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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 15 aprile 2010 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 12 aprile 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1
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viste le osservazioni 19 aprile 2010 del’CO 1;
ricordato il decreto presidenziale 30 aprile 2010, con cui al ricorso è stato conferito effetto sospensivo, in considerazione del fatto che la Presidente della seconda Corte di diritto civile del Tribunale federale, con decreto del 27 aprile 2010, aveva vietato l’adozione di misure d’esecuzione del giudizio impugnato (inc. 5A_312/2010)
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 26 marzo 2010, PI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1, producendo la sentenza di rigetto provvisorio dell’opposizione pronunciata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città il 5 marzo 2010 (inc. EF.2010.34) e il decreto 23 marzo 2010, con cui il Presidente della scrivente Camera aveva respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo formulata dall’escussa nel suo appello diretto contro la predetta sentenza di rigetto dell’opposizione (inc. 14.2010.25);
che accogliendo tale richiesta, l’CO 1, il 12 aprile 2010, ha emesso un avviso di pignoramento provvisorio;
che con il ricorso in esame l’escussa ha chiesto l’annullamento immediato di siffatto avviso, sostenendo che sarebbe stata illegale l’esecuzione di un pignoramento prima della scadenza del termine per inoltrare ricorso al Tribunale federale contro il menzionato decreto 23 marzo 2010 (scadenza da essa ritenuta essere l’11 maggio 2010);
che il ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha di regola effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LEF), tranne in casi che non entrano in considerazione nella fattispecie;
che il pignoramento provvisorio può quindi essere eseguito fintanto che l’autorità di ricorso non ha concesso effetto sospensivo all’appello o al ricorso in materia civile promosso contro la sentenza di rigetto (CEF 16 settembre 2009, inc. 15.09.100);
che l’Ufficio ha quindi correttamente emesso l’avviso di pignoramento provvisorio in data 12 aprile 2010, dal momento che il Tribunale federale ha successivamente sospeso l’esecuzione solo il 27 aprile 2010;
che lo stesso tribunale, con decreto del 31 maggio 2010 (inc. 5A_312/2010), ha poi stralciato, in quanto privo di oggetto, il ricorso che l’escussa aveva interposto avverso la non concessione dell’effetto sospensivo all’appello interposto contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che con tale decisione sono decaduti anche gli effetti del decreto del 27 aprile 2010;
che con decreto supercautelare del 7 giugno 2010 (inc. 5A_426/ 2010), il Tribunale federale ha però nuovamente vietato l’adozio-ne di misure d’esecuzione nell’ambito della procedura di ricorso in materia civile avviata dall’escussa contro la sentenza 5 maggio 2010, con cui questa Camera ha respinto l’appello presentato contro la sentenza di rigetto provvisorio (inc. 14.2010.25);
che il ricorso va pertanto respinto, fermo restando che l’Ufficio non potrà emanare un nuovo avviso di pignoramento prima della revoca o dell’annullamento del decreto supercautelare del 7 giugno 2010;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 83 cpv. 1, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.