo 2010;
procedura che concerne anche la cessionaria
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PI 2, __________ patr. dall’avv. RA 3, __________ |
viste le osservazioni 18 marzo di RI 2, 26 marzo di PI 2 e 30 marzo 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 5 novembre 2009 l’UF Lugano, in virtù dell’art. 260 LEF, ha autorizzato cinque creditori, ovvero le ricorrenti RI 1 (in seguito: “RI 1”) e RI 2, nonché le società PI 2, G__________, T__________, a far valere per proprio conto e a loro rischio e pericolo, ma in nome della massa, le seguenti pretese:
– fr. 200'000.-- vantato dalla fallita contro __________
– fr. 5'977'509.68 vantato dalla fallita contro __________
– fr. 30'806'735.07 vantato dalla fallita contro __________
– fr. 3'905'935.36 vantato dalla fallita contro __________
impartendo loro un termine scadente il 5 marzo 2010 per esercitarle in via giudiziaria (doc. D allegato al ricorso di RI 1).
B. Con scritto 3 febbraio 2010 (doc. F1), giunto all’Ufficio il giorno successivo, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di prorogare tale termine di almeno 6 mesi, facendo valere che, “a parte la necessità di ricercare la documentazione rilevante nelle 45 scatole di archivio presso l’ufficio, sono ancora necessarie laboriose indagini per stabilire se le controparti tuttora esistono e sono in grado di fare fronte al debito”.
C. Con scritto 4 febbraio 2010 (doc. D allegato al secondo ricorso), consegnato a mano all’Ufficio lo steso giorno, pure RI 2 ha chiesto una proroga di 6 mesi del termine impartito il 5 novembre 2009.
D. Con provvedimento 5 marzo 2010, l’Ufficio ha revocato le cessioni, “visto il mancato invio da parte dei creditori cessionari della documentazione comprovante l’inoltro degli atti di causa necessari entro il termine di scadenza” (doc. G) e ne ha indetto la vendita a pubblico incanto per il 23 marzo 2010 (doc. B).
E. Il 10 marzo 2010, RI 1 ha impugnato la decisione di revoca, sostenendo che il termine iniziale di sei (recte: quattro) mesi era obbiettivamente troppo breve per preparare un’azione giudiziaria di tale importanza e difficoltà, soprattutto a cospetto delle enormi difficoltà di reperire e di analizzare la documentazione rilevante, inscatolata in 45 contenitori della capienza di circa un metro cubo, muniti a cura dell’Ufficio di etichette rinvianti ad una lista (doc. E), in cui ne viene decritto il contenuto in modo molto sommario; e ciò senza contare il tempo necessario a reclutare gli specialisti in grado di procedere al riordino e all’analisi di tale documentazione. Inoltre, la ricorrente allega di aver potuto ritenere in buona fede che la proroga richiesta sarebbe stata concessa senza problemi come lo è stata quella relativa alla cessione delle pretese di responsabilità contro gli ex organi (doc. F2). La massa non avrebbe comunque un interesse preponderante alla revoca impugnata, giacché allo stadio attuale gli unici interessati ad una vendita all’asta sarebbero le società terze debitrici, che verosimilmente sono controllate dalle stesse persone che controllavano la fallita, le quali avrebbero così modo di liberarsi di una debito plurimilionario “sborsando quattro soldi”.
F. Il 18 marzo 2010, pure RI 2 ha tempestivamente impugnato la decisione di revoca della cessione dei summenzionati crediti, aderendo al ricorso interposto da RI 1 e chiedendo che il termine fosse prorogato fino al 5 settembre 2010.
G. Con ordinanza 15 marzo 2010, il Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso di RI 1, in conseguenza di che l’Ufficio ha annullato l’asta indetta per il 23 marzo
H. Con osservazioni 26 marzo 2010, PI 2 ha pure aderito al primo ricorso, chiedendo che il termine fosse prorogato fino al 5 settembre 2010.
Considerato
in diritto:
1. Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a).
1.2. I ricorsi di RI 1 e di RI 2 sono entrambi riferiti allo stesso provvedimento. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
1.3. Siccome RI 2 ha aderito al ricorso di RI 1 senza motivazione propria, la Camera ha ritenuto inutile notificarlo a tutte le parti per osservazioni ai sensi dell’art. 9 LPR.
2. A tenore della cifra 6 dell’atto di “cessione di pretese della massa in base all’art. 260 LEF” (doc. D, che corrisponde sostanzialmente al modulo ufficiale n. 7F), “l’amministrazione del fallimento si riserva il diritto di annullare la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 05 marzo 2010”. Essendo siffatto termine regolato dal diritto federale (art. 80 cpv. 1 RUF e mod. n. 7F n. 6 a tergo), è prorogabile e può essere restituito (art. 33 cpv. 2 e 4 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 60 ad art. 260, secondo cui il termine può essere prorogato senza il rispetto delle condizioni restrittive dell’art. 33 cpv. 2 LEF). L’amministrazione del fallimento gode di un ampio potere di apprezzamento per determinarsi sulla durata iniziale del termine nonché sul principio e sulla durata di eventuali proroghe, ma l’opportunità delle sue decisioni può essere liberamente esaminata dall’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF; CEF 15 febbraio 2002, inc. 15.02.3/4, cons. 6.2; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 17).
2.1. Nel caso concreto, l’CO 1 ha statuito la revoca delle cessioni senza esplicitamente pronunciarsi sulle tempestive richieste di proroga né, di conseguenza, motivare la loro (implicita) reiezione. Già per questo motivo va annullata la revoca delle cessioni di quei cessionari che hanno chiesto la proroga del termine per esercitare le pretese cedute.
2.2. Va inoltre osservato come la durata del termine iniziale impartito dall’Ufficio dei fallimenti di Lugano (4 mesi) fosse oggettivamente breve non solo rispetto alla durata media dei termini che di solito impartisce tale ufficio (6 mesi), ma soprattutto in considerazione delle specificità delle pretese cedute nella fattispecie (mole della documentazione da esaminare, carattere internazionale dei rapporti giuridici a fondamento delle pretese cedute, coordinamento delle azioni dei cessionari, ecc.). Certo, nell’applicazione dell’art. 260 LEF va tenuto conto anche del principio generale di celerità della procedura fallimentare, ma il termine non dev’essere così breve da rendere illusoria la facoltà che l’art. 260 LEF riconosce ai creditori di far valere a nome proprio le pretese a cui la massa ha rinunciato.
2.3. Ciò posto, non si può non rilevare come i cessionari non si siano dimostrati in concreto del tutto diligenti, dal momento che, secondo quanto risulta dal ricorso di RI 1, l’archivio dell’Ufficio è stato oggetto di solo due ispezioni da parte dei patrocinatori delle ricorrenti, una prima della cessione (ovvero il 29 ottobre 2009) e l’altra dopo (ossia l’8 marzo 2010), mentre la domanda di prelievo dell’intero archivio risulta essere stata formulata al più presto alla scadenza del termine. Di tale atteggiamento si dovrà tenere conto nelle determinazione relative alla proroga del termine.
3. RI 1 si è limitata a chiedere l’annullamento della decisione di revoca delle cessioni, mentre RI 2 ha chiesto anche la proroga del termine fino al 5 settembre 2010. Tale (ulteriore) richiesta è ricevibile, siccome l’Ufficio, ancorché implicitamente, ha ovviamente respinto le domande di proroga, di cui ha manifestamente avuto conoscenza prima della sua decisione di revoca. Viste le circostanze concrete della fattispecie, la proroga richiesta può d’altronde essere concessa. Come già segnalato in precedenza (al cons. 2.3), i cessionari dovranno tuttavia attivarsi in modo alquanto più intenso durante il periodo di proroga, qualora vogliano contare su un’eventuale ulteriore e comunque ultima proroga. Poiché il termine, anche prorogato, dev’essere identico per tutti i cessionari (DTF 121 III 295 cons. 3b), la presente decisione vale anche per RI 1.
4. Contrariamente a quanto sostenuto da PI 2, la richiesta di proroga presentata da RI 1 non esplica i suoi effetti verso tutti i litisconsorti creditori cessionari. Il Tribunale federale ha infatti avuto modo di precisare che il cessionario che intende conservare il proprio diritto d’agire deve richiedere personalmente la proroga del termine, in difetto di che è reputato rinunciarvi, sicché non è contrario al principio di parità di trattamento dei cessionari concedere la proroga del termine soltanto a quei creditori che l’hanno tempestivamente richiesta (DTF 121 III 295-296, cons. 3b e 3c). Nel caso concreto, PI 2 non allega – e ancor meno dimostra – di aver chiesto la proroga prima del 6 marzo 2010 né di aver inoltrato azione o esecuzione contro i debitori delle pretese cedute. L’annullamento del provvedimento impugnato va di conseguenza limitato alle cessioni rilasciate alle società ricorrenti.
5. l ricorsi vanno pertanto accolti.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 260 LEF; 80 RUF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 10 marzo 2010 di RI 1, __________, e 18 marzo 2010 di RI 2, __________, sono congiunte.
2. Il ricorso di RI 1 è accolto.
3. Il ricorso di RI 2 è accolto.
4. Di conseguenza, il provvedimento 5 marzo 2010 dell’CO 1 è parzialmente annullato, limitatamente alle cessioni rilasciate a RI 1 e a RI 2.
5. Il termine di cui al punto 6 della circolare 5 novembre 2009 è prorogato fino al 5 settembre 2010 a favore di RI 1 e di RI 2.
6. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
7. Intimazione a:
– avv. RA 1, __________;
– avv. RA 2, Lugano;
– avv. RA 3, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.