Incarto n.
15.2011.102

Lugano

11 gennaio 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 6 dicembre 2011 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro i precetti esecutivi e gli avvisi di pignoramento emessi nelle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse nei confronti della ricorrente da

 

 

1. PI 1  

2. PI 2 

rappr. dall’RA 1 

 

viste le osservazioni 20 dicembre 2011 dello PI 2 e 3 gennaio 2012 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che con quattro decisioni del 12 dicembre 2011, il presidente e il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni hanno dichiarato irricevibile il ricorso 6 dicembre interposto da RI 1, con cui essa aveva chiesto la sospensione di quattro esecuzioni relative all’incasso di crediti in restituzione di assegno integrativo e di prima infanzia, prestazione complementare e sussidio LAMal indebitamente percepiti, e l’hanno trasmesso alla scrivente Camera per quanto eventualmente di sua competenza;

 

                                         che nell’atto di ricorso RI 1 si limita a qualificare i precetti in oggetto come ingiustificati, poiché sarebbe tuttora pendente un non meglio definito “procedimento penale”, verosimilmente teso all’accerta­men­to della sua responsabilità (penale) (cfr. le osservazioni dell’Ufficio);

 

                                         che tuttavia la ricorrente non contesta di aver ricevuto i precetti esecutivi né di aver omesso o rinunciato a formulare opposizione;

 

                                         che la sospensione di un’esecuzione non colpita da opposizione presuppone una decisione giudiziaria (art. 85 o 85a LEF), la cui esistenza nel caso concreto non risulta né dalle allegazioni della ricorrente né dagli atti;

 

                                         che l’asserita pendenza di un procedimento di carattere penale è irrilevante per quanto concerne le procedure esecutive;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 85, 85a LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________;

                                                                   – RA 1,__________.

 

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.