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Incarto n. |
Lugano CJ |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 17 marzo 2010 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica al ricorrente, avvenuta il 17 marzo 2010, del precetto esecutivo n. __________ emesso nei confronti di
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su richiesta di
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PI 1, |
ricordata la sentenza 8 aprile 2010 di questa Camera (inc. 14.2010.14), ora passata in giudicato, con cui il fallimento della ricorrente, decretato il 15 febbraio 2010 dall’__________, è stato riconosciuto in Svizzera;
considerato che l’esecuzione oggetto del ricorso in esame si è quindi estinta al momento dell’apertura del fallimento (secondario) dell’escusso (art. 206 cpv. 1 LEF, per il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP);
rilevato come un mantenimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 199 cpv. 2 LEF limitatamente agli importi già incassati dall’CO 1 sia escluso, dal momento che la decisione 27 aprile 2010 con cui tale Ufficio ha constatato la nullità dell’esecuzione e disposta la trasmissione degli importi pignorati a favore dell’Ufficio fallimenti __________ non è stata contestata né dall’escutente né dall’escussa;
atteso che il ricorso inoltrato da __________ avverso la medesima decisione (inc. 15.2010.61) non è qui rilevante, dal momento che non riguarda l’esecuzione n. __________ bensì l’esecuzione n. __________, con il rilievo che gli interessi di __________ non appaiono comunque per nulla pregiudicati nella procedura esecutiva in esame, giacché essa non era ancora pervenuta allo stadio del pignoramento degli importi che questa società rivendica e in ogni caso la sua estinzione viene ufficialmente accertata con la presente decisione;
ritenuta peraltro esclusa una sospensione del fallimento (secondario) per mancanza di attivo – e quindi pure la continuazione dell’esecuzione giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF –, siccome il 7 maggio 2010, l’Ufficio dei fallimenti __________ ha pubblicato la grida ai creditori (FUC 36/2019 del 7 maggio 2010, p. 3625-6);
considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);
ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 206 LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
– avv. RA 1, __________;
– avv. RA 3, __________;
– avv. RA 2, __________ (per conoscenza);
– Ufficio fallimenti __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.