|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano EC/fp/fb |
In nome |
|
||
|
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini |
|
segretario: |
Cassina, vicecancelliere |
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 26 settembre 2012 dell’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
|
|
ES 1
|
nella PI 1 composta oltre che dall’escusso di
|
|
|
nelle esecuzioni promosse contro l’escusso da vari creditori;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse nei confronti di ES 1 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ha pignorato il 15 aprile 2010, il 23 settembre 2010, il 18 marzo 2011 e il 4 giugno 2012 l’interessenza spettante all’escusso nella divisione della PI 1 composta di ES 1 e __________. Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha indicato che la PI 1 è in particolare proprietaria della quota di comproprietà A di 2/4 della particella n. __________ RFD di __________ ed è legittimata nella misura di un quarto nella Comunione ereditaria composta di PI 3, PI 1, PI 2, PI 4 e proprietaria della quota C di ¼ della medesima particella. L’Ufficio ha attribuito all’interessenza pignorata un valore di stima di complessivi fr. 48'510.00.
B. Avendo vari creditori presentato la domanda di vendita, il 20 giugno 2012 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 4 luglio 2012 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di parte degli interessati. Il 4 luglio 2012, l’Ufficio ha quindi assegnato agli stessi un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non sono pervenute proposte concrete all’Ufficio.
C. Con scritto 10 luglio 2012 PI 3 ha comunicato di rinunciare alla quota a lei spettante nella Comunione ereditaria proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________.
D. Il 23 luglio 2012 PI 4 ha reso noto all’Ufficio che in data 19 dicembre 2009, ossia nel termine di 3 mesi dalla morte avvenuta il 24 settembre 2009, essa ha comunicato alla Pretura la rinuncia all’eredità del defunto fratello PI 2, proprietario della quota B di ¼ di comproprietà della particella n. __________ RFD __________. PI 4 ha inoltre reso noto che sebbene essa sia iscritta nel registro fondiario quale membro della Comunione ereditaria fu __________ proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________, la madre con testamento olografo del 30 gennaio 1992 aveva disposto, come norma divisionale, che tutti i beni immobili pertoccassero al figlio PI 2.
E. Con scritto 29 agosto 2012 PI 4 ha comunicato che con testamento pubblico 4 settembre 2000 PI 2 ha istituito quale suo unico erede il nipote ES 1.
F. Il 26 settembre 2012 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a ES 1 nella PI 1. L’Ufficio ha rilevato di aver assegnato alla quota in sede di pignoramento un valore di fr. 48'510.00, preavvisando di far luogo alla vendita ai pubblici incanti della quota ereditaria dell’escusso.
Considerato
in diritto:
1. Dai verbali di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria composta di ES 1 e __________.
2. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.
3. L’Ufficio in sede di pignoramento ha determinato che il valore della quota parte di ½ spettante all’escusso nella comunione ereditaria assomma a fr. 48'510.00 (cfr. verbali di pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate.
Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
4. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che la massa ereditaria è composta della quota di comproprietà A di 2/4 della particella n. __________ RFD di __________ ed è legittimata nella misura di un quarto nella Comunione ereditaria composta di __________, PI 1, PI 2, __________ e proprietaria della quota C di ¼ della medesima particella. Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di pertinenza di ES 1 il valore 48'510.00, in considerazione della quota ereditaria di 1/2 spettante all’escusso. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate e quindi si può ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC: per questo motivo se ne potrebbe ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio
Sennonché l’art. 10 cpv 3 RDC non esclude la soluzione dello scioglimento della comunione nei casi in cui il valore della quota è determinato: al contrario questa norma esclude, in linea di massima, la messa all’incanto della quota il cui valore non è sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, che per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore dell’interessenza e della circostanza che il debitore, come verrà meglio espresso in seguito, parrebbe detenere non solo la parte a lui spettante nella liquidazione della quota pignorata ma anche le ulteriori quote di comproprietà della particella n. __________, non è sproporzionato per il creditore dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione – spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escusso dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC. L’interesse di quest’ultimo supera quello del creditore a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).
Nell’ambito di tale procedura l’Ufficio dovrà considerare che, come emerge dagli scritti 29 agosto 2012 di PI 4, 10 luglio 2012 di PI 3, 23 luglio 2012 di PI 4 e dalla documentazione allegata agli stessi, l’escusso parrebbe oltre a detenere la quota di ½ nella PI 1 -proprietaria della quota di comproprietà A di 2/4 della particella n. __________ RFD di __________- essere anche proprietario delle quote di comproprietà B e C di ¼ ciascuna della medesima particella, atteso che:
- __________isoli, già proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________, con testamento olografo del 30 gennaio 1992 aveva disposto che tutti i beni immobili pertoccassero al figlio PI 2;
- con testamento pubblico 4 settembre 2000PI 2 ha istituito quale suo unico erede il nipote ES 1;
- PI 3 ha in ogni caso rinunciato sia alla quota a lei spettante nella Comunione ereditaria proprietaria della quota C di ¼ della particella n. __________ che all’eredità del defunto fratello PI 2.
5. Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC). Spetterà quindi all’Ufficiale dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2 RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc. 15.01.287]). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron (op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento del creditore, a realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di poter disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito in esecuzione.
6. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1. Di conseguenza è ordinato all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria composta di ES 1 e __________ e alla liquidazione del patrimonio comune, secondo quanto indicato al considerando 5.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.