Incarto n.
15.2011.30

Lugano

1° aprile 2011

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 11/16 marzo 2011 di

 

 

RI 1

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da

 

 

PI 1

rappr. daRA 1

 

 

 

viste le osservazioni:

- 25 marzo 2011 dello CO 1, __________;

- 29 marzo 2011 dell’CO 1, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nell’ambito delle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro RI 1 dallo PI 1 il, 1° marzo 2011 l'CO 1 ha determinato il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 3'200.30, sulla base del seguente conteggio:

 

                                              Minimo base                                  fr. 1200.00

                                              Locazione                                       fr.   700.00

                                              Cassa malati                                  fr.    360.30

                                              Trasferte + pasti fuori domicilio   fr.    440.00

                                              Cong. risc. + fr. CM                       fr.    150.00

                                              Spese med. + assi div.                 Fr.  350.00

 

 

 

                                     B.      Con ricorso 11/16 marzo 2011 RI 1 ha chiesto che nel calcolo del minimo di esistenza vengano considerati il minimo base, le spese di riscaldamento, le spese accessorie, le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro e le varie spese quali le spese mediche e farmaceutiche. Il ricorrente si è pure lamentato del fatto che l’Ufficio ha comunicato il pignoramento al proprio datore di lavoro.

.

 

 

 

                                     C.      Delle osservazioni 25 marzo 2011 dello PI 1 e 29 marzo 2011 dell’CO 1, entrambe chiedenti la reiezione del ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.

 

 

Considerato

 

in diritto:

 

 

                                     1.      Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

 

 

 

                                      2.      Nell’esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

 

 

 

                                     3.      Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

 

 

 

4.      RI 1 ha chiesto di considerare nella determinazione del suo minino di esistenza l’importo di base, le spese di riscaldamento, le spese accessorie, le spese di trasferta e le varie spese quali le spese mediche e farmaceutiche. A differenza però di quanto asserisce il ricorrente, tutte queste spese sono state conteggiate dall’Ufficio nella determinazione del suo minimo vitale, avvenuta il 1° marzo 2011. Il ricorso deve essere di conseguenza respinto.

 

 

 

5.      Il pignoramento di salario è in principio eseguito quando il debitore o il suo rappresentante è informato dall’ufficio che una parte del suo stipendio è colpito dal provvedimento esecutivo ed è avvertito esplicitamente sul divieto di disporne senza autorizzazione dell’ufficio, nonché sulle conseguenze penali ex art. 169 CP in caso d’inosservanza (cfr. art. 96 LEF). Siffatta dichiarazione dell’Ufficio (cosiddetta “Pfändungserklärung”, cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 2008., § 22 n. 53 p. 188 e § 23 n. 70 p. 211) è infatti elemento costitutivo dell’atto di pignoramento (cfr. DTF 112 III 15), atteso che affinché vi sia valido pignoramento di salario dovranno essere indicate espressamente le basi di calcolo della quota pignorabile (cfr. DTF 100 III 13 cons. 2; Amonn/Walther, op. cit., § 23 n.70 p. 211; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 76 p. 343). Quale misura “cautelare” (cfr. Titolo marginale agli art. 98 e ss. LEF) intesa ad assicurare il mantenimento del substrato esecutivo l’ufficio è tenuto a notificare -pena la responsabilità del Cantone ex art. 5 LEF nel caso l’omissione comportasse un danno ai creditori (Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 3 ad art. 98 e n. 10 ad art. 99)- al datore di lavoro (terzo debitore) l’avvenuto pignoramento di salario (CEF, sentenza 12.8.2009, inc. 15.2009.84). Il datore di lavoro sarà avvertito, conformemente all’art. 99 LEF, che l’importo pignorato potrà essere pagato validamente soltanto all’ufficio, cui dovrà essere versato mensilmente (cfr. formulario Mod. 10; Circolare n. 24/2003 del 4 dicembre 2003 di questa Camera; Amonn/Walther, op. cit., § 23 n. 71 p. 211; Vonder Mühll, op. cit, n. 44. ad art. 93). Per questi motivi quindi la decisione presa dall’Ufficio con il provvedimento impugnato è conforme a quanto previsto dalla LEF.

 

 

 

                                     6.      Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 17, 93, 96 e 99 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

1.             Il ricorso è respinto.

 

                                     2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

                                     3.       Intimazione a:

                                              - RI 1, __________;

                                               - RA 1, __________.

                                              Comunicazione all’CO 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.