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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 16 aprile 2010 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
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PI 1
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viste le osservazioni:
- 26 aprile 2010 dello PI 1, __________ __________- 28 aprile 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di fallimento n. __________ del 25 giugno / 24 luglio 2009 loPI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 132’800.00 oltre interessi;
che al precetto esecutivo la debitrice ha interposto opposizione, rigettata in via definitiva dal Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 29 ottobre 2009;
che il 3 dicembre 2009 lo PI 1 ha presentato la domanda di proseguimento e il 9 dicembre 2009 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento;
che il 5 febbraio 2010 l’Ufficio ha pignorato le particelle n. __________ e n. __________ RFD di __________, n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di ____________________, n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________;
che con scritto 26 marzo 2010 lo PI 1 ha chiesto all’Ufficio di inserire nel verbale di pignoramento anche la particella n. __________ RFD di __________;
che lo stesso giorno l’Ufficio ha inserito nel verbale di pignoramento anche la particella n. __________ RFD di __________;
che con ricorso 16 aprile 2010 RI 1 argomenta, per quanto comprensibile dal confuso atto ricorsuale, che per le pretese poste in esecuzione lo PI 1 sarebbe al beneficio di ipoteche legali gravanti le particelle n. __________ e n. __________ di __________;
che per questo motivo solo queste due particelle potrebbero essere pignorate;
che delle osservazioni 26 aprile 2010 dello PI 1 e 28 aprile 2010 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che per i crediti garantiti da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno anche contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento (art. 41 cpv. 1 LEF);
che se un’esecuzione in via di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno, il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis LEF);
che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno secondo gli art. 151 e segg. LEF conferisce al debitore il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 7a ed., Berna 2003, § 32 n. 9 p. 262);
che questo diritto del debitore (beneficium excussionis realis) dev'essere fatto valere per mezzo di un ricorso (art. 17 LEF) contro l'emissione del precetto esecutivo (Acocella, in Comm. di Basilea, vol. 1, art. 17 LEF, N. 17);
che il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre ricorso contro l’emissione del precetto esecutivo notificatole il 24 luglio 2009;
che l’escussa ha eccepito il genere di esecuzione promossa dallo PI 1 solo a ricezione del verbale di pignoramento, avvenuta il 6 aprile 2010, quindi trascorsi oltre otto mesi dalla notifica del precetto esecutivo;
che il ricorso risulta pertanto ampiamente tardivo e come tale va dichiarato irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 1 e 2, 41 cpv. 1, 41 cpv. 1bis, 151 ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI 1, __________;
- RA 1.
Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.