Incarto n.
15.2011.106

Lugano

31 gennaio 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 23 dicembre 2011 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 15 dicembre 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1  

patr. dallo  PA 1 

 

viste le osservazioni 16 gennaio 2012 dell’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (ad es.: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando:

 

                                         –   l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

                                         –   l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

                                         –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                         –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

 

                                         –   l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

 

                                         che per questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’op­po­sizione, la via del ricorso è invece preclusa;

 

                                         che nel caso concreto la ricorrente allega di aver interposto opposizione al precetto esecutivo e sembra lasciar intendere di non aver saputo che l’opposizione è stata rigettata (a quanto pare in via definitiva) con decisione 7 novembre 2011 del Bezirksgericht Meilen (ZH), siccome afferma di aver solo ricevuto due lettere in lingua tedesco da un ufficio legale di Zurigo;

 

                                         che, in caso di ricezione di un avviso di pignoramento o di una comminatoria di fallimento malgrado la pretesa mancata notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, il principio della buona fede impone all'escusso d’informarsi presso l'ufficio di esecuzione, così da ottenere una copia di tale decisione e di eventualmente inoltrare un ricorso contro la stessa (STF del 17 giugno 2011, inc. 5A_570/2010, cons. 3.3.3),

 

                                         che nella fattispecie, la ricorrente non risulta aver proceduto in tal senso;

 

                                         che la sentenza del 7 novembre 2011 deve quindi essere considerata validamente esecutiva, come si evince del resto dall’atte­sta­zione di crescita in giudicato apposta sulla – seppur cattiva fotocopia – della decisione in questione allegata alla domanda di proseguimento dell’esecuzione;

 

                                         che le altre censure della ricorrente, in quanto riguardano il contratto sul quale l’escutente fonda l’esecuzione credito posto in esecuzione, esulano dalla competenza dell'autorità di vigilanza e sono quindi irricevibili: avrebbero infatti dovute essere fatte valere davanti al giudice civile, ovvero in questo caso il Bezirksgericht Meilen;

 

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PA 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.