Incarto n.
15.2010.70

Lugano

7 giugno 2010

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 18 maggio 2010 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di riparto del 12 maggio 2010 riferito alla PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________ nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente da

 

 

PI 1

 

 

 

viste le osservazioni 1° giugno 2010 dell’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

                                              che con precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 9 maggio 2006, PI 3 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 840'950.-- oltre accessori;

 

                                              che oggetto del diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________, di proprietà dell’escusso;

 

                                              che con sentenza 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha rigettato l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo;

 

                                              che con decreto 16 luglio 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione di disconoscimento di debito presentata dall’escusso il 6 dicembre 2006, avendo quest’ultimo omesso di versare l’anticipo richiesto per le tasse e le spese di giustizia;

 

                                              che con sentenza 25 agosto 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello ha respinto il ricorso di RI 1 contro il citato decreto di stralcio (inc. n. ____________________);

 

                                              che con sentenze di stessa data essa ha dipoi respinto altri tre ricorsi del ricorrente diretti contro altrettante decisioni di natura procedurale presi dallo stesso Pretore nell’ambito del medesimo contenzioso (inc. n. __________ e n. __________);

 

                                              che statuendo il 13 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale federale non è entrata nel merito dei ricorsi presentati da RI 1 contro le citate sentenze, avendo dichiarato inammissibili i rispettivi gravami (__________);

 

                                              che il 17 dicembre 2008 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita e il 7/14 gennaio 2009 l’Ufficio ha trasmesso all’escusso la comunicazione della domanda di realizzazione;

 

                                              che con ricorso 7 febbraio 2009 RI 1 ha chiesto che la comunicazione della domanda di realizzazione venga annullata e che venga sospesa la realizzazione a pubblico incanto della PPP n. __________ di __________;

 

                                              che questo atto ricorsuale è stato respinto da questa Camera con decisione 23 marzo 2009;

 

                                              che il ricorso presentato dall’escusso al Tribunale federale contro questa sentenza è stato dichiarato irricevibile con pronunciato del 20 luglio 2009 (__________);

 

                                              che con avviso di incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________, l’Ufficio ha fissato al __________ alle ore __________ la data dell’incanto.

 

                                              che il __________ l’asta è regolarmente avvenuta e la PPP n. __________ di __________ è stata aggiudicata per l’importo di fr. 800'000.--;

 

                                              che con ricorso 26 novembre 2009 RI 1 ha chiesto che l’aggiudicazione della PPP n. __________ di __________ venga annullata;

 

                                              che l’atto ricorsuale è stato respinto da questa Camera con decisione 19 gennaio 2010;

 

                                              che il ricorso presentato dall’escusso al Tribunale federale contro la citata sentenza è stato dichiarato irricevibile con pronunciato del 19 aprile 2010 (__________);

 

                                              che il 12 maggio 2010 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto;

 

                                              che contro lo stato di riparto si aggrava RI 1, menzionando la procedura di disconoscimento di debito da lui promossa contro la creditrice e i vari ricorsi presentati a questa Camera;

 

                                              che da quanto emerge dal confuso atto ricorsule egli ribadisce in sostanza che la procedente non avrebbe mantenuto fede alle promesse fattegli e pertanto non potrebbe procedere nei suoi confronti nelle vie esecutive;

 

                                              che con osservazioni 1° giugno 2010 l’Ufficio ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;

 

                                              che l’Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e l’ammontare del credito posto in esecuzione;

 

                                              che il ricorso dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo;

 

                                              che il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.);

 

                                               che l'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Bernheim/Känzig, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154);

 

                                              che la contestazione sollevata dal ricorrente, secondo cui PI 1 non potrebbe procedere in via esecutiva avendo assunto determinati impegni nei suoi confronti, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza;

 

                                              che tale eccezione avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione, nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della procedura di disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali, anche ora, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF, nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti;

 

                                              che incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestisce lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco degli oneri;

 

                                              che i crediti accertati in base a questo procedimento non potranno più venire contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 RFF);

 

                                              che il grado e l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco degli oneri non possono infatti essere contestati - eccettuate ipotesi eccezionali che nella fattispecie non sono sicuramente adempiute - nello stadio di ripartizione da chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli oneri (art. 43 cpv. 1 RFF);

 

                                              che l’Autorità di vigilanza in questo stadio di procedura deve, di principio, limitarsi ad esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione;

 

                                              che siffatta restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri;

 

                                              che nel caso in esame le pretese di PI 1 sono state iscritte nell’elenco oneri relativo alla particella venduta senza provocare alcuna contestazione: non essendo stato impugnato l’elenco oneri i crediti di PI 3sono divenuti definitivi;

 

                                              che questo motivo corretto è stato l’operato dell’CO 1 che il 12 maggio 2010 ha allestito lo stato di riparto indicando un credito della banca corrispondente all’importo complessivo iscritto nell’elenco oneri a suo favore;

 

                                               che da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;

 

                                               che visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare alla parte interessata il ricorso per le osservazioni e la presente sentenza;

 

                                               che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 85a LEF; 43 cpv. 1, 112 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

 

pronuncia:

 

                                      1.      Il ricorso è respinto.

                                         2.   Non si prelavno spese e non si assegnano indennità.

 

                                     3.       Intimazione a:

                                              - RI 1, __________;

                                              Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria