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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 12 agosto 2010 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 agosto 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
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PI 1
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viste le osservazioni 23 agosto 2010 di PI 1 e 1° settembre 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 160; Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);
che per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa;
che nel caso concreto la ricorrente chiede l’annullamento dell’esecuzione in virtù dell’art. 85 LEF, affermando di aver pagato due delle tre fatture menzionate sul precetto esecutivo;
che come già indicato nell’ordinanza 17 agosto 2010, con cui la Camera ha trasmesso il ricorso all’Ufficio per l’istruttoria, l’azione di annullamento dell’esecuzione ai sensi dell’art. 85 LEF non va promossa davanti a questa Camera bensì al “tribunale del luogo dell’esecuzione”, ovvero nella fattispecie davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio (art. 15 LALEF);
che la ricorrente sostiene però anche che la comminatoria di fallimento non sarebbe conforme alle pretese del creditore, siccome l’unica fattura non ancora saldata è quella del 10 luglio 2009 di fr. 484,20;
che in realtà il pagamento della prima fattura, del 27 dicembre 2007, è chiaramente indicato sulla comminatoria di fallimento (cfr. l’ultima riga della “Richiesta di pagamento”: “dedurre 01) Fr. 484,20 d’acconto dal 04.06.2010”);
che il pagamento della seconda fattura, del 3 novembre 2008, è stato effettuato dopo l’udienza di rigetto dell’opposizione, ovvero il 26 luglio 2010, direttamente nelle mani della creditrice;
che soltanto i pagamenti effettuati direttamente all’Ufficio estinguono automaticamente l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2 LEF);
che per contro l’Ufficio può tenere conto dei versamenti eseguiti nelle mani del creditore solo se quest’ultimo glielo comunica o se glielo ordina il giudice competente in virtù degli art. 85 o 85a LEF (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 31 ad art. 12; Dallèves, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 12);
che nel caso concreto, la procedente ha ammesso, con le osservazioni, di aver ricevuto, dopo l’udienza di rigetto dell’opposizione, un acconto di fr. 484,20.--;
che si tratta però di un fatto successivo all’inoltro del ricorso, di cui l’Ufficio non poteva tenere conto al momento – anteriore – dell’allestimento della comminatoria di fallimento e che non può nemmeno essere considerato nella presente procedura;
che la ricorrente potrà comunque avvalersi di tale circostanza per chiedere all’Ufficio d’iscrivere nei suoi registri l’acconto in questione;
che in ogni caso si evince sia dal ricorso che dalle osservazioni dell’Ufficio che la ricorrente non ha ancora saldato la terza fattura né le spese esecutive;
che in queste condizioni la comminatoria di fallimento, che risulta conforme alle norme di diritto esecutivo, rimane tuttora valida;
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – RI 1, __________;
– RA 1
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.