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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/lw |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 7 novembre 2011 di
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RI 1 I-
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento complementare allestito il 21 ottobre 2011 a favore del gruppo n. 1100139/4, di cui fa parte il ricorrente, nei confronti di:
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PI 1
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viste le osservazioni 14 dicembre 2011 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione dev'essere presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;
che nel caso concreto, il ricorrente, secondo la propria affermazione espressa nell’atto di ricorso (a pag. 1 e nelle conclusioni, ad 2b), ha ricevuto il verbale di pignoramento impugnato il 27 ottobre 2011;
che, tenuto conto del fatto che non si computa il giorno in cui l’atto è pervenuto all’escusso (art. 142 cpv. 1 CPC, per il rinvio dell’art. 31 LEF), nella fattispecie il termine di ricorso è scaduto domenica 6 novembre 2011 e, per l’effetto dell’art. 142 cpv. 3 CPC, è stato prorogato fino a lunedì 7 novembre;
che il ricorso è però stato spedito per posta solo il giorno successivo (ossia l’8 novembre), come attesta l’etichetta postale apposta sulla busta di spedizione (doc. 10 allegato alle osservazioni dell’Ufficio);
che giusta i combinati art. 143 CPC e 17 cpv. 2 LEF, il ricorso si rivela pertanto tardivo e perciò inammissibile;
che, a scanso di equivoci, va peraltro precisato che il termine di 20 giorni impartito dall’Ufficio ai creditori per promuovere azione in contestazione delle rivendicazioni formulate dalla moglie dell’escusso (doc. 3 allegato alle osservazioni dell’Ufficio) non riguarda la facoltà d’interporre ricorso contro il pignoramento, ma proprio la promozione della suddetta azione, così come si evince chiaramente del testo del provvedimento in questione;
che dalle osservazioni dell’Ufficio si evince del resto che il ricorrente ha poi effettivamente promosso azione di contestazione delle rivendicazioni dinanzi la Pretura di Mendrisio-Sud;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 31 LEF; 142, 143 CPC, 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – arch. RI 1, I-__________;
– arch. PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.