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Incarto n. |
Lugano CJ/fp/fb |
In nome |
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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
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composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
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segretario: |
Jaques |
statuendo sul ricorso 15 giugno 2011 di
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RI 1 con indirizzo a N__________ (__________)
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contro |
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l’operato dell’CO 1, e meglio contro il precetto esecutivo n. __________ emesso nei confronti della ricorrente a richiesta di
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PI 1
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letti ed esaminati gli atti;
ricordato il decreto 20 giugno 2011, con il quale il Presidente della Camera ha conferito al ricorso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. In base alle indicazioni contenute nella domanda di esecuzione presentata il17 maggio 2011 da PI 1, l’CO 1, il 1° maggio 2011, dopo aver in un primo tempo rifiutato di dare seguito alla domanda, ritenendo che l’escutendo non fosse domiciliato a Lugano (cfr. doc. 14), ha emesso il precetto esecutivo n. __________ (doc. A) nei confronti di RI 1, indicato come domiciliato a Lugano, per l’incasso di fr. 26'629'051,30 oltre interessi e spese. Quale causa del credito sono state menzionate 6 cambiali, emesse a Ginevra il 25 marzo 2009 da W__________ LP, __________, pagabili a Lugano e garantite con avallo da RI 1.
B. Il 6 giugno 2011, il precetto esecutivo è stato notificato personalmente ad RI 1, che ha interposto immediata opposizione, al suo indirizzo di Lugano (A__________).
C. Il 15 giugno 2011, RI 1 ha presentato ricorso contro il summenzionato precetto esecutivo, allegando una violazione dell’art. 46 cpv. 1 LEF. Egli sostiene infatti di essere domiciliato in Francia, a N__________, e di venire a Lugano solo “saltuariamente, allorquando rientra dai suoi viaggi d’affari che lo portano frequentemente in giro per il mondo, per ricongiungersi alla moglie M__________, la quale risulta invece dimorante in Ticino da alcuni anni a questa parte”, presso l’appartamento nella A__________, locato al di lei nome. Il carattere occasionale della presenza dell’escusso a Lugano sarebbe confermata dall’attestazione 11 giugno 2011 della direzione del G__________, che gestisce i servizi offerti da A__________. In assenza di un domicilio a Lugano non vi sarebbe alcun foro esecutivo ordinario a norma dell’art. 46 cpv. 1 LEF. RI 1 contesta d’altronde l’esistenza di un foro speciale ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF. L’indicazione “Payable by B__________ Lugano” sulle cambiali non equivarrebbe per nulla alla designazione di Lugano quale luogo di pagamento – e conseguentemente come elezione di domicilio a norma dell’art. 50 cpv. 2 LEF – ma designerebbe B__________ Lugano quale trattario. In virtù degli art. 992 cpv. 3 e 1097 cpv. 3 CO, l’unico chiaro luogo di pagamento sarebbe quello di emissione (Ginevra). In ogni caso, il luogo di pagamento sarebbe inopponibile all’escusso, che ha sottoscritto gli effetti cambiari in qualità di semplice avallante.
D. Nelle sue osservazioni al ricorso, l’escutente chiede la reiezione del ricorso, facendo valere che la competenza dell’CO 1 sarebbe data sia nel caso in cui il domicilio effettivo di RI 1 fosse a Lugano (art. 46 cpv. 1 LEF) sia nella denegata ipotesi in cui fosse situato all’estero, in quanto il luogo di pagamento delle cambiali è comunque a Lugano (art. 50 cpv. 2 LEF). Per quanto attiene alla prima ipotesi, l’escutente contesta che gli elementi forniti dall’escusso (autocertificazione di domicilio, fatture di elettricità e di telefono riferite all’alloggio di N__________, luogo di ritrovo con i figli, domiciliati nel Regno Unito, durante le principali festività) dimostrino ch’egli risiede stabilmente in Francia. Determinante sarebbe piuttosto il luogo di domicilio della moglie. In ogni caso, non vi è dubbio che il luogo di pagamento delle cambiali sia Lugano, come confermato in ultimo luogo dal Tribunale federale in una sentenza del 30 agosto 2010 (doc. 8), ciò che, secondo la giurisprudenza, è sufficiente a radicare un foro esecutivo speciale giusta l’art. 50 cpv. 2 LEF anche nei confronti degli avallanti. La notifica del precetto esecutivo, seppur non avvenuta all’asserito domicilio estero dell’escusso, sarebbe comunque da considerare efficace, dal momento ch’egli è venuto a conoscenza dell’atto e ha avuto modo d’interporre opposizione.
E. L’CO 1, nelle proprie osservazioni, postula la reiezione del ricorso, ritenendo corretta l’emissione del precetto esecutivo al foro speciale dell’art. 50 cpv. 2 LEF.
F. Sulla replica e la duplica presentate dalle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto:
1. La tempestività del ricorso non è contestata ed è comunque manifesta: il ricorso è stato inoltrato il 15 giugno 2011, ovvero meno di 10 giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 6 giugno. Sono pure tempestive le osservazioni dell’escutente, inoltrate il 7 luglio 2011, mentre il ricorso le è stato comunicato il 27 giugno (cfr. doc. 2 e art. 10 cpv. 1 LPAmm, per il rinvio dell’art. 5 cpv. 1 LPR). Non vi sono contestazioni per quanto concerne la replica e la duplica. La produzione del doc. L con la replica è però inammissibile, siccome tale atto avrebbe già potuto essere prodotto con il reclamo (cfr. ordinanza 19 luglio 2011); si tratta ad ogni modo di un documento irrilevante per il giudizio, dal momento che per la determinazione del luogo di pagamento conta solo il testo delle cambiali, peraltro chiarissimo (cfr. infra ad 3).
2. Giusta l’art. 46 cpv. 1 LEF, il debitore dev’essere escusso al suo domicilio, nozione che fa riferimento a quella omonima dell’art. 23 cpv. 1 CC.
2.1. Per determinare il foro ordinario d'esecuzione occorre quindi stabilire il luogo dove il debitore risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi (Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 14 ad art. 18, n. 40 ad art. 46). Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 33 ad art. 46), ovvero il luogo dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali, e non il luogo dove viene svolta la professione (Schmid, op. cit., n. 40, 43 e 44 ad art. 46; CEF 14 maggio 2008, inc. 15.08.12, cons. 2). Per un debitore sposato, determinante è in linea di massima il luogo dove vive la famiglia e non il luogo di lavoro (DTF 96 II 166; Schmid, op. cit., n. 49 ad art. 46).
2.2. Nel caso concreto, in applicazione di questi principi, il domicilio del ricorrente – e pertanto il foro esecutivo ordinario – risulta situato a Lugano, dove la moglie risiede ed è domiciliata da diversi anni, e con la quale l’escusso si ricongiunge al rientro dai suoi viaggi d’affari che lo portano frequentemente in giro per il mondo. Il fatto che le sue permanenze a Lugano possano essere saltuarie (cfr. doc. F) non è rilevante, perché secondo le proprie affermazioni egli è spesso assente per viaggi d’affari in tutto il mondo. È per contro determinante che il suo punto di riferimento sia presso la moglie a Lugano. Tale evidenza non è sovvertita dai documenti prodotti con il ricorso. L’autocertificazione di cui al doc. C, rilasciata il 14 giugno 2011, quindi un giorno prima dell’inoltro del ricorso e otto dopo la notifica del precetto esecutivo a Lugano, non ha valore probatorio, dovendosi assimilare ad una semplice dichiarazione di parte. Il passaporto (doc. B) fornisce un’indicazione di tipo amministrativo che in sé non è decisiva (Schmid, op. cit., n. 36 ad art. 46), ma soprattutto è del tutto inattuale, giacché il documento è stato rilasciato il 16 ottobre 2001. Le fatture di telefono (doc. D) e di elettricità (doc. E), oltre che riferirsi in gran parte a spese di abbonamento, non possono attestare chi effettivamente risiede nell’alloggio di N__________ né per quanto tempo, ciò che il ricorrente avrebbe dovuto chiarire producendo testimonianze scritte in merito alle sue effettive permanenze in Francia. Il fatto poi che i figli, comunque maggiorenni e indipendenti, siano domiciliati nel Regno Unito non avvalora per niente le allegazioni dell’escusso, specie se si considera che le allegate riunioni famigliari in Francia non sono state documentate. Infine, non è neppure determinante l’indicazione dell’ufficio controllo abitanti di Lugano, riferita dall’escutente nelle osservazioni (p. 5 ad 11/a), secondo cui l’appartamento di Lugano verrebbe utilizzato dall’escusso quale residenza secondaria, mentre il suo domicilio si troverebbe a N__________: come già menzionato, le attestazioni amministrative hanno valore indiziario e diventano rilevanti solo se corroborate da altri indizi oggettivi di stesso segno. Nella fattispecie, il ricorrente non ha però nemmeno allegato le ragioni che giustificherebbero di considerare N__________ come il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi, mentre tale circostanza risulta evidente per quanto riguarda Lugano, dove risiede ed è domiciliata sua moglie. Già per questi motivi, il ricorso va respinto.
3. A titolo abbondanziale, occorre d’altronde ricordare che dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il luogo di pagamento indicato in una cambiale è sufficiente a fondare un foro speciale d’esecuzione a norma dell’art. 50 cpv. 2 LEF (DTF 119 III 56-7, cons. 2f; 89 III 4; 86 III 82-3, cons. 2; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 45 ad art. 50; Schüpbach, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 12 ad art. 50), non solo nei confronti dell’emittente (traente) e dell’accettante (trattario), ma anche nei confronti degli altri obbligati, compreso l’avallante (DTF 89 III 4; Schmid, op. cit., n. 37 ad art. 50). Ora, la dicitura “Payable by BSI Lugano” sulle cambiali invocate dall’escutente quale titolo di credito indica senza alcun dubbio un luogo di pagamento, come esplicitamente confermato dal Tribunale federale nella sua sentenza del 30 agosto 2010 (doc. 8, pag. 9 i.f.). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i titoli cambiari sono del tutto chiari, anche sulla questione del luogo di pagamento: sono cambiali ai sensi dell’art. 991 CO, tratte sulla stessa traente (W__________ LP), all’ordine di O__________ SA presso B__________ Lugano (con a tergo una girata a favore di __________, che ha poi ceduto i titoli all’escutente). L’interpretazione del ricorrente, secondo cui le cambiali sarebbero invece tratte su B__________, travisa completamente il senso della sentenza federale ed è comunque del tutto insostenibile, dato che i titoli sono sottoscritti da W__________ LP e contengono il mandato a sé stesso (“we pay”), in conformità dell’art. 993 cpv. 2 CO, di pagare l’importo indicato a O__________ SA. Si giungerebbe del resto allo stesso risultato pur volendo seguire la ricorrente e far riferimento all’art. 992 cpv. 3 CO, a tenore del quale, in mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario (B__________ secondo il ricorrente) si reputa luogo del pagamento (Lugano nella fattispecie). Non è d’altronde necessario esaminare se, qualora l’escusso fosse stato ritenuto domiciliato in Francia, la notifica avrebbe potuto essere fatta presso l’appartamento di Lugano, perché l’escusso, nel ricorso, si è limitato a contestare il foro e non le modalità di notifica, ciò che ha confermato in sede di replica (p. 6-7 ad 7). In ogni caso, il precetto esecutivo è giunto nelle mani dell’escusso, che ha avuto modo d’interporre opposizione. Non si potrebbe quindi giustificare una nuova notifica (DTF 128 III 103; CEF del 14 gennaio 2004, inc. 15.03.200, RtiD II-2004 725-6 n. 77c), stante il divieto del formalismo eccessivo (DTF 112 III 84-5 cons. 2/b).
4. Il ricorso va pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 46 cpv. 1, 50 cpv. 2 LEF, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a: – avv. PA 1, __________;
– avv. PA 2, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.