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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 22 aprile 2011 di
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RI 1
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare da
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PI 1
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viste le osservazioni 9 maggio 2011 dell’Ufficio;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, il 1° marzo 2011, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato, secondo le indicazioni figuranti sulla domanda di esecuzione, in via __________ a __________;
che l’atto è stato consegnato al padre dell’escussa, il quale non ha interposto opposizione;
che con il ricorso in esame, RI 1 contesta la validità della notifica, facendo valere di essere domiciliata in Italia, di essere maggiorenne e di non aver autorizzato suo padre a ritirare l’atto esecutivo in questione;
che l’Ufficio ritiene che il centro degli interessi dell’escussa sia situato a __________, dove la stessa lavora presso il bar __________ grazie a un permesso di lavoro quale frontaliera;
che per determinarne il domicilio giusta l’art. 23 cpv. 1 CC, e pertanto il foro ordinario d'esecuzione ai sensi dell’art. 46 LEF, deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 46);
che normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la professione (Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2);
che per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 46), mentre per una persona che vive da sola il foro esecutivo può essere situato laddove lavora, qualora ci viva anche per la maggior parte del suo tempo (cfr. LGVE 1983 I n. 36, citata da Schmid, op. cit., n. 48 ad art. 46; in materia fiscale: DTF 125 I 56 segg., cons. 2);
che l’Ufficio si è fondata su quest’ultima giurisprudenza per notificare il precetto esecutivo a __________;
che lo stesso è tuttavia stato consegnato al padre dell’escussa al proprio domicilio e non presso il suo luogo di lavoro o di soggiorno settimanale;
che dalle informazioni assunte dalla Camera presso il controllo abitanti di __________ si evince che l’escussa ha risieduto nel comune presso i genitori a beneficio di un permesso di dimora B CE/ AELS dal 3 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010, data alla quale le è poi stato rilasciato un permesso per confinante G CE/AELS, per consentirle di svolgere l’attività di cameriera presso il Bar __________ a __________, dal momento che si era trasferita a __________ (VA) in Italia;
che al momento della notifica del precetto esecutivo, il 1° marzo 2011, l’escussa non risiedeva più presso i genitori;
che l’Ufficio non allega che RI 1 avesse in precedenza esplicitamente autorizzato il padre a ritirare atti esecutivi per suo conto;
che appare d’altronde superfluo verificare se il precetto avrebbe potuto o potrebbe essere notificato in un altro luogo a __________, siccome è assodato che l’escussa non risiede né lavora più in quel comune;
che il ricorso va pertanto accolto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 46 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullato il precetto esecutivo n. __________.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
– RI 1, __________ (I), per raccomandata internazionale con avviso di ricevimento (AR);
– PI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1, __________, per il tramite dell’Ufficio________________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.