Incarto n.
15.2011.26

Lugano

12 aprile 2011

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sui ricorsi n. 6 e 7/2011 inoltrati il 21 febbraio 2011 da

 

 

 RI 1  ()

patrocinata dall’  PA 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro le revisioni del calcolo del minimo di esistenza 8 febbraio 2011 (ricorso n. 6: inclusione di spese di trasferte e di mantenimento; ricorso n. 7: spese dentistiche) nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1 

patrocinato dall’  PA 2 

 

 

viste le osservazioni 4 marzo 2011 di PI 1 e 11 marzo 2011 (ricorso n. 7) dell’CO 1, nonché la decisione di riconsiderazione 11 marzo 2011 (ricorso n. 6);

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:                      

                                  A.   RI 1 procede nei confronti dell’ex-marito PI 1 per l’incasso di alimenti pari a fr. 28'197,05.

 

                                  B.   Il 22 marzo 2010, l’CO 1 ha determinato il minimo d’esi­stenza dell’escusso in fr. 3'628.-- in base al seguente calcolo (doc. J):

 

                                         Guadagno del debitore                     fr.  7'165.--

 

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                                 fr.  1'200.--

                                         Affitto                                                 fr.  1'400.--

                                         Cassa malati                                    fr.     288.--

                                         Trasferte                                           fr.     400.--

                                         Pasti fuori domicilio                          fr.     240.--

                                         Diversi                                               fr.     100.--

                                         Totale                                                fr.  3'628.--

 

                                          L’eccedenza pignorabile è stata pignorata presso il datore di lavoro, __________. Da aprile a dicembre 2010, l’Ufficio ha incassato fr. 20'124,10 per conto della procedente (doc. L).

 

                                  C.   Con provvedimento 7 febbraio 2011, l’Ufficio ha proceduto ad una revisione del calcolo del minimo di esistenza dell’escusso, portandolo a fr. 7'563,35 (invece di fr 3'628.--), in quanto ha aggiunto l’importo mensile degli alimenti dovuti all’ex-moglie, i costi di due trasferte al mese al suo domicilio di Carinzia (2'400 km + i relativi pedaggi) e il mantenimento della moglie casalinga in Austria, e ha aggiornato l’importo dei premi della cassa malati e incluso la franchigia. Il nuovo calcolo si presenta come segue:

 

                                         Guadagno del debitore                     fr.  7'500.--

 

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                                 fr.  1'200.--

                                         Alimenti dovuti                                   fr.  1'894.35

                                         Affitto                                                 fr.  1'400.--

                                         Cassa malati                                    fr.     308.--

                                         Franchigia CM                                  fr.     125.--

                                         Spese di trasferta                             fr.     200.--

                                         Pasti fuori domicilio                          fr.     240.--

                                         Trasferte Ticino/Carinzia                  fr.  1'116.--

                                         Economia dom. Austria                    fr.  1'080.--

                                         Totale                                                fr.  7'563.35

 

                                  D.   Con provvedimento 8 febbraio 2011 (doc. B), l’Ufficio ha riconosciuto nel calcolo del minimo d’esistenza dell’escusso fr. 6'120.-- a titolo di acconto iniziale (fr. 4'120.--) e per i mesi di febbraio e marzo 2011 (fr. 2'000.--), richiesti dal debitore per far fronte a spese per cure dentarie ammontanti complessivamente a fr. 12'350.--, da prelevare sulla somma di fr. 9'929,95 depositata presso l’Uffi­cio, corrispondente alla 13a mensilità e al bonus per il 2010 e alla quota pignorabile di gennaio 2011. L’Ufficio ha d’altronde deciso che quest’ultima quota (pari a fr. 1'911,20) sarebbe stata restituita al debitore in virtù del provvedimento del giorno prima (supra ad C) e che l’importo residuo di fr. 2'000.-- sarebbe stato depositato in attesa del conguaglio per le imposte alla fonte del 2010.

 

                                  E.   Con due ricorsi separati del 21 febbraio 2011, la procedente ha contestato sia il provvedimento del 7 febbraio, con un allegato impropriamente denominato “osservazioni” (ricorso n. 6/2011), sia quello dell’8 febbraio 2011 (ricorso n. 7/2011), in base a motivazioni che se del caso saranno riprese nei considerandi in diritto. L’escusso ha presentato osservazioni al secondo ricorso il 4 marzo 2011.

 

                                  F.   Con provvedimento 11 marzo 2011, l’Ufficio ha riconsiderato la sua decisione 7 febbraio, annullandola e preavvisando l’allesti­mento di un nuovo calcolo del minimo d’esistenza. Lo stesso giorno, l’Ufficio ha inoltre formulato osservazioni al secondo ricorso, chiedendone la reiezione.

 

 

Considerando

 

in diritto:

 

                                   1.   Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF, l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indu­gio alle parti e all’autorità di vigilanza. Se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3). Preso atto della decisione dell’Ufficio di riconsiderare il suo provvedimento del 7 febbraio 2011, e ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato, occorre quindi stralciare il ricorso n. 6/2011 dagli atti.

 

 

                                   2.   Nelle sue osservazioni al secondo ricorso, PI 1 chiede preliminarmente di verificare se il pignoramento non sia da annullare in virtù dell’art. 206 LEF, nella misura in cui il Bezirksgericht di __________ (A) lo ha dichiarato insolvente con decisione del 9 giugno 2010. Ora, un fallimento dichiarato all’estero da un tribunale competente esplica effetti in Svizzera solo dopo esservi stato riconosciuto tale ai sensi dell’art. 166 LDIP. Tali effetti, che sono poi quelli inerenti ad un fallimento pronunciato in Svizzera, tra cui si annovera la sospensione delle esecuzioni individuali (art. 206 LEF), non si producono prima della decisione di riconoscimento (art. 170 LDIP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 135 III 39, c. 2.4; 134 III 371 segg., c. 5.1.2), è escluso un riconoscimento pregiudiziale di un fallimento estero nell’ambito di una procedura giudiziaria svizzera. Nel caso concreto, a prescindere dal quesito di sapere se la sentenza 9 giugno 2010 del Bezirksgericht di __________ () possa davvero essere considerata come un decreto di fallimento giusta l’art. 166 LDIP e se il tribunale austriaco fosse internazionalmente competente, ovvero se PI 1 fosse domiciliato in Austria al momento in cui la sentenza è stata emanata, il resistente non allega né dimostra che la stessa sia stata riconosciuta in Svizzera a titolo principale. Essa è quindi irrilevante per l’esito dei ricorsi in esame.

 

 

                                   3.   Secondo il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC n. 68/2009, 6292 segg.), l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3; Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 ad art. 93). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.10.2, cons. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a).

 

                               3.1.   Nella fattispecie, la ricorrente contesta il carattere indispensabile delle cure dentistiche previste e il fatto che le stesse dovessero essere eseguite forzatamente ad inizio 2011, e ritiene che come minimo né la tredicesima mensilità né il bonus per l’anno 2010 devono essere utilizzati per saldare fatture che verranno emesse nel 2011.

 

                               3.2.   La ricorrente misconosce due circostanze rilevanti per l’esito del ricorso.

 

                                  a)   In primo luogo, la giurisprudenza non pone quale presupposto per l’inclusione di una spesa nel minimo d’esistenza dell’escusso la sua urgenza ma soltanto il suo carattere indispensabile dal punto di vista della garanzia di una vita decorosa per il debitore, segnatamente per quanto riguarda la sua salute. Pure dal profilo economico, non giova né al debitore né ai suoi creditori aspettare l’ultimo momento perché egli riceva cure che comunque sono indispensabili alla sua salute. Nel caso concreto, non è dubbio che i trattamenti effettuati dal dott. Fransioli già nel 2010 siano indispensabili, trattandosi di estrazione, di otturazioni e di posa di corone (cfr. doc. M).

 

                                  b)   In secondo luogo, la ricorrente misconosce il fatto che il trattamento ha già iniziato il 22 novembre 2010 (doc. M), motivo per cui l’Ufficio ha sospeso la distribuzione della tredicesima mensilità e del bonus per l’anno 2010 dopo aver ricevuto la prima fattura (di fr. 395,20) del 20 dicembre 2010 (cfr. incarto dell’Ufficio). In ogni caso, la cura è posteriore all’inizio della trattenuta salariale e quindi il suo costo può di principio essere computato integralmente nel minimo di esistenza dell’escusso. Inoltre, la tredicesima può essere versata al creditore solo dopo il suo incasso e solo nella misura in cui, sommata ai redditi maturati durante l’anno di pignoramento, supera il totale delle spese indispensabili dell’escusso per il medesimo periodo di riferimento (cfr. Ochs­ner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 20 ad art. 93; vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 4 ad art. 93). Compensazioni di spese indispensabili con redditi già incassati dall’Ufficio sono quindi possibili (cfr. DTF 112 III 19; Ochsner, op. cit., n. 35 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 32 ad art. 93), e anzi sono prescritte dalla ratio legis dell’art. 93 LEF. La ricorrente non contesta poi le condizioni di pagamento (un acconto iniziale di un terzo del costo complessivo e per il saldo acconti mensili di fr. 1000.--), che del resto sono ragionevoli e non inusuali, e determinano a carico del pignoramento in corso un costo di meno della metà dell’importo integrale preventivato.

 

                                   4.   Coerentemente con il principio di effettività delle spese computabili nel minimo di esistenza (supra cons. 3 i.f.), l’Ufficio ha disposto il pagamento dell’importo di fr. 6'120.-- direttamente allo studio dentistico e non al debitore. I dispositivi n. 1 e 2 del provvedimento impugnato vanno di conseguenza confermati.

                                         Il dispositivo n. 3 è invece diventato privo di oggetto con l’annul­lamento della decisione del 7 febbraio (cfr. cons. 1).

                                         Per quanto concerne infine il dispositivo n. 4, è prematuro, in assenza di una decisione dell’Ufficio in merito, pronunciarsi sulla destinazione di un’eventuale eccedenza dopo il pagamento del conguaglio delle imposte alla fonte.

 

                                   5.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, art. 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:                

                                   1.   Il ricorso n. 6/2011 è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto.

 

                                   2.   Il ricorso n. 7/2011 è respinto.

 

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. PA 1, ;

                                         – avv. PA 2, .

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.