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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sull’istanza 5 maggio 2010 di
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IS 1 |
tendente a far determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante all’escussa
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CO 1
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nella PI 2 composta, oltre all’escussa, da:
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1. PI 2 2. PI 4, 3. PI 5, 4. PI 6,
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e nella PI 3 composta, oltre all’escussa, da:
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1. PI 1, __________ 2. PI 5, __________ 3. PI 6, __________
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nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ promossa da
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PI 1 |
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. PI 2 procede contro la figlia PI 1 per “la restituzione di un indebito prelevamento” di fr. 232'169.--, poi ridotto a fr. 132'169.-- (oltre interessi) in sede di rigetto dell’opposizione.
B. Il 1° marzo 2007, l’RI 1 ha pignorato, in via provvisoria, la quota dell’escussa nella comunione ereditaria fu R__________, indicando tra i beni di quest’ultima il fondo part. n. __________ RFD di __________. Il pignoramento è poi stato “completato” con l’indicazione di altri fondi facenti parte della comunione ereditaria (fondi n. __________, n. __________ [quote A e B di 1/3], __________ [quote A e B di 1/3], __________, __________, __________, __________ [quota A di ½] e __________ RFD di __________). Il pignoramento è diventato definitivo il 18 luglio 2007. L’escutente, il 9 agosto 2007, ha chiesto la realizzazione della quota pignorata.
C. Con sentenza del 20 gennaio 2009 (inc. 15.2008.8), questa Camera ha ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione relitta fu R__________, e alla liquidazione del patrimonio comune. L’escutente, il 22 marzo 2010, ne ha chiesto la realizzazione.
D. In ossequio a questa decisione, l’Ufficiale IS 1 ha poi nominato l’avv. __________ quale suo rappresentante giusta gli art. 609 CC e 96 LAC nella procedura di scioglimento, la quale ha accertato che la comunione ereditaria fu R__________ era in realtà composta solo dalla moglie PI 1 (escutente) e delle figlie CO 1 (escussa) e PI 5, mentre parte dei fondi indicati nel verbale di pignoramento (e meglio il fondo n. 217 così come 2/3 dei fondi n. 1030 e 1129) erano detenuti in comproprietà anche dalla comunione ereditaria fu PI 2 (costituita in origine della moglie PI 3 e dei figli R__________ ed U__________ – ai quali sono poi subentrati la moglie PI 1 e le figlie CO 1 e PI 5, rispettivamente la moglie PI 4 e il figlio PI 6) nonché dalla comunione ereditaria fu PI 3 (composta delle medesime persone, tranne PI 4, siccome il marito U__________ è deceduto prima della suocera PI 3). In base a queste constatazioni, l’Ufficio, sempre nell’ambito della stessa esecuzione, ha proceduto al pignoramento complementare delle quote dell’escussa nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e PI 3, “in modo particolare sui beni immobili situati nel Comune di Rivera, Part. 217, 913, 1030 (quote A-B), 1129 (quote A-B), 1434, 1689, 1749, 1751 (quota A), 1997”, ovvero sugli stessi fondi indicati nel verbale relativo al precedente pignoramento.
E. Visto l’esito negativo del tentativo di conciliazione del 15 novembre 2007 eseguito in occasione del pignoramento principale, l’Ufficio ha rinunciato ad effettuarne un altro per le pretese oggetto del pignoramento complementare. Il valore complessivo dei fondi delle tre comunioni ereditarie è stato nuovamente stimato in fr. 450'000.-- a fr. 500'000.--, mentre il valore (complessivo) delle quote dell’escussa è stato assegnato un valore variante tra fr. 50'000.-- e fr. 125'000.-- a dipendenza del modo di ripartizione nell’ambito del regime matrimoniale. La rinuncia al tentativo di conciliazione e la stima sono state comunicate a tutti gli interessati con circolare del 12 aprile 2010, con l’invito a formulare proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escussa entro 10 giorni. Nel termine impartito, nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.
F. Il 5 maggio 2010, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, proponendo la soluzione dello scioglimento delle comunioni ereditarie.
Considerando
in diritto:
1. Qualora, come nella fattispecie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC), com’è appunto avvenuto nel caso di specie. L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che, giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.In concreto, la decisione dell’Ufficio di non indire un’udienza di conciliazione è stata comunicata a tutti gli interessati, che l’hanno implicitamente condivisa. La Camera non ritiene d’altronde utile ordinarne una nuova (cfr. pure la precedente sentenza 20 gennaio 2009, inc. 15.2008.8 ad F).
3.Alle quote dell’escussa è stato nuovamente assegnato un valore complessivo variante tra fr. 50'000.-- e fr. 125'000.-- a dipendenza del modo di ripartizione nell’ambito del regime matrimoniale. Tale valore non è stato contestato dagli interessati e pare attendibile, siccome i beni da dividere sono i medesimi di quelli indicati nel precedente verbale di pignoramento. Invero, le quote dell’escussa nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e PI 3 hanno un valore sicuramente inferiore alla sua quota nella comunione ereditaria fu R__________, siccome solo una parte dei fondi intestati a quest’ultima sono intestati anche alle prime due. Comunque sia, il valore stabilito dall’Ufficio non è sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione delle quote in questione a mezzo di pubblici incanti, essendo troppo elevato il rischio di una (s)vendita a vil prezzo, a fortiori se le tre comunioni ereditarie non venissero sciolte allo stesso tempo. Poiché non è stato possibile raggiungere un’intesa su un altro modo di realizzazione, l’unica via praticabile è quindi quella dello scioglimento delle comunioni, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC). A fronte del valore dell’interessenza (fr. 50’000.-- nella peggiore delle ipotesi), non si può ritenere che sia sproporzionato per la procedente anticipare le spese connesse alla divisione della successione – spese che comunque sono da coprire con quanto verrà assegnato all’escussa nella procedura di divisione (art. 13 cpv. 2 RDC).
4. Per quanto concerne la procedura di scioglimento e di divisione, si rinvia alle considerazioni già espresse nella precedente decisione (sentenza 20 gennaio 2009, inc. 15.2008.8, cons. 3).
5. L’istanza va pertanto accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli art. 132 LEF, 9, 10 e 13 RDC
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinato all’RI 1 d’intraprendere i passi necessari allo scioglimento delle comunioni relitte PI 2 e PI 3, unitamente a quello della comunione relitta fu R__________, e alla liquidazione del patrimonio comune secondo quanto indicato al considerando 3 della sentenza 20 gennaio 2009 (inc. 15.2008.8).
2. Intimazione all' RI 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.