Incarto n.
15.2010.56

Lugano

3 maggio 2010

/FP/cj/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretario:

Jaques

 

statuendo sul ricorso 28 aprile 2010 presentato da

 

                                         RI 1, __________

                                         (patrocinata dall’avv. RA 1, Chiasso)

 

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ nell’esecuzione n. __________ promossa da

 

                                         __________, __________

viste le osservazioni 29 aprile 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;

 

esaminati gli atti,

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con precetto esecutivo del 22 aprile 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, __________, Lugano, ha escusso __________, __________, per la somma di fr. 5’300.—oltre interessi e spese, indicando quale titolo di credito: “Ha usufruito del telefono e del servizio Internet della F.__________ SA di __________”;

 

                                         che al precetto esecutivo, notificato il 24 aprile 2010, RI 1 ha sollevato opposizione;

 

                                         che contro l’emanazione del precetto esecutivo in rassegna insorge RI 1 con ricorso del 28 aprile 2010, con richiesta di effetto sospensivo, asserendo che già di primo acchito appare evidente che __________ non può essere titolare del credito posto in esecuzione, siccome la creditrice dovrebbe semmai essere la F.__________ SA di __________ e obiettando che la società anonima non è di __________, ma semmai degli azionisti, di cui non è nota l’identità, trattandosi di azioni al portatore;

 

                                         che a mente della ricorrente non va dipoi trascurato che F.__________ SA ha modificato la propria ragione sociale in P.__________ s__________ SA in data 8 settembre 2006, come risulta dall’estratto del Registro di Commercio di cui al doc. C;

 

                                         che del resto, prosegue l’escussa, __________ non è più amministratore unico né della F.__________ SA, che come tale non esiste più, ma non lo è neppure della P.__________ s__________ SA, e ciò dall’8 settembre 2006 (doc. C);

 

                                         che, rileva dipoi la ricorrente, appare inverosimile che la domanda di esecuzione sia stata sottoscritta dall’attuale amministratore unico della P__________ s__________ SA, tanto più se quale creditore viene indicato non la società con la sua ragione sociale, ma __________ personalmente;

 

                                         che da quanto precede, assevera la ricorrente, il precetto esecutivo è da ritenersi nullo, poiché __________ non può essere creditore e figurare come tale per un presunto quanto contestato credito di una società anonima della quale peraltro non è più organo;

 

                                         che, dato quanto precede, obietta sempre la ricorrente, __________ non poteva perciò nemmeno firmare una tale domanda di esecuzione;

 

                                         che, inoltre, puntualizza l’insorgente, nel precetto esecutivo quale debitrice è stata indicata la RI 1, società costituita e iscritta a registro di commercio il 1° giugno 2007 (doc. D), per cui non si vede come questa possa essere debitrice, in quanto società, per avere usufruito del telefono e del servizio internet della F.__________ SA, la quale non ha più tale ragione sociale già dall’8 settembre 2006 (doc. C);

 

                                         che RI 1, sempre secondo l’escussa, non ha mai avuto alcuna relazione di nessuna sorta, né con __________, né con la F.__________ SA, né con la P__________ s__________ SA;

 

                                         che il precetto esecutivo in questione, fa presente la ricorrente, le arreca evidentemente un danno, in quanto blocca la possibilità di ottenere eventuali crediti o leasing, il che giustifica la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al gravame;

 

                                         che, infine, la ricorrente richiama lo scritto 29 aprile 2010, con il quale ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ di invitare il creditore a presentare, entro il termine di opposizio- ne, i mezzi di prova concernenti la pretesa, così come previsto dall’art. 73 LEF (doc. E);

 

                                         che il 29 aprile 20010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ ha trasmesso gli atti a questa Camera per la decisione sul conferimento dell’effetto sospensivo, cui ha dato preavviso negativo, rilevando che la ricorrente non contesta l’operato dell’ufficio, quanto piuttosto la sussistenza del credito posto in esecuzione, ciò che non è però consentito, l’evasione delle censure di merito essendo di competenza del giudice compe- tente per luogo e materia, non dell’autorità di vigilanza, la quale dovrà pertanto valutare se dichiarare il ricorso irricevibile ex art. 9 cpv. 2 LPR senza ulteriori formalità;

 

                                         che il ricorso non è stato intimato al procedente per osservazioni;

 

                                         che, come correttamente rilevato dall’ufficio, il ricorso si incentra esclusivamente sulla fondatezza del credito posto in esecuzione, ossia sulla questione a sapere se __________ può essere considerato creditore della somma oggetto della domanda di esecuzione presentata a suo nome, come risulta dagli atti trasmessi dall’ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;

 

                                         che, tuttavia, la LEF permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa;

 

                                         che, pertanto, un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);

 

                                         che all’ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di vigilanza non spetta dunque decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del 1. dicembre 2005 consid. 2.a);

 

                                         che malgrado ciò, un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza, è nulla (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; gilliéron, Commentarie de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a);

 

                                         che l’ufficio di esecuzione non può - e non deve – sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c);

 

                                         che la protezione delle legge può essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (CEF, sentenza del 4 novembre 2009, inc. n. 15.2009.11, consid. 3 con richiami) e l’esistenza di mezzi di diritto sufficienti a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125 III 149 ss.);

 

                                         che per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione, l’abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 II 5), a meno che il creditore persegua altri fini che non l’incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell’escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie;

 

                                         che nel caso in esame, la ricorrente non pretende e tanto meno dimostra di essere vittima di un procedura manifestamente abusiva, intentata con intenti vessatori e che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, ma reitera solo nel porre in rilievo i motivi che a suo giudizio consentirebbero di accertare già a questo stadio l’inesistenza del credito posto in esecuzione, come se stesse rivolgendosi a un giudice abilitato a dirimere il merito della lite;

 

                                         che un’impostazione del genere non è però consentita davanti all’autorità di vigilanza;

 

                                         che il ricorso va perciò dichiarato irricevibile, senza ulteriore disamina;

 

                                         che con il presente giudizio diventa priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo al ricorso presentata dall’escussa;

 

                                         che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

 

 

per questi motivi,

richiamata la OTLEF:

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - avv. RA 1, __________;

                                         - __________, Via __________, __________.

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.