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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Epiney-Colombo |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 7 giugno 2010 di
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RI 1 2. RI 2
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contro |
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l’operato dell’CO 1 e meglio contro le condizioni d’asta depositate a decorrere dal __________ maggio 2010 nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti del ricorrente RI 1 da
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PI 2
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viste le osservazioni:
- 21 giugno 2010 di PI 2;
- 24 giugno 2010 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 10 giugno 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________ del 24 settembre 2003 RA 1 procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro RI 1 per l’incasso del proprio credito;
che oggetto del pegno è la part. n. __________ RFD di __________;
che il 3 giugno 2008 RA 1 ha chiesto la realizzazione del fondo oggetto del diritto di pegno, nel frattempo frazionato, con estensione ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________;
che con avviso d‘incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________ febbraio 2009, l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni al __________ marzo 2009, il deposito delle condizioni d’asta a decorrere dal __________ __________ 2009 e la vendita per il __________ __________ 2009;
che a seguito della richiesta formulata in tal senso dalla procedente, il __________ aprile 2009 l’Ufficio ha depositato le condizioni d’asta prevedendo la messa all’incanto degli immobili con il doppio turno d’asta;
che con ricorso 7 maggio 2009 RI 1 e RI 2 si sono aggravati contro le condizioni d’asta, postulando la messa all’incanto senza doppio turno d’asta;
che il ricorso è stato accolto da questa Camera con pronunciato di data 23 giugno 2009 (inc. n. 15.2009.51);
che essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, con provvedimento pubblicato sul FUCT n. __________/2009 del __________ 2009 l’Ufficio aveva annullato l’incanto;
che con avviso d’incanto pubblicato sul FUCT del __________ 2010, l’Ufficio ha fissato la nuova data dell’incanto al __________ 2010 e il deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco degli oneri al __________ 2010;
che con ricorso 7 giugno 2010 RI 1 e RI 2 si aggravano contro le condizioni d’asta postulando la declaratoria di nullità delle stesse e la retrocessione degli atti all’Ufficio affinché stabilisca se i fondi verranno venduti in blocco, in gruppi o singolarmente;
che i ricorrenti rilevano che le condizioni d’asta non indicano se i fondi saranno messi all’asta in blocco, singolarmente o in gruppi ed eventualmente in quale ordine;
che a mente dei ricorrenti sarebbe determinante poter conoscere le modalità di messa all’incanto dei fondi;
che secondo i ricorrenti, conformemente all’art. 107 RFF, occorrerà fare in modo che venga realizzato soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante;
che nelle condizioni d’asta occorrerà indicare che la vendita dei fondi avverrà dapprima separatamente e, in seguito, in blocco, e l’aggiudicazione potrà avvenire solo al prezzo maggiore ottenuto;
che con osservazioni 21 giugno 2010 PI 2 si oppone al gravame rilevando che già il __________ __________ 2009 l’Ufficio aveva depositato le condizioni d’asta contro le quali venne interposto ricorso limitatamente alla modalità di aggiudicazione secondo il principio del doppio turno d’asta e che sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stato ricorso;
che pertanto i rimanenti contenuti delle condizioni d’asta sarebbero da tempo cresciuti in giudicato e il ricorso di conseguenza tardivo;
che nel merito la creditrice solleva dei dubbi sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 107 RFF, atteso che in concreto la particella n. __________ RFD di __________ è stata frazionata solo dopo l’avvio della procedura esecutiva;
che delle osservazioni 24 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nel caso di specie le condizioni d’incanto delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________ sono state depositate una prima volta a decorrere dal __________ 2009;
che contro le stesse, il 7 maggio 2009 è stato presentato ricorso limitatamente alla decisione di messa all’incanto con il doppio turno d’asta;
che sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stata contestazione;
che le condizioni d’asta in riferimento agli stessi sono pertanto passate in giudicato, per mancanza d’impugnativa;
che con pronunciato di data 23 giugno 2009 questa Camera ha accolto il ricorso 7 maggio 2009, ordinando all’Ufficio di stralciare delle condizioni di asta depositate il __________ __________ 2009 la formulazione con la quale era prevista la vendita con il doppio turno d’asta;
che il __________ 2010 l’Ufficio ha ridepositato le condizioni d’asta, modificate conformemente a quanto ordinatogli da questa Camera e in merito al piede d’asta, ridotto da fr. 7'906.15 a fr. 6'216.30;
che i rimanenti contenuti delle stesse sono rimasti immutati;
che il ricorso presentato solo il 7 giugno 2010 risulta pertanto ampiamente tardivo e come tale va dichiarato irricevibile;
che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2. LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- __________. PA 1, __________;
- __________. __________, __________.
- PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria