Incarto n.
15.2011.81

Lugano

19 settembre 2011

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Bozzini e Epiney-Colombo

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 13 settembre 2011 di

 

 

RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 14 luglio 2011 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da

 

 

PI 1  

 

viste le osservazioni preliminari presentate il 13 settembre 2011 dall’CO 1;

 

 

esaminati atti e documenti

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che può essere formulato ricorso all'autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento unicamente per ragioni formali (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a ed., Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando:

 

                                         –   l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);

 

                                         –   l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

 

                                         –   è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;

 

                                         –   la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutiva;

 

                                         –   l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione territorialmente incompetente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2);

 

                                         che per questioni di merito, da sollevare in sede di rigetto dell’opposizione, la via del ricorso è invece preclusa;

 

                                         che nel caso concreto la ricorrente allega unicamente questioni di merito, ossia la pretesa omissione da parte dell’escutente di dedurre “la deduzione di coordinamento” dalle pretese poste in esecuzione;

 

                                         che siffatta censura non può essere esaminata nell'ambito della procedura di ricorso ex art. 17 LEF dinanzi all'autorità di vigilanza per carenza di competenza materiale;

 

                                         che la comminatoria di fallimento in esame è per il resto conforme alle norme di diritto esecutivo;

 

                                         che il ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

 

                                         che visto il carattere manifestamente infondato dell’impugnazio­ne e il suo logico esito, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza preventiva notificazione alla controparte;

 

 


Richiamati gli art. 17, 20a, 166 LEF; 61, 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – PI 1, __________.

 

                                         Comunicazione all’CO 1.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.