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Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 28 febbraio 2011 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
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CO 1 , __________ (patr. dall’avv. PA 1, ) |
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nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escussa di
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1.CO 2 2. CO 3, __________
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nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. ____________________, n. __________ promosse contro l’escussa da
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1. PI 1 es. es. n. __________ 2. PI 2 es. n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ 3. PI 3 __________ es. n. __________ 4. __________, __________ es. n. __________,n. __________, n. __________ 5. PI 9, __________ es. n. __________ (4 e 5 rappr. dal PI 4 ) 6. PI 5 es. es. n. __________ 7. PI 5, __________ es. es. n. __________ 8.PI 6, __________ es. es. n. __________ (patr. __________. PA 3, __________) 9. PI 7, __________ es. es. n. __________
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esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Nelle procedure esecutive n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse nei confronti di CO 1l’IS 1 ha pignorato in data 10/30 marzo 2010 i diritti spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione composta, oltre che dall’escussa, di CO 2 e CO 3. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare la quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________in territorio del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di attribuire un valore di stima all’interessenza pignorata.
B. Avendo dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 3 agosto 2010 l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 3 settembre 2010. All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte dei creditori.
Il 6 settembre 2010 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Anche in tale occasione l’Ufficio ha omesso di determinare il valore della quota pignorata a CO 1. Nel termine impartito nessuna proposta concreta è pervenuta all’Ufficio.
C. Il 4 ottobre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, indicando il valore di stima dell’intera sostanza ereditaria in fr. 515'558.00 e quello della quota pignorata in fr. 1.--, e preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.
D. Con pronunciato 19 ottobre 2010 (inc. n. 15.2010.115) questa Camera ha respinto l’istanza e retrocesso l’incarto all’IS 1 affinché stabilisse la quota dell’escussa nella comunione indivisa ed il suo valore.
E. Nelle procedure esecutive n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ l’IS 1 in data 9 dicembre 2010 ha nuovamente pignorato i diritti spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione, attribuendo un valore di stima all’interessenza pignorata di fr. 163'488.60.
F. Con scritti 1° dicembre 2010 e 11 gennaio 2011, trasmessi a tutti gli interessati, l’Ufficio ha stabilito che la massa ereditaria si compone della quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, gravata da un onere ipotecario di fr. 230'000.00, e di un conto con un saldo di fr. 18’954.46. L’Ufficio ha determinato corrispondente ad un quarto la quota dell’escussa nella comunione ereditaria e a fr. 1'500'000.00 il valore della part. __________. Per questo motivo, dedotto l’onere ipotecario, la quota sull’immobile di spettanza dell’escussa ammonterebbe a fr. 158'750.00. Aggiungendo la quota parte del conto bancario, l’Ufficio ha stabilito in fr. 163'488.60 il valore della quota dell’escussa nella comunione indivisa.
G. L’11 gennaio 2011 l’Ufficio ha nuovamente convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 27 gennaio 2011. All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte dei creditori e di tutti i membri della comunione ereditaria.
Il 27 gennaio 2011 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito è pervenuta all’Ufficio la sola proposta di PI 6 chiedente lo scioglimento della comunione ereditaria e la liquidazione del patrimonio comune.
H. Il 28 febbraio 2011 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1 preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.
Considerato
in diritto:
1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3.
2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte di un quarto spettante all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3 assomma a fr. 163'488.60 (cfr. scritto 11 gennaio 2011 trasmesso a tutti gli interessati). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate.
Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è composta della quota di comproprietà di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________, gravata da un onere ipotecario di fr. 230'000.00, e di un conto con un saldo di fr. 18’954.46. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza di CO 1 il valore 163'488.60, in considerazione della quota ereditaria di 1/4 spettante all’escussa, del valore di fr. 1'500'000.00 della part. __________ RFD di __________, degli ipotecari gravanti la stessa e del conto bancario. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate e quindi si può ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC: per questo motivo se ne potrebbe ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio.
Sennonché l’art. 10 cpv. 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando, come nel caso concreto, il valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto poi, a fronte dell’elevato valore dell’interessenza, non è sproporzionato per i creditori dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escussa dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultima supera infine quello dei creditori a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).
5. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti in esecuzione.
6. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi.
1.1. Di conseguenza è ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3 e alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al considerando 5.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.