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Incarto n. |
Lugano FP/fb
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In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 11 marzo 2010 di
RI 1, __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________, segnatamente contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n.__________ promossa da
PI 1, __________
- viste le osservazioni 18 marzo 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 6 novembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________, __________, __________, ha escusso __________, __________ per la somma di fr. 2'474.80 oltre interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato notificato alla debitrice il 12 febbraio 2010. Al medesimo non è stata sollevata opposizione.
B. Il 2 marzo 2010 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione, allegando il citato precetto esecutivo. Il 4 marzo 2010 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha quindi emanato la comminatoria di fallimento, che è stata notificata alla debitrice, segnatamente alla sua socia e gerente __________ P__________, il giorno successivo.
C. Con ricorso 11 marzo 2010 RI 1 ha impugnato la citata comminatoria di fallimento, asserendo che è in corso una procedura di ufficio ex art. 154 ORC avviata dall’Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino, come rilevabile dallo scritto 9 ottobre 2009 – annesso al ricorso – con il quale quest’ultimo le ha comunicato di avere provveduto alla cancellazione di __________ R__________, direttore della società, con il che la stessa società risulterebbe essere priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera, al punto da assegnarle un termine di trenta giorni per provvedere al ripristino della situazione legale e notificare la pertinente iscrizione, con la comminatoria che in caso di infruttuosa decorrenza del termine, gli atti sarebbero stati trasmessi al giudice per competenza.
D. Il 18 marzo 2010 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha chiesto la reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, ossia senza che si proceda alla intimazione del gravame alla controparte per osservazioni, ritenendo che l’emissione della comminatoria di fallimento è avvenuta correttamente, la debitrice essendo ancora iscritta a Registro di commercio e obiettando che le contestazioni concernenti il merito sono sottratte al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
Considerando
In diritto:
1. L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come <<esecuzione ordinaria in via di fallimento >> (art. 159 a 176) o come <<esecuzione cambiaria>> (art. 177 a 189) quando il debitore sia iscritto nel registro di commercio, tra l’altro, come società a garanzia limitata (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF).
2. Come correttamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________, dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino, risulta che al momento dell’emanazione dell’impugnata comminatoria di fallimento, la ricorrente figurava ancora iscritta a registro di commercio come società a garanzia limitata, così da essere soggetta all’esecuzione ordinaria in via di fallimento. A giusta ragione lo stesso ufficio ha perciò dato seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione della procedente, mediante emissione della comminatoria di fallimento, notificandola presso la sede della società (via __________) a __________ __________ P__________, tuttora socia e gerente della società con firma individuale, ancorché residente in Italia, segnatamente a Ponte Tresa (cfr. art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Del resto la ricorrente non pretende che la notifica della comminatoria di fallimento ex art. 65 cpv. 2 n. 2 LEF alla menzionata persona sia inefficace a seguito dell’avvio di una procedura ex art. 154 ORC da parte dell’Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino, conseguente al fatto che con la cancellazione di __________ R__________, direttore (cittadino italiano con residenza i __________), la società risulterebbe priva di persone abilitate a rappresentarle in Svizzera. Essa si limita solo a richiamare lo scritto 9 ottobre 2009 dell’Ufficio del registro di commercio, senza però trarre alcuna conclusione al riguardo. Ciò posto, l’operato dell’ufficio non presta il fianco a critica.
3. Da quanto precede il ricorso va perciò disatteso. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________.
- __________
Comunicazione all’ufficio di esecuzione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.