Incarto n.
15.2012.104

Lugano

5 novembre 2012

CJ/fp/fb

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

 

 

 

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

 

segretario:

Jaques

 

 

statuendo sul ricorso 9 settembre 2012 di

 

 

 RI 1 

 

 

contro

 

 

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 30 agosto 2012 nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

 

 

 PI 1  

patrocinato dall’avv.  PA 1 

 

viste le osservazioni 20 settembre 2012 di PI 1 e 25 settembre 2012 dell’CO 1;

 

 

ritenuto

 

 

in fatto:

                                  A.   PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso di un credito di fr. 2'740.-- oltre interessi dal 6 aprile 2011.

 

 

 

                                  B.   Il 9 febbraio 2012, l’CO 1 allestiva il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:

 

                                         Guadagno

                                         Debitore/debitrice                             fr.  5'206.--

                                         coniuge                                             fr.         0.--

                                                                                                  fr.  5'206.--

 

                                         Minimo di esistenza

                                         Importo di base                                 fr.  1'200.--

                                         Figli minorenni                                  fr.         0.--

                                         Affitto                                                fr.         0.--

                                         Riscaldamento                                  fr.     150.--

                                         Cassa malati                                     fr.     344.--

                                         Alimenti                                             fr.         0.--

                                         Trasferte                                           fr.       50.--

                                         Totale                                                fr.  1'744.--

 

                                         Trattenuta:                                        fr. 3'806.-- (recte: fr. 3'462.--)

 

                                          Osservazioni: l’importo pignorato è limitato a CHF 1'962.44 mensile in quanto la rendita AVS non è pignorabile.

 

 

                                  C.   Con ricorso 27 febbraio 2012 l’escusso si è aggravato una prima volta contro tale calcolo, rimproverando all’Ufficio di aver omesso di considerare che nella rendita AVS mensile, pari a fr. 3'244.--, sono incluse le rendite per figli, pari a complessivi fr. 1’442.--, e chiedendo di considerare il minimo di base per il figlio minorenne e la figlia maggiorenne agli studi, nonché la pigione e la rendita di fr. 3'500.-- ch’egli sostiene di versare alla moglie e ai figli per il loro mantenimento.

 

 

                                  D.   Con sentenza 23 marzo 2012 (inc. 15.2012.39), la scrivente Camera ha respinto il ricorso, ritenendo che il diritto alle rendite per figli spetta in linea di massima all’assicurato (ovvero in concreto all’escusso) e che il ricorrente non aveva dimostrato di pagare un affitto né che gli alimenti che la moglie ha dichiarato di ricevere fossero indispensabili per il mantenimento della medesima e dei figli ai sensi dell’art. 93 LEF. La Camera ha però riservato la facoltà per l’escusso di chiedere una revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF), producendo i documenti necessari ad accertare i redditi della moglie e a stabilire il suo minimo di esistenza.

 

                                  E.   Il 30 marzo 2012, l’Ufficio ha spedito il verbale di pignoramento alle parti, che riporta testualmente il calcolo del minimo di esistenza, ad eccezione dell’”eccedenza mensile pignorabile”, correttamente calcolata in fr. 3'462.--, ma comunque ridotta alla cifra di fr. 1'962.-- (pari all’importo mensile della rendita LPP, di fr. 5'887,30 per trimestre) già determinata in precedenza, per l’effetto dell’impignorabilità della rendita AVS.

 

 

                                  F.   Con sentenza 6 giugno 2012 (inc. 15.2012.54), la scrivente Camera ha dichiarato inammissibile un secondo ricorso presentato dall’escusso il 10 aprile 2012, ordinandone la trasmissione all’Uf­ficio quale istanza di revisione del calcolo del minimo d’esisten­za di PI 1, unitamente agli atti prodotti dalle parti. La Camera ha ricordato in tale occasione che nel minimo di esistenza può essere considerata soltanto la parte degli alimenti versati dall’escusso che corrisponde al minimo di esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF non coperto da propri redditi. È quindi stato ingiunto all’Ufficio di determinare il minimo di esistenza di moglie e figlio dell’e­scus­so, prevalendosi a tal scopo dell’assistenza dell’ufficio d’esecuzione del domicilio della moglie.

 

 

                                  G.   Il 13 giugno 2012, l’Ufficio ha chiesto l’assistenza del Betrei-   bungsamt Muri, che con scritto del 14 giugno l’ha informato che la moglie dell’escusso aveva traslocato a __________. L’CO 1 ha quindi chiesto l’intervento del Betreibungsamt __________, che con una prima decisione del 26 giugno ha stabilito il minimo di esistenza della moglie e del figlio dell’e­scus­so in fr. 4'436,90 e ha accertato l’inesistenza di beni pignorabili, essendo il mobilio arredante l’appartamento ritenuto impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF e l’autovettura di proprietà della B__________ GmbH.

 

 

                                  H.   Il 12 luglio 2012, l’CO 1 ha chiesto al Betreibungs­amt __________ di procedere all’interrogatorio del figlio dell’escusso, __________ (nato il 28 aprile 1994) e di allestirne il minimo di esistenza. Ha inoltre chiesto la produzione di tutti i giustificativi delle spese di entrambe le persone e degli alimenti (di fr. 1'514.--) versati dal Canton Nidwalden e ad appurare come la moglie riesce, senza entrate, a pagare un affitto di fr. 1'950.-- e a garantire la manutenzione dei tre veicoli iscritti a nome della ditta, i cui bilanci per gli anni dal 2009 al 2011 sono stati richiesti.

 

                                    I.   Con decisione 11 agosto giunta all’CO 1 il 14 agosto, il Betreibungsamt __________ ha stabilito il minimo d’esistenza del figlio dell’escusso in fr. 991.--, a prescindere dai premi della cassa malati obbligatori, pari a fr. 76,20, in quanto sono pagati dalla madre. Ha accertato che lo stesso, che frequenta la scuola cantonale di __________ (AG), non ha redditi né altri beni se non un conto postale, con un saldo di circa fr. 200.-- al momento del pignoramento. La moglie dell’escusso, S__________, è d’altronde stata nuovamente sentita e ha dichiarato che le spese di manutenzione dei veicoli, di cui uno (la Jeep __________) non apparterebbe più da tempo alla B__________ GmbH, erano appena coperte dagli utili di quest’ultima, i quali per ora non permetterebbero quindi il versamento di un salario a suo favore. La società sarebbe attiva sotto la sua (nuova) forma attuale solo da gennaio 2012, sicché un miglioramento della su attività sarebbe da aspettare nei prossimi mesi. S__________ si manterrebbe attualmente grazie al sostegno finanziario del figliastro. Infine, la moglie dell’escusso è stata invitata a produrre la contabilità della società, comprese le indicazioni sulle entrate ed uscite e gli attivi degli ultimi sei mesi, ciò che ha fatto limitatamente alla contabilità.

 

 

                                  L.   Il 30 agosto 2012, in base agli accertamenti eseguiti dal Betreibungsamt __________, l’Ufficio ha allestito un nuovo calcolo del minimo vitale, aggiungendo un importo di fr. 3'500.-- a titolo di alimenti versati alla moglie e al figlio, sicché il minimo di esistenza, pari a fr. 5'244.--, supera il reddito (di fr. 5'206.--). Di conseguenza, l’Ufficio ha, il giorno stesso, revocato il pignoramento e comunicato all’escutente che una volta trascorso il termine di ricorso contro il nuovo provvedimento avrebbe provveduto a rilasciare un attestato di carenza di beni e a restituire all’escusso l’importo pignorato.

 

 

                                  M.   Con il ricorso in esame, l’escutente si lamenta dell’obbligo fattogli di esprimersi in lingua italiana e lamenta la durata, secondo lui eccessiva, della procedura e del fatto che non si sia tenuto conto delle informazioni e documenti, anche fotografici, da lui fornite sul commercio di antichità “__________” che gestirebbe la moglie dell’escusso, in particolare al mercatino di Zurigo.

 

 

                                  N.   Delle osservazioni della controparte e dell’UEF di Bellinzona si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

 

 

Considerando

 

in diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), i ricorsi contro provvedimenti emanati da organi di esecuzione e fallimenti ticinesi devono essere redatti (o tradotti) in lingua italiana. La norma rientra nella competenza organizzativa lasciata ai Cantoni dal diritto federale (cfr. art. 20a cpv. 3 LEF e DTF 124 III 205).

 

 

                                   2.   Il ricorrente lamenta la durata, secondo lui eccessiva, della procedura. In realtà, l’Ufficio ha diligentemente messo in atto gli accertamenti richiesti dalla Camera con la sentenza 6 giugno 2012, i quali hanno necessitato l’interrogatorio della moglie e del figlio dell’escusso in via rogatoria (cfr. supra ad G-L). La censura non è quindi fondata e comunque è irrilevante in questa sede, siccome l’Ufficio ha emesso la nuova decisione richiesta dalla Camera.

 

 

                                   3.   Il ricorrente si lamenta del fatto che non si sia tenuto conto delle informazioni e documenti, anche fotografici, da lui forniti sul commercio di antichità “__________” che gestisce la moglie dell’escusso, in particolare al mercatino di Zurigo.

 

                               3.1.   Dall’incarto non risulta infatti che tale documentazione sia stata trasmessa al Betreibungsamt __________ e comunque la moglie dell’escusso non è stata interrogata in merito. Non è però necessario un complemento istruttorio su questo punto nella procedura in esame, per le seguenti considerazioni.

 

                               3.2.   Si evince dal verbale d’interrogatorio della moglie dell’escusso e dal relativo calcolo del suo minimo di esistenza che l’affitto, invero elevato (fr. 1'950.--), nonché i premi della cassa malati sono regolarmente pagati, quand’anche, a detta della moglie, grazie al sostegno finanziario del figliastro, e ciò benché essa abbia dichiarato di non ricevere alimenti dal marito, se non le rendite per figli versate dalla cassa di compensazione di __________. Inoltre, appare inverosimile che la società della moglie non abbia avuto la benché minima entrata durante tutto l’anno 2011, come risulterebbe dagli atti contabili trasmessi all’Ufficio. E stupisce che il valore del mobilio e delle attrezzature sia di soli fr. 2'500.-- mentre lo showroom di “__________”, che si trova presso l’abi­tazione della moglie in via __________ a __________ (cfr. il calcolo del minimo di esistenza 6 luglio 2012), e la cui sede legale è indicata presso la B__________ GmbH, appare di un valore nettamente più consistente sulle fotografie pubblicate sul sito internet di “Home & Garden” all’indirizzo www.homeandgarden.ch citato dal ricorrente. In definitiva, non appare che la moglie dell’escussa abbia dovuto far affidamento sugli alimenti del marito per vivere, e del resto la convenzione di mantenimento è stata sottoscritta dai coniugi, il 5 marzo 2012 (doc. B allegato al ricorso 10 aprile 2012), dopo l’esecuzione del pignoramento. Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata nella misura in cui, in questa esecuzione, il supplemento per alimenti di fr. 3'500.-- non va riconosciuto per i mesi da febbraio ad aprile 2012 e l’importo di fr. 5'326.-- incassato dall’Ufficio il 30 marzo 2012 va utilizzato per saldare l’esecuzione, l’ec­ce­denza essendo da retrocedere all’escusso qualora non sia oggetto di un pignoramento successivo.

 

 

                                   4.   Il ricorso va pertanto accolto nel senso dei considerandi.

                                         Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

 

 

                                   5.   L’escusso ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’am­bito della procedura ricorsuale, facendo valere la propria indigenza.

 

                               5.1.   La legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad autorità giudiziarie e amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa l’autorità di vigilanza (in seguito all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal primo gennaio 2011, i presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono definiti dal Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).

 

                               5.2.   Nel caso di specie, le osservazioni presentate dall’escusso apparivano d’acchito prive di possibilità di successo o comunque di utilità, siccome egli si è in parte rimesso al giudizio di questa Camera e per l’altra si è limitato a confermare la correttezza del calcolo dell’Ufficio e a negare in modo apodittico che sua moglie consegue redditi propri. L’istanza di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta dall’escusso va perciò disattesa.

 

 

 

richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 13 LAG, 117 CPC, 61 e 62 OTLEF;

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto nel senso dei considerandi.

 

                              1.1.   Di conseguenza, il verbale di pignoramento allestito il 30 agosto 2012 dall’CO 1 nell’esecu­zi­o­ne n. __________ è annullato.

 

                               1.2.   L’importo di fr. 5'326.-- incassato dall’Ufficio il 30 marzo 2012 va utilizzato per saldare l’esecuzione n. __________, l’ec­ce­denza essendo da retrocedere all’escusso qualora non sia oggetto di un pignoramento successivo.

 

 

                                    3.   L’istanza di gratuito patrocinio presentata da Ermes Bernardi è respinta.

 

 

                                   4.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   5.   Notificazione a:

 

–    ;

–   .

 

                                         Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

 

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                               Il segretario

 

 

 

 

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.