Incarto n.
15.2011.82

Lugano

27 settembre 2011

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 9 settembre 2011 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’incanto avvenuto il 25 luglio 2011 nel fallimento di

 

 

PI 1  

rappr. dall’CO 1 nella sua qualità di amministratore del fallimento

 

procedura che concerne anche l’aggiudicatario del bene rivendicato dal ricorrente

 

 

E__________, __________

 

 

viste le osservazioni 16 settembre di E__________ e 21 settembre 2011 dell’CO 1;

 

esaminati atti e documenti;

 

 

 

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che il ricorrente pretende di aver acquistato in occasione dell’asta del 25 luglio 2011, oltre al quadro elettrico 63A indicato sul verbale d’incanto, due quadri elettrici secondari;

 

                                         che l’Ufficio sostiene invece di aver aggiudicato separatamente il quadro elettrico secondario a E__________ (con la precisazione che contrariamente a quanto pubblicato nell’avviso d’incanto, i quadri secondari non erano due bensì uno solo);

 

                                         che come si evince dal suo scritto 26 agosto 2011 all’CO 1 (doc. E), il ricorrente ha saputo dell’aggiudicazione del quadro secondario al più tardi a quella data;

 

                                         che il ricorso è quindi tardivo, in quanto è stato inoltrato solo il 9 settembre 2011, ovvero dopo la scadenza del termine di ricorso, stabilita dai combinati art. 132a cpv. 2 e 17 cpv. 2 LEF in 10 giorni “dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto contestato e poteva conoscere i motivi d’impugnazione”;

 

                                         che in ogni caso, anche se fosse stato tempestivo il ricorso sarebbe dovuto essere respinto, nella misura in cui il verbale d’in­canto, allegato alla ricevuta relativa al prezzo di aggiudicazione pagato dal ricorrente (doc. B), indica con ogni chiarezza che RI 1, oltre agli oggetti registrati nell’inventario con i numeri 3, 4 e 5, ha acquistato solo il “quadro elettrico 63A” (n° 17 – recte: 7 – nell’inventario), e non anche il “quadro secondario da cantiere (2 pz)”, a cui l’inventario attribuisce il numero 20, aggiudicato invece a E__________ per fr. 130.-- (cfr. verbale d’incanto originale, acquisito d’ufficio agli atti);

 

                                         che del resto risulta già dall’avviso d’incanto (doc. A) il fatto che i due quadri elettrici sarebbero stati posti all’asta separatamente, siccome essi sono stati indicati con l’inserzione framezzo di un punto virgola;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 


Richiamati gli art. 17, 20a, 132a LEF; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Intimazione a:  – RI 1, __________;

                                                                   – E__________, __________.

                                                                           

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.