Incarto n.
15.2010.49

Lugano

15 luglio 2010

CJ

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 17 marzo 2010 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica al ricorrente, avvenuta il 17 marzo 2010, del precetto esecutivo n. __________ emesso nei confronti di

 

 

PI 1,)

 

su richiesta di

 

 

PI 1,

patrocinata dall’ RA 3, __________

 

ricordata la sentenza 8 aprile 2010 di questa Camera (inc. 14.2010.14), ora passata in giudicato, con cui il fallimento della ricorrente, decretato il 15 febbraio 2010 dall’__________, è stato riconosciuto in Svizzera;

 

considerato che l’esecuzione oggetto del ricorso in esame si è quindi estinta al momento dell’apertura del fallimento (secondario) dell’escusso (art. 206 cpv. 1 LEF, per il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP);

 

rilevato come un mantenimento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 199 cpv. 2 LEF limitatamente agli importi già incassati dall’CO 1 sia escluso, dal momento che la decisione 27 aprile 2010 con cui tale Ufficio ha constatato la nullità dell’esecuzione e disposta la trasmissione degli importi pignorati a favore dell’Ufficio fallimenti __________ non è stata contestata né dall’escutente né dall’escussa;

 

atteso che il ricorso inoltrato da __________ avverso la medesima decisione (inc. 15.2010.61) non è qui rilevante, dal momento che non riguarda l’esecuzione n. __________ bensì l’esecuzione n. __________, con il rilievo che gli interessi di __________ non appaiono comunque per nulla pregiudicati nella procedura esecutiva in esame, giacché essa non era ancora pervenuta allo stadio del pignoramento degli importi che questa società rivendica e in ogni caso la sua estinzione viene ufficialmente accertata con la presente decisione;

 

ritenuta peraltro esclusa una sospensione del fallimento (secondario) per mancanza di attivo – e quindi pure la continuazione dell’esecuzione giusta l’art. 230 cpv. 4 LEF –, siccome il 7 maggio 2010, l’Ufficio dei fallimenti __________ ha pubblicato la grida ai creditori (FUC 36/2019 del 7 maggio 2010, p. 3625-6);

 

considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR);

 

ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

richiamati gli art. 17, 20a, 206 LEF; 24b cpv. 1 LPR; art. 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

                                     

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

 

 

2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. RA 1, __________;

                                         – avv. RA 3, __________;

                                         – avv. RA 2, __________ (per conoscenza);

                                         – Ufficio fallimenti __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.