Incarto n.
15.2010.73

Lugano

5 luglio 2010

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 7 giugno 2010 di

 

 

RI 1

2. RI 2

    tutti patrocinati da: PA 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro le condizioni d’asta depositate a decorrere dal __________ maggio 2010 nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa nei confronti del ricorrente RI 1 da

 

 

 

PI 2

    rappr. da: __________. __________, __________

 

 

viste le osservazioni:

- 21 giugno 2010 di PI 2;

- 24 giugno 2010 dell’CO 1;

 

 

richiamata l’ordinanza presidenziale 10 giugno 2010 di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

 

          che con PE n. __________ del 24 settembre 2003 RA 1 procede in via di realizzazione del pegno immobiliare contro RI 1 per l’incasso del proprio credito;

 

 

          che oggetto del pegno è la part. n. __________ RFD di __________;

 

 

                                               che il 3 giugno 2008 RA 1 ha chiesto la realizzazione del fondo oggetto del diritto di pegno, nel frattempo frazionato, con estensione ai fondi n. __________, __________ e __________ RFD di __________;

 

 

                                               che con avviso d‘incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________ febbraio 2009, l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni al __________ marzo 2009, il deposito delle condizioni d’asta a decorrere dal __________ __________ 2009 e la vendita per il __________ __________ 2009;

 

 

                                               che a seguito della richiesta formulata in tal senso dalla procedente, il __________ aprile 2009 l’Ufficio ha depositato le condizioni d’asta prevedendo la messa all’incanto degli immobili con il doppio turno d’asta;

 

 

                                               che con ricorso 7 maggio 2009 RI 1 e RI 2 si sono aggravati contro le condizioni d’asta, postulando la messa all’incanto senza doppio turno d’asta;

 

 

                                              che il ricorso è stato accolto da questa Camera con pronunciato di data 23 giugno 2009 (inc. n. 15.2009.51);

 

 

                                               che essendo stato concesso effetto sospensivo al ricorso, con provvedimento pubblicato sul FUCT n. __________/2009 del __________ 2009 l’Ufficio aveva annullato l’incanto;

 

                                               che con avviso d’incanto pubblicato sul FUCT del __________ 2010, l’Ufficio ha fissato la nuova data dell’incanto al __________ 2010 e il deposito delle condizioni d’incanto e dell’elenco degli oneri al __________ 2010;

 

 

                                               che con ricorso 7 giugno 2010 RI 1 e RI 2 si aggravano contro le condizioni d’asta postulando la declaratoria di nullità delle stesse e la retrocessione degli atti all’Ufficio affinché stabilisca se i fondi verranno venduti in blocco, in gruppi o singolarmente;

 

 

                                              che i ricorrenti rilevano che le condizioni d’asta non indicano se i fondi saranno messi all’asta in blocco, singolarmente o in gruppi ed eventualmente in quale ordine;

 

 

                                              che a mente dei ricorrenti sarebbe determinante poter conoscere le modalità di messa all’incanto dei fondi;

 

 

                                              che secondo i ricorrenti, conformemente all’art. 107 RFF, occorrerà fare in modo che venga realizzato soltanto quanto basti per soddisfare il creditore pignoratizio istante;

 

 

                                              che nelle condizioni d’asta occorrerà indicare che la vendita dei fondi avverrà dapprima separatamente e, in seguito, in blocco, e l’aggiudicazione potrà avvenire solo al prezzo maggiore ottenuto;

 

 

                                              che con osservazioni 21 giugno 2010 PI 2 si oppone al gravame rilevando che già il __________ __________ 2009 l’Ufficio aveva depositato le condizioni d’asta contro le quali venne interposto ricorso limitatamente alla modalità di aggiudicazione secondo il principio del doppio turno d’asta e che sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stato ricorso;

 

 

                                              che pertanto i rimanenti contenuti delle condizioni d’asta sarebbero da tempo cresciuti in giudicato e il ricorso di conseguenza tardivo;

                                              che nel merito la creditrice solleva dei dubbi sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 107 RFF, atteso che in concreto la particella n. __________ RFD di __________ è stata frazionata solo dopo l’avvio della procedura esecutiva;

 

 

                                              che delle osservazioni 24 giugno 2010 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito;

 

 

                                               che il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

 

 

                                              che nel caso di specie le condizioni d’incanto delle particelle n. __________, __________ e __________ RFD di __________ sono state depositate una prima volta a decorrere dal __________ 2009;

 

 

                                              che contro le stesse, il 7 maggio 2009 è stato presentato ricorso limitatamente alla decisione di messa all’incanto con il doppio turno d’asta;

 

 

                                              che sui rimanenti contenuti delle condizioni d’asta non vi è stata contestazione;

 

 

                                              che le condizioni d’asta in riferimento agli stessi sono pertanto passate in giudicato, per mancanza d’impugnativa;

 

 

                                              che con pronunciato di data 23 giugno 2009 questa Camera ha accolto il ricorso 7 maggio 2009, ordinando all’Ufficio di stralciare delle condizioni di asta depositate il __________ __________ 2009 la formulazione con la quale era prevista la vendita con il doppio turno d’asta;

 

 

                                              che il __________ 2010 l’Ufficio ha ridepositato le condizioni d’asta, modificate conformemente a quanto ordinatogli da questa Camera e in merito al piede d’asta, ridotto da fr. 7'906.15 a fr. 6'216.30;

 

                                              che i rimanenti contenuti delle stesse sono rimasti immutati;

 

 

                                               che il ricorso presentato solo il 7 giugno 2010 risulta pertanto ampiamente tardivo e come tale va dichiarato irricevibile;

 

 

                                               che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2. LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

 

                                      1.      Il ricorso è irricevibile.

 

                                      2.      Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

 

                                     3.       Intimazione a:

                                              - __________. PA 1, __________;

                                              - __________. __________, __________.

                                              - PI 1, __________.

                                               Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria