Incarto n.
15.2011.86

Lugano

9 gennaio 2012

EC/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Cassina, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 27 settembre 2011 di

 

 

  RI 1 

 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1 e meglio contro la richiesta di informazioni del 21 settembre 2011 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ promosse contro

 

 

PI 1, __________

 

 

da

 

 

1. PI 2   

2. PI 3   

3. PI 4    

4. PI 5   

rappr. da: RA 1 

5. PI 6   

rappr. da: RA 2 

6. PI 7   

rappr. da: RA 3 

 

 

 

viste le osservazioni 17 ottobre 2011 dell’CO 1, __________;

 

 

esaminati atti e documenti;

ritenuto

 

 

in fatto:

 

 

                                     A.      Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 22 marzo 2011 l’CO 1 ha pignorato un’autovettura Porsche 911 Carrera, una cartella ipotecaria di nominali fr. 200'000.00 gravante in I° grado la particella n. __________ RFD di __________. Il 24 maggio 2011 ha completato il pignoramento e pignorando la part. n. __________ RFD di __________. Lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato all’avv. RI 1 di aver saputo che circa due anni addietro egli si è occupato quale notaio della vendita della part. n. __________ RFD di __________, allora di proprietà del debitore. Stante la scarsa collaborazione dell’escusso, in vista di poter reperire ulteriori beni pignorabili, l’Ufficio ha chiesto al ricorrente di volergli indicare “le modalità esatte dei versamenti del prezzo di acquisto e delle eventuali prestazioni dovute” all’escusso.

 

 

                                     B.      Il 25 maggio 2011 l’avv. RI 1 ha chiesto alla Camera per l’avvocatura e il notariato del Tribunale di appello (in seguito: CAN) se potesse fornire all’Ufficio le informazioni richieste.

 

 

                                     C.      Con scritto 30 maggio 2011 la CAN ha comunicato al ricorrente di non essere abilitata a fornire consulenza giuridica e gli ha ricordato che in base all’art. 5 LN il notaio è tenuto al segreto professionale, salvo se ne sia dispensato da tutte le parti contraenti, oppure quando la legge richieda un’iscrizione nei pubblici registri od una comunicazione ad altre autorità; rimane riservato l’obbligo di testimoniare nei limiti consentiti dalla legge civile e penale.

 

 

                                     D.      Il 3 giugno 2011 l’avv. RI 1 ha quindi comunicato all’Ufficio che secondo quanto indicatogli dalla CAN non gli sarebbe possibile fornire le informazioni richieste.

 

 

                                     E.      Il 21 settembre 2011 l’Ufficio ha nuovamente sollecitato il ricorrente a fornirgli le indicazioni richieste, osservando che essendosi svolta l’operazione di compravendita con un ragguardevole utile in un momento in cui erano pendenti domande di pignoramento e pignoramenti da completare a carico dell’escusso, si potrebbe ipotizzare il reato di occultamento di beni pignorabili, la cui realizzazione avrebbe potuto condurre alla liquidazione integrale delle posizioni aperte presso l’ufficio di esecuzione.

 

 

F.            Con ricorso 26 settembre 2011 l’avv. RI 1 ha postulato l’annullamento del provvedimento 21 settembre 2011 in quanto egli non detiene più alcun bene del debitore, l’attività di notaio è coperta dal segreto professionale ed il notaio, benché pubblico ufficiale, non potrebbe essere parificato ad un’autorità nel senso dell’art. 91 cpv. 5 LEF.

 

 

                                     G.      Con osservazioni 17 ottobre 2011 l’CO 1 si è opposto al gravame argomentando che l’obbligo di informare si estenderebbe anche alle categorie di persone che sottostanno al segreto professionale. L’applicabilità dell’art. 91 cpv. 5 LEF alla figura professionale del notaio sarebbe data dalla sua qualifica quale pubblico funzionario (art. 1 LN). Gli organi d’esecuzione potrebbero richiedere a terzi di indicare loro i beni di cui l’escusso è avente diritto economico anche, in vista di eventuali azioni revocatorie, per il cosiddetto periodo sospetto.

 

Considerato

 

in diritto:                    1.      Il debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv. 1 cifra 2 LEF).

 

 

                                     2.      Nell’eseguire un pignoramento, l’Ufficio di esecuzione ha l’obbligo di essere attivo e di ricercare eventuali tracce o indizi dell’esistenza di diritti patrimoniali di cui l’escusso sia il titolare, il titolare apparente o l’avente diritto economico (STF 27 novembre 2002 [7B.212/2002], cons. 2.1, con rif.), almeno nei casi in cui vi sono indizi che questi beni esistono (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, 2° ed., Basilea 2010, n. 12 e 13 ad art. 91; CEF 1. agosto 2004 [15.04.84]). Il debitore è tenuto ad informare l’Ufficio in modo esaustivo e senza restrizioni (art. 91 cpv. 1 LEF; Jeandin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 10 ad art. 91) e lo stesso vale per i terzi (art. 91 cpv. 4 LEF) e per le autorità (art. 91 cpv. 5 LEF).

 

 

                                     3.      Giusta l’art. 91 cpv. 4 e 5 LEF i terzi e le autorità che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno lo stesso obbligo d’informare del debitore, ovvero sono tenuti ad indicare, sino a concorrenza di quanto necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i beni del debitore da essi detenuti e tutti i crediti che il debitore vanta nei loro confronti, nella misura in cui hanno un valore patrimoniale. L’obbligo d’informazione del debitore, dei terzi e delle autorità si estende anche ai redditi e ai beni del primo situati all’estero nella misura in cui tale informazione sia necessaria per stabilire l’eccedenza disponibile ai sensi dell’art. 93 LEF, nonché alle transazioni anteriori all’esecuzione del pignoramento intervenute durante il periodo sospetto degli art. 286 a 288 LEF (Lebrecht, op. cit., n. 15 e 25 ad art. 91; Jeandin, Commentaire romand de la LP, n. 10, 15 e 17 ad art. 91, con rif.).

 

 

                                     4.      L’obbligo di informare dei terzi riguarda anche le persone tenute al segreto professionale quali gli avvocati (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 24 ad art. 91). Nelle autorità ai sensi del cpv. 5 dell’art. 91 LEF rientrano sia autorità federali che cantonali o comunali (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 1999, n. 60 ad art. 91). Autorità sono gli organi amministrativi che esercitano la funzione amministrativa, ovverossia i funzionari e gli altri agenti dello Stato nonché le altre autorità o organizzazioni indipendenti dell’amministra-zione e che espletano dei compiti di diritto pubblico affidategli dalla Confederazione, da un cantone o da un comune: queste ultime possono essere delle persone di diritto privato alle quali sono stati delegati dei compiti di diritto pubblico (Gilliéron, op. cit., n. 61 ad art. 91). Nel Canton Ticino il notaio è un pubblico funzionario incaricato di ricevere e conservare tutti gli atti per i quali la legge o la volontà delle parti richiedono la forma autentica (art. 1 cpv. 1 LN): esso è quindi un’autorità ai sensi della LEF. Ne consegue che l’avv. RI 1 – passata in giudicato la presente decisione - è tenuto a fornire all’CO 1 le informazioni richiestegli e di cui egli è venuto a conoscenza sia nella sua funzione di pubblico notaio (art. 91 cpv. 5 LEF) che in quella di avvocato (art. 91 cpv. 4 LEF). Questo innanzitutto perché il trapasso della proprietà della part. n. 1095 RFD di Cademario è avvenuto il 5 agosto 2008, quando contro l’escusso erano già pendenti varie domande di pignoramento. Inoltre anche in riferimento alle esecuzioni oggetto della presente procedura non risultano ancora essere trascorsi i cinque anni previsti all’art. 288 LEF per il caso di dolo (cfr. lo scritto 21 settembre 2011 dell’UE di Lugano, rimasto incontestato).

 

 

                                     5.      Da quanto precede discende che il ricorso è respinto.

                                              Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 4 e 5, 93, 286 a 288 LEF; art. 1 cpv. 1 LN; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

 

 

pronuncia:

 

 

1.             Il ricorso è respinto.

 

                                     2.      Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

                                     3.       Intimazione a:

                                              -    avv. RI 1, __________;

                                              -PI 1, __________;

                                              -PI 2, __________;

                                              -PI 3, __________;

                                              -PI 4, __________;

                                              -RA 1, __________;

                                              -    RA 2, __________;

                                              -RA 3, __________.

 

                                              Comunicazione all’CO 1, __________.

 

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.