|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano CJ/fp/lw |
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
|
segretario: |
Jaques |
statuendo sui ricorsi 25 maggio e 7 giugno 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
l’operato dell’CO 1, e meglio contro lo stato di riparto 18 maggio, poi ridepositato il 28 maggio 2010, relativo ai fondi part. n. __________, __________ e __________ RFD __________, allestito nell’esecuzione n. __________ promossa da
|
|
PI 4
|
nei confronti di
|
|
PI 3, __________ |
viste le osservazioni 11 giugno 2010 di PI 4, 14 giugno 2010 dello Stato del Canton Ticino (che giustamente rileva come i propri interessi non siano pregiudicati dal ricorso, in cui non si rimette in discussione la sua posizione di titolare di ipoteche legali giusta l’art. 836 CC) e del Comune __________ nonché 15 e 22 giugno dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 18 maggio 2010, l’CO 1 ha depositato lo stato di riparto relativo ai fondi part. n. 43, 123 e 517 RFD __________, che per la parte che qui interessa si presenta come segue (doc. F allegato al ricorso):
A. Ipoteche legali
1. Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
Fr. 34'176.80 ./. fr. 666.65 (sentenza Pretura) fr. 33'510.15
2. Comune __________
Fr. 9'782.00 ./. fr. 933.35 (sentenza Pretura) fr. 8'848.65
B. Ipoteche convenzionali
3. PI 4, __________
Capitale + int. e spese fr. 3'430'285.69
- in compensazione fr. 2'497'423.45 fr. 2'497'423.45
- in contanti fr. 45'032.35 fr. 45'032.35
Scoperto fr. 887'829.89
Per l’importo rimasto scoperto […]
C. Ipoteche legali artigiani e imprenditori
4. RI 1, __________
Capitale + int. e spese fr. 45'032.25
- in contanti fr. 0.00
Scoperto fr. 45'032.25
Con il deposito dello stato di riparto vi viene assegnato un termine di 10 giorni per promuovere al foro competente l’azione tendente al diritto di essere pagati sull’importo del ricavo della vendita (art. 177 RFF e 841 CCS).
[…]
NB: L’importo di fr. 45'032.35 è trattenuto in deposito presso il nostro ufficio fino all’eventuale decisione inerente il pagamento delle ipoteche legali artigiani e imprenditori.
B. Con un primo “reclamo” (recte: ricorso) del 25 maggio (n. 16/2010), RI 1 ha chiesto, “a titolo cautelativo”, la modifica dello stato di riparto, nel senso che la sua ipoteca fosse “riconosciuta precedente a quella di fr. 132'000.00 della PI 4” e gli venisse “riconosciuta e liberata la somma di fr. 45'032.35 oltre interessi e spese, con la somma ricevuta dalla PI 4”. In sostanza, il ricorrente ritiene di essere stato leso dalla permuta del fondo mapp. n. 43 con il fondo mapp. n. 129 RFD __________, intervenuta dopo l’iscrizione a suo favore sul primo fondo di un’ipoteca legale a garanzia di un suo credito di fr. 45'032.35 per opere da idraulico e lattoniere, in seguito al riporto di un’ipoteca di 1° rango di fr. 132'000.-- a favore di PI 4.
C. Il 28 maggio 2010, l’CO 1 ha ridepositato l’elenco oneri onde correggere un errore relativo all’importo da versare al Cantone in virtù della sentenza pretorile (fr. 36'176.45 invece di 33'510.15) e ha di conseguenza rettificato l’importo dello scoperto di PI 4 (fr. 890'496.19 invece di 887'829.89). L’importo trattenuto in deposito a garanzia delle eventuali pretese di RI 1 è per contro rimasto invariato (fr. 45'032.35).
D. Il 7 giugno 2010, RI 1 ha presentato un secondo ricorso (n. 18/2010) contro il nuovo deposito, che, fatta eccezione della premessa, è la copia conforme del primo ricorso.
E. Delle osservazioni dell’Ufficio e delle altre parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerato
in diritto:
1. Il (nuovo) deposito dello stato di riparto avvenuto il 28 maggio 2010 non può essere considerato quale riconsiderazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 LEF, poiché non ha comportato alcuna modifica per quanto attiene l’oggetto del primo ricorso: l’importo trattenuto in deposito a garanzia delle eventuali pretese di RI 1, di cui egli chiede il versamento in suo favore, è rimasto invariato. Il primo ricorso non è quindi diventato privo di oggetto, mentre il secondo ricorso è irricevibile, siccome il secondo stato di riparto non contiene alcuna decisione nuova sulla questione sollevata dal ricorrente.
2. Incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio è tenuto ad allestire lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non possono più venire contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado – tranne in ipotesi eccezionali che nella fattispecie non sono adempiute – da chi ebbe occasione d’impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli oneri (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF).
2.1 L’Autorità di vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio deve limitarsi ad esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.
2.2. Nel caso di specie, il ricorrente, nel chiedere che la sua ipoteca venga “riconosciuta precedente a quella di fr. 132'000.00 della PI 4”, in realtà contesta il rango riconosciuto alla pretesa della banca, che nell’elenco degli oneri risulta chiaramente anteriore a quello attribuito alla pretesa del ricorrente. Non avendo RI 1 contestato l’elenco degli oneri, che è stato comunicato agli interessati già il 22 ottobre 2009, il (primo) ricorso, in quanto diretto contro lo stato di riparto, è da respingere (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF) – mentre è tardivo qualora dovesse riferirsi all’elenco degli oneri.
3. Il primo ricorso è quindi da respingere e il secondo è irricevibile.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 157 LEF; 43 e 112 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso 25 maggio 2010 è respinto.
2. Il ricorso 7 giugno 2010 è irricevibile.
3. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a: – RI 1, __________;
– avv. RA 1, __________;
– PI 3, __________;
– Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;
– Comune __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.