Incarto n.
15.2011.18

Lugano

7 marzo 2011

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2011 di

 

 

RI 1

(patrocinato dall’ PA 1)

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’aggiornamento dell’elenco oneri nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

 

 

PI 1

(patrocinata dall’ PA 2 )

 

 

 

viste le osservazioni:

- 21 febbraio 2011 di PI 1, __________;

- 23 febbraio 2011 dell’CO 1, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                      

 

                                  A.   Con PE n.__________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 590'421.15 oltre accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno la particella n. __________ RFD di __________. L’opposizione di RI 1 è stata rigettata con pronunciato 28 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di __________, confermato con decisione 22 gennaio 2008 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello.

 

 

                                  B.   Avendo la creditrice chiesto la realizzazione del pegno, con avviso d‘incanto unico datato __________ __________ 2010, pubblicato sul FUC n. __________/2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni __________ __________ 2010, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2010 e l’incanto della part. n. __________ RFD di __________ per il __________ __________ 2010.

 

 

                                  C.   Il 15 ottobre 2010 l’Ufficio ha allestito l’elenco oneri riferito alla menzionata particella indicando sub A alla voce ipoteche convenzionali n. 2 il seguente credito a favore di PI 1:

                                         Capitale                                                                  500'000.00

                                         Spese e interessi                                                  181'421.15

                                         Spese esecutive 2 x 200 (30.07.07)                          400.00

                                         Spese esecutive 2 x 70 (14.12.09)                            140.00

                                         Spese legali                                                             30'000.00

                                                                                                                         711'961.15

                                         acconto                                                               ./.   60'000.00

                                         totale                                                                       651'961.15

 

 

                                   D.   In data 18 novembre 2010 la particella è stata aggiudicata alla __________ per fr. 950'000.00, che ha versato seduta stante fr. 100’00.00 quale acconto prezzo di delibera. Non avendo l’aggiudicataria corrisposto il saldo dell’importo di aggiudicazione entro il termine fissatole e non avendo la creditrice procedente acconsentito alla concessione di una proroga di questo termine, l’Ufficio ha annullato l’aggiudicazione.

 

 

                                  E.   Con nuovo avviso d‘incanto pubblicato sul FUC del __________ __________ 2011 l’Ufficio ha fissato il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2011 e l’incanto della particella n. __________ RFD di __________ per il __________ __________ 2011.

 

 

                                  F.   Con scritto 27 gennaio 2011 l’Ufficio ha invitato i creditori a notificargli l’aggiornamento dello loro pretese per capitale, interessi e spese al __________ __________ 2011. Il 9 febbraio 2011PI 1 ha notificato il seguente credito:

 

                                         Capitale                                                                  500'000.00

                                         Spese e interessi                                                  188'421.15

                                         Spese esecutive 2 x 200 (30.07.07)                          400.00

                                         Spese esecutive 2 x 70 (14.12.09)                            140.00

                                         Spese legali                                                             40'000.00

                                                                                                                         728'961.15

                                         acconto                                                               ./.   60'000.00

                                         totale                                                                       668'961.15

 

 

                                  G.   Il 10 febbraio 2011 l’Ufficio ha aggiornato l’elenco oneri indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, sub A alla voce ipoteche convenzionali n. 2 un credito a favore di PI 1 di fr. 40'000.00 per spese legali. Lo stesso giorno ha dato comunicazione dell’aggiornamento alle parti.

 

 

H.   Con ricorso 16 febbraio 2011 RI 1 si aggrava contro l’aggiornamento dell’elenco oneri, contestando l’importo di fr. 40'000.00 iscritto nell’elenco oneri per spese legali a favore di PI 1. A mente del ricorrente a tale titolo egli deve alla creditrice unicamente gli importi di fr. 2'000.00 e di fr. 1'800.00 per indennità come stabilito nelle sentenze 22.01.2008 di questa Camera (doc. C) e 28.06.2007 della Pretura del Distretto di __________ (doc. B).

 

 

                                    I.   Con osservazioni 21 febbraio 2011 PI 1 si oppone al gravame argomentando che la precedente insinuazione degli oneri presentava una pretesa di fr. 20'000.00 (recte: fr. 30'000.00) per spese legali. Questo importo non sarebbe stato contestato dal debitore, motivo per il quale non lo potrebbe essere ora. Nei giorni precedenti l’incanto il ricorrente avrebbe proposto il proprio legale quale potenziale acquirente. A seguito di ciò sarebbe sorte lunghe discussioni, telefonate, corrispondenza e negoziazioni che avrebbero contribuito all’aumento dei costi legali.

 

 

                                  L.   Delle osservazioni 23 febbraio dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

Considerato

 

 

in diritto:

 

                                     1.      Il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF). Nel caso di specie l’elenco oneri della particella n. __________ RFD di __________ è stato depositato una prima volta a decorrere dal 2 novembre 2010. Sub A alla voce ipoteche convenzionali n. 2 era iscritto un credito a favore di PI 1 di fr. 30'000.00 per spese legali. Contro l’elenco oneri non è stato presentato ricorso, motivo per il quale esso è passato in giudicato per mancanza d’impugnativa. Ne consegue che il ricorso 16 febbraio 2011 risulta pertanto ampiamente tardivo laddove censura l’iscrivibilità nell’elenco oneri del credito PI 1 per spese legali nella misura di fr. 30'000.00: al riguardo va pertanto dichiarato irricevibile. Ricevibile è invece il ricorso laddove è contestata l’iscrivibilità nell’elenco degli oneri dell’ulteriore somma di 10'000.00 per spese legali di PI 1 successive al 18 novembre 2010.

 

 

                                     2.      Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

 

 

                                     3.      Per l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

                                               Se la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).

                                               L’art. 39 cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF 112 III 111).

 

 

                                     4.      Scopo dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/ Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31 ad art. 138).

 

 

                                     5.      L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

 

 

                                     6.      Per l’art. 818 cpv. 1 cifra 2 CC la garanzia del pegno immobiliare si estende anche alle spese relative alla procedura di esecuzione del credito garantito. Tale garanzia rappresenta un’ipoteca legale diretta, che nasce ope legis, senza necessità di iscrizione a registro fondiario (Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II , Berna 1986, p. 93, N. 31). Ne consegue che anche dette spese, in quanto riferite alla procedura esecutiva a dipendenza di crediti garantiti da ipoteche legali, vanno iscritte nell’elenco oneri. Quali spese dell’esecuzione ex art. 818 cpv. 1 cifra 2 CC sono considerate le spese causate dalla procedura di rigetto dell’opposizione ma non le spese di una precedente procedura ordinaria di accertamento del credito o del diritto di pegno (Trauffer, Basler Kommentar zum ZGB, vol. II, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2003, n. 7 ad art. 818) e neppure, a maggior ragione, le spese causate al creditore da trattative fatte con terzi o con le stesso debitore tendenti alla realizzazione del bene immobile oggetto del diritto di pegno. Questo perché questi costi non sono in relazione con il proseguio della procedura esecutiva. Nel caso di specie l’importo di fr. 10'000.00 notificato da PI 1 a titolo di spese legali sorte dopo il 18 novembre 2010 non costituisce una spesa esecutiva ai sensi del menzionato disposto di legge. Infatti, come emerge dalle osservazioni della creditrice, questi costi sono stati generati dalle discussioni, telefonate, corrispondenza e negoziazioni avvenute nei giorni precedenti l’incanto a seguito della proposta di acquisto del fondo che avrebbe presentato il legale del debitore e non sono sono in relazione alla procedura esecutiva di realizzazione del pegno in quanto tale.

 

 

                                     7.      Da quanto precede discende che il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1, 156 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; ; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

 

 

pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto

 

                               1.2.   Di conseguenza l’elenco oneri nell’esecuzione n. __________ è rettificato come segue:

 

                                         1.2.1. sub A alla voce ipoteche convenzionali n. 2 in luogo di “Spese legali fr. 40'000.00” è iscritto “Spese legali fr. 30'000.00”.

 

                               1.3.   Le altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.

 

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________. PA 1, __________;

                                         - __________. PA 2, __________.

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.