Incarto n.
15.2011.92

Lugano

24 novembre 2011

CJ/fp/lw

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 21 settembre 2011 di

 

 

RI 1

rappr. dal socio gerente A__________, __________

 

 

contro

 

 

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 25 ottobre 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

 

 

PI 1

patrocinata dall’ PA 1

 

viste le osservazioni 20 ottobre 2011 dell’CO 1, notificate alle parti l’8 novembre;

 

esaminati atti e documenti;

 

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

 

                                         che PI 1 procede esecutivamente contro RI 1 per l’incasso di fr. 1’926,05 oltre interessi e spese;

 

                                         che l’CO 1 ha emesso la comminatoria di fallimento il 25 ottobre 2010;

 

                                         che il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha poi decretato il fallimento dell’escussa il 9 settembre 2011;

                                         che quest’ultima, con reclamo 20 settembre, ne ha chiesto l’annullamento, affermando di non aver ricevuto né la comminatoria di fallimento né la citazione all’udienza di fallimento;

 

                                         che con ordinanza 19 ottobre, il Presidente della Camera ha trasmesso il reclamo all’CO 1 quale ricorso (ai sensi dell’art. 17 LEF) contro la comminatoria di fallimento, chiedendone una verifica delle modalità di notifica;

 

                                         che il 20 ottobre 2011, l’Ufficio ha trasmesso alla Camera una dichiarazione della Polizia comunale di________, che conferma l’avvenuta notifica della comminatoria il 1° dicembre 2010 nelle mani del socio gerente dell’escussa, A__________, come peraltro indicato sull’atto stesso;

 

                                         che la forma qualificata di notificazione – espressamente imposta dal legislatore per il precetto esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e la comminatoria di fallimento (art. 161 cpv. 1 LEF) – esige la consegna dell'atto esecutivo da parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è legittimato a ricevere l'atto, essendo decisiva la dazione fisica (Wüthrich/Schoch, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12–13 ad art. 72 LEF);

 

                                         che la prova dell’avvenuta regolare notificazione del precetto esecutivo spetta all’ufficio di esecuzione (DTF 120 III 118, cons. 2; Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 14 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 18 ad art. 72);

 

                                         che come pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC, l'atto esecutivo (precetto o comminatoria) costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (DTF 120 III 118, cons. 2; DTF 117 III 13, cons. 5c; CEF 30 agosto 2002 [15.02.93], cons. 2a);

 

                                         che la controprova non è soggetta ad alcuna forma speciale (art. 9 cpv. 2 CC), dovendo essa essere ammessa già quando siano dati fondati motivi per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno 1986 dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988, p. 231 cons. 2);

                                         che nella fattispecie risulta sia dalla stessa comminatoria sia dalla conferma scritta del 20 ottobre 2011 che l’atto è stato personalmente consegnato al socio gerente dell’escussa;

                                         che quest’ultimo non ha allegato – e ancor meno reso verosimile – alcuna circostanza oggettiva che potesse far dubitare dell'affidabilità del contenuto di questi documenti;

                                         che in particolare l’affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe provveduto a pagare il credito se fosse tempestivamente venuta a conoscenza della comminatoria di fallimento è contraddetta dal fatto che dopo la presentazione del reclamo essa comunque nulla ha versato alla procedente;

 

                                         che il ricorso va pertanto respinto;

 

                                         che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

Richiamati gli art. 17, 20a, 161 LEF; 9 CC; 61, 62 OTLEF;

 

pronuncia:                    

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

3.Intimazione a:

                                         –    RI 1, c/o __________, __________;

                                         –   avv. PA 1, __________.

 

                                          Comunicazione all’CO 1.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                                Il segretario

 

 

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.