Incarto n.
15.2011.38

Lugano

1° giugno 2011

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso n. 5/2011 presentato il 28 marzo 2011 da

 

 

RI 1, __________

 

e sul ricorso n. 6/2011 presentato il 4 aprile 2011 da

 

 

1.  RI 2 

2.  RI 3 

3.  RI 4  

4.  RI 5 

5.  RI 6 

6.  RI 7 

7.  RI 8 

8.  RI 9 

9.  RI 10 

tutti patrocinati dall’  PA 1 

 

entrambi contro l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 14 febbraio 2011 a favore del gruppo n. __________ nei confronti dell’escusso:

 

 

arch. PI 1, __________

 

viste le osservazioni 11 aprile 2011 della procedente A__________, __________, che ha aderito al primo ricorso, e 5 maggio 2011 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                   1.   Le procedure di ricorso in esame sono entrambe riferite allo stesso verbale di pignoramento e possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm, le cause congiunte conservando comunque la loro individualità, nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a).

 

 

                                   2.   Il 14 febbraio 2011, l’CO 1 ha pignorato, a favore del gruppo n. __________ (composto di 29 esecuzioni per oltre fr. 500'000.--), due automobili (una Jaguar stimata in fr. 7'000.-- e un’Audi stimata fr. 10'000.--) e i diritti dell’escusso in una successione. Dal verbale interno di pignoramento del 14 febbraio e del 31 marzo 2011 (doc. D allegato al secondo ricorso) risulta che l’escusso ha dichiarato di non percepire un salario fisso né altri introiti dalla sua attività professionale (quale architetto indipendente), nella misura in cui la sua situazione economica nel 2010 avrebbe corrisposto a quella dell’anno precedente, durante la quale egli avrebbe subito una perdita di fr. 79'411,25. Egli ha precisato di aver attualmente alle sue dipendenze quattro impiegati, di cui uno a tempo parziale, e di vivere grazie ai redditi della moglie (rendita vecchiaia del secondo pilastro di fr. 7'253.-- ed entrate di circa fr. 8'000.-- per la sua attività di gestione patrimoniale al servizio della società S__________ SA di __________). L’Ufficio ha d’altron­de rinunciato a pignorare il fondo n. __________ RFD di __________, siccome oberato da ipoteche e già oggetto di precedenti pignoramenti. Il fondo n. __________ RFD di __________, dove sorge la casa d’abitazione, è intestato alla moglie.

 

 

                                   3.   Il primo ricorrente chiede l’estensione del pignoramento al conto corrente dell’escusso presso la banca __________ e al suo conto corrente postale, nonché agli onorari che l’escusso deve ancora incassare, che sono elencati in una “proposta a garanzia degli stipendi” allestita dall’escusso il 14 agosto 2009 a favore dei suoi dipendenti, i quali in gran parte corrispondono ai qui ricorrenti (cfr. doc. allegati al primo ricorso). Gli autori del secondo ricorso affermano che l’escusso è titolare di conti anche presso __________ e __________.

 

                               3.1.   Se è vero, come rilevato dall’Ufficio nelle sue osservazioni, che l’escusso non ha menzionato tali attivi in sede di pignoramento, spettava comunque all’Ufficio procedere alle verifiche del caso, interpellando se necessario direttamente i terzi debitori (banche, posta, clienti, ecc.) in virtù dell’art. 91 cpv. 4 LEF, siccome appare molto verosimile che l’escusso, la cui attività professionale assume notevoli proporzioni – ha alle sue dipendenze quattro impiegati e, secondo le proprie dichiarazioni, paga un affitto mensile per il suo studio di oltre fr. 5'000.-- –, disponga di almeno un conto bancario e/o postale e vanti crediti verso committenti. Del resto, i documenti prodotti dai ricorrenti, pur non recenti, confermano indirettamente l’importanza della sua attività professionale. In presenza di fondati dubbi sull’attendibilità e la completezza delle dichiarazioni dell’escusso occorre che l’Ufficio espleti verifiche più approfondite (DTF 112 III 80; CEF 10 febbraio 2009 inc. 15.09.8, RtiD II-2009, 747 segg. n. 54c, cons. 2.2).

 

                               3.2.   Invero, l’Ufficio, interpellato dal patrocinatore degli autori del secondo ricorso in merito alla situazione reddituale dell’escusso, ha già iniziato tale verifica, acquisendo agli atti le tassazioni fiscali definitive per gli anni 2005-2007, le dichiarazioni d’imposta 2008 e 2009 e i conteggi dello studio (lavori in corso, entrate ed uscite) per gli anni 2008 e 2009 (cfr. fax 30 marzo 2011 nell’incarto dell’Ufficio). Ne risulta che l’escusso e la moglie hanno effettivamente dichiarato conti correnti presso quattro banche per un valore complessivo, al 31 dicembre 2009, superiore a fr. 300'000.-- (fax, a pag. 11). Inoltre, la contabilità del 2009 evidenzia sì un’eccedenza di costi di fr. 79'411,25 rispetto alle entrate, ma anche un importo di fr. 650'000.-- per lavori in corso (rimasto peraltro stabile dal 2008). Anche tenuto conto della perdita definitiva registrata per il cantiere di __________ SA a __________ segnalata dall’Ufficio nelle proprie osservazioni, i menzionati dati lascerebbero lo spazio per il pignoramento di alcuni crediti dell’escusso. I dati della sua situazione reddituale devono però essere attualizzati.

 

                               3.3.   In queste condizioni, occorre retrocedere l’incarto all’Ufficio perché proceda a richiamare dall’escusso la contabilità dello studio per gli anni 2010-2011, o almeno la distinta degli incassi, delle spese e delle fatture da incassare, nonché gli estratti completi dei suoi conti per il medesimo periodo. Nel determinare la pignorabilità dei suoi crediti verso clienti, si dovrà considerare quali spese professionali deducibili dai redditi lordi ai sensi dell'art. 93 LEF solo le spese correnti effettive (ad esclusione del rimborso di debiti, anche aziendali) ed indispensabili connesse con l'esercizio della sua professione. L’importo pignorabile andrà stabilito deducendo dall’im­porto mensile lordo medio dei redditi dell’escusso (compresi quelli esigibili non ancora incassati) le spese riconoscibili ai sensi dell’art. 93 LEF, stabilite in base alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), che comprendono, oltre al minimo di base per l’escusso e il coniuge, determinati supplementi privati (spese correnti per l’abitazione, premi AVS e della cassa malati, ecc.) e professionali (costi di affitto dei locali professionali, retribuzione dei dipendenti, spese di trasferta, di pasti fuori domicilio o di vestiario, ecc.) (cfr. CEF 10 febbraio 2009 citata sopra, cons. 2.4 e 3.2).

 

 

                                   4.   I ricorrenti, sia nel primo che nel secondo ricorso, chiedono che vengano pignorati i mobili che arredano l’ufficio dell’e­scus­so, il cui valore complessivo a nuovo supererebbe fr. 100'000.--. A mente degli autori del secondo ricorso, andrebbero lasciati all’e­scusso solo i mobili strettamente indispensabili alla sua attività professionale, commisurati al numero oggi ridotto di dipendenti, e sostituendo per di più i beni di marca con beni di medesimo valore d’uso ma di costo inferiore (giusta l’art. 92 cpv. 3 LEF).

 

                               4.1.   Nelle sue osservazioni, l’Ufficio rileva tuttavia di aver già pignorato il mobilio d’ufficio in precedenti pignoramenti eseguiti il 9 luglio 2009 (doc. 1) e il 25 febbraio 2010 (doc. 2) a favore di gruppi antecedenti.

 

                               4.2.   Invero, tale indicazione non figura nel verbale di pignoramento. Inoltre, l’Ufficio avrebbe dovuto accertare, previo un nuovo sopralluogo, se tutti i beni pignorabili attualmente presenti negli uffici dell’escusso sono già oggetto dei precedenti pignoramenti e se si può escludere un ulteriore pignoramento ai sensi dell’art. 110 cpv. 3 LEF. L’escusso dovrà poi anche spiegare su quale base ha calcolato il valore dell’attivo della ditta individuale indicato nella dichiarazione fiscale 2009 in fr. 650'000.-- (cfr. modulo 1: 29.2, a pag. 7 del fax 30 marzo 2011). L’esito degli accertamenti, seppure dovesse confermare l’impignorabilità degli attivi aziendali, dovrà infine essere menzionato nel verbale di pignoramento, come pure la decisione sull’impignora­bi­lità dell’immobile dell’escus­so.

 

 

                                   5.   In ultimo luogo, il primo ricorrente chiede che vengano pignorati i beni di lusso vari, i quadri e altri oggetti d’arte che arredano la casa d’abitazione dell’escusso. Gli autori del secondo ricorso formulano una richiesta analoga, precisando che il pignoramento andrebbe esteso anche ai vini e liquori pregiati che si trovano nella cantina dell’escusso nonché ai “mobili di design” particolarmente costosi che arredano la sua abitazione.

 

                               5.1.   A questo proposito, l’Ufficio osserva come le opere d’arte presenti al domicilio dell’escusso siano già state pignorate nell’ambi­to di precedenti procedure esecutive, ma siano state rivendicate dalla moglie in base ad una convenzione matrimoniale di separazione di beni del 21 aprile 1978; la relativa procedura giudiziaria è tuttora pendente alla Pretura d Mendrisio-Sud. L’Ufficio afferma anche di non sapere se a casa del debitore vi sia una collezione di vini e liquori di valore elevato.

 

                               5.2.   L’esistenza di una rivendicazione su oggetti pignorati in una precedente procedura esecutiva non impedisce in sé di pignorarli nuovamente a favore di un gruppo successivo, nella misura in cui il valore di stima dei beni supera l’importo totale delle pretese dei creditori facenti parte del gruppo precedente (art. 110 cpv. 3 LEF). Nel caso concreto, non vi sono nel verbale di pignoramento indicazioni in proposito. D’altronde, si deduce dalle osservazioni dell’Ufficio che non è stato proceduto ad un sopralluogo completo della casa dell’escusso. I ricorsi vanno pertanto accolti anche su questi punti e l’Ufficio è invitato a procedere al pignoramento pure presso l’abitazione dell’escusso e ad accertare se, e in quale misura, possano essere pignorati mobili, opere d’arte, vini e liquori.

 

 

                                   6.   I ricorsi vanno pertanto accolti nel senso dei considerandi.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 91, 93, 110 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

 

                                   1.   Il ricorso 28 marzo 2011 è accolto nel senso dei considerandi.

 

 

                                   2.   Il ricorso 4 aprile 2011 è accolto nel senso dei considerandi.

 

 

                                   3.   Di conseguenza, l’incarto è retrocesso all’CO 1 affinché proceda a completare il verbale di pignoramento del 14 febbraio 2011 seguendo le indicazioni di cui ai considerandi 3.3, 4.2 e 5.2.

 

 

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

                                   5.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – avv. PA 1, __________;

                                                                   – arch. PI 1, __________.

 

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.